All’art. 1, comma 203 della Legge di stabilità 2016 è previsto che “per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016”.
Con riferimento al lavoro autonomo è dunque confermata al 27% l’aliquota contributiva, anche per il 2016, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
È altresì prevista, al comma 204, la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo: “Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017”
Il lavoro agile
0 Commenti-da adminIl disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016.
Il provvedimento si compone di 21 articoli suddivisi in tre Titoli.
Il ddl sembra prefigurare, anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di welfare moderno.
Nella relazione illustrativa al decreto si legge: “per quanto riguarda le misure previste per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, il presente disegno di legge nasce dalla necessità di dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro. Il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera “orizzontale”: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a secondo dell’accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore”
Contratti di solidarietà difensivi di “tipo b”
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità, art. 1, comma 305, ha previsto che, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 e 8 della l. n. 236/1993 hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, esclusivamente fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.
Aliquota contributiva lavoratori autonomi
0 Commenti-da adminAll’art. 1, comma 203 della Legge di stabilità 2016 è previsto che “per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016”.
Con riferimento al lavoro autonomo è dunque confermata al 27% l’aliquota contributiva, anche per il 2016, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
È altresì prevista, al comma 204, la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo: “Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017”
La responsabilità solidale negli appalti
0 Commenti-da adminCon interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.
Il demansionamento quale unica alternativa al licenziamento
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione con sentenza 19 novembre 2015 n. 23698, ribadisce la propria ormai prevalente intepretazione maturata in relazione al vecchio testo dell’art. 2013 cod. civ.: non è preclusa ed è anzi “dovuta” l’assegnazione a mansioni inferiori quale unica alternativa possibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
È sempre necessaria l’affissione del codice disciplinare?
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 17366 del 1° settembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare e la relativa affissione non sempre sono necessari.
Secondo la decisione, che è in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, il codice disciplinare e la relativa affissione sarebbero necessari solo quando la mancanza si riferisce alle norme particolari, dettate dal datore di lavoro nella singola realtà aziendale.
Alla luce di ciò, la semplice violazione delle disposizioni aziendali relative al modus operandi della specifica attività all’interno dell’organizzazione esonera dall’onere del codice disciplinare e della relativa affissione.
Nel caso preso in esame, la Corte ha ritenuto il comportamento del dipendente caratterizzato da gravissime negligenze e superficialità idonee ad esporre il datore di lavoro a rischi di natura economica; peraltro nella specie risultavano esser stati violati i precetti di riservatezza e correttezza.