La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).
La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.
In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).
Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.
Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.
L’autenticità del giustificato motivo oggettivo
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24803 – verifica delle ragioni addotte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In linea con una giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione richiama, nella sentenza n. 24803/ 2016, il seguente principio di diritto: in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
A tal fine, appare sufficiente e necessario l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione addotta, ma non è consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo.
Il licenziamento è illegittimo se si accerta giudizialmente l’insussistenza della riorganizzazione, ovvero nel caso in cui manchi una soppressione stabile e duratura – non a carattere contingente – del reparto presso cui era occupato il lavoratore licenziato; in quest’ultima ipotesi, è necessaria altresì, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro, una precisa indicazione dei contorni della contrazione dell’attività svolta da tale reparto.
Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia
0 Commenti-da adminCircolare INL n. 3/2016 – comunicazione preventiva di distacco transazionale di lavoratori in Italia
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emesso, in data 22 dicembre 2016, la circolare n. 3.
Tale circolare contiene le indicazioni operative in merito alle modalità di compilazione della comunicazione preventiva di distacco, da parte delle imprese straniere, di lavoratori in Italia.
Tale comunicazione deve essere effettuata dalle imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE ovvero in Stati terzi; per quanto riguarda le agenzie di somministrazione, invece, la circolare fa riferimento solo a quelle stabilite in un altro Stato membro.
In base a quanto previsto dalla circolare, sono da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
La nuova modalità comunicativa è stata prevista dal d.lgs. n. 136/2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/67/UE (la cd. direttiva Enforcement) sul distacco di un lavoratore in un altro Stato membro, nonché dal decreto ministeriale del 10 agosto 2016.
La circolare prevede che tale comunicazione debba essere trasmessa in via telematica sul modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso; essa può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata e il luogo di lavoro siano diversi.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE deve contenere le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario; in esso dovrà essere altresì indicata la durata e la sede del distacco.
Il testo della circolare contiene un chiarimento in merito alla fattispecie del distacco nel settore trasporto: il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri, non configura la fattispecie di distacco transazionale.
Requiem per l’indennità di mobilità
0 Commenti-da adminSecondo quanto previsto dalla l. n. 92/2012, è abrogata, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la disciplina della l. n. 223/1991 in tema di indennità di mobilità e quella della l. n. 427/1975 in tema di indennità di disoccupazione speciale in edilizia.
Per tale motivo, i lavoratori, se licenziati dopo il 31 dicembre 2016, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. Si rammenta che sul punto è già intervenuta la circolare Inps n. 137/2012; quest’ultima ha rimarcato che i suddetti lavoratori potranno beneficiare, se sussistono i requisiti, esclusivamente della NASpI.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, come naturale conseguenza, non sarà più possibile, per il datore di lavoro, beneficiare degli incentivi previsti per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Non sarà altresì possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato a prescindere dall’età anagrafica, ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In ogni caso, si ricorda che il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore di NASpI ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a quest’ultimo, a un contributo pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore; ciò in base alla previsione contenuta nell’art. 2, comma 10 bis, della l. n. 92/2012.
Le rinunce e le transazioni in materia di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 novembre parteciperò a Prato al III convegno regionale dell’AGI.
In quella occasione mi occuperò della risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di lavoro fra vecchi e nuovi modelli conciliativi.
Sarà l’occasione per fare il punto sulle novità normative più recenti e anche per discutere del mio ultimo volume (il mio commento sistematico all’art. 2113 cod. civ. pubblicato nella collana del Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, Giuffrè, 2016).
Le clausole sociali e il codice dei contratti pubblici
0 Commenti-da adminDue iniziative (Milano, 19 settembre e Roma, 30 settembre) con Paradigma su tutti i profili giuslavoristici della nuova disciplina dei contratti pubblici nonché sulle novità introdotte dalla legge europea 2015-2016.
Infedele registrazione LUL e trasferta
0 Commenti-da adminLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).
La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.
In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).
Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.
Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.