Corte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.
Licenziamento, gravidanza, aborto
0 Commenti-da adminCass. civ., sez. L, 14 luglio 2015, n. 1472: una interessante e delicata decisione sulla nullità del licenziamento comminato ad una lavoratrice in stato di gravidanza interrotta entro il centottantesimo giorno.
Jobs Act: in G.U. due nuovi decreti legislativi
0 Commenti-da adminHanno ormai veste definitiva il decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e sulla nuova disciplina delle mansioni nonché il decreto legislativo sulla conciliazione vita – lavoro.
I due decreti (d.lgs. n. 81/2015 e d.lgs. n. 80/2015) sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2015 e sono entrati in vigore oggi, 25 giugno 2015.
Nel decreto legislativo n. 81/2015 vi sono novità molto importanti in tema di contratto di lavoro a progetto e di collaborazioni coordinate e continuative così come non può trascurarsi che le discipline concernenti le tipologie contrattuali flessibili (contratto a termine, contratto di somministrazione, contratto di lavoro a tempo parziale, contratto di lavoro intermittente, contratto di apprendistato, lavoro accessorio) sono state accorpate in un unico testo con alcune variazioni che dovranno essere oggetto di attenta valutazione.
Di grande rilievo è altresì la nuova disciplina delle mansioni del lavoratore: il legislatore, dopo 45 anni, riscrive il testo dell’art. 2103 cod. prevedendo, sotto vari profili, la possibilità del demansionamento del lavoratore.
Non trascurabili sono gli effetti del decreto legislativo n. 80/2015 sulla disciplina concernente la conciliazione vita – lavoro.
Uso di facebook e licenziamento per giusta causa
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione, con sentenza del 27 maggio 2015, n. 10955 ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente cui è stato contestato di avere utilizzato facebook durante l’orario di lavoro. La Corte precisa in più punti che il controllo del datore di lavoro non ha avuto ad oggetto il mero inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore ma un comportamento illecito estraneo di questi estraneo ai suddetti obblighi e ritenuto tale da integrare la giusta causa di licenziamento.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
0 Commenti-da adminCorte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.
Jobs Act: modifiche allo schema di decreto
0 Commenti-da adminEcco il testo dello schema di decreto legislativo in tema di contratto a tutele crescenti con le modifiche intevenute in data 12 gennaio 2015.
Dlgs contratto a tutele crescenti – schema decreto
Tra le modifiche: sparisce l’istituzione del “Contratto di ricollocazione” (che verrà inserito nel decreto sugli ammortizzatori sociali) e vengono evidenziate le cifre che lo Stato metterà a disposizione per compensare le minori entrate derivanti dal fatto che le somme erogate durante la conciliazione facoltativa, predisposta dall’articolo 6, non sono imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale.
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO EDIZIONE 2015
0 Commenti-da adminLa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza la seconda edizione del corso di alta formazione in diritto del lavoro (“Diritto del lavoro in trasformazione”) che si svolgerà a Pisa dal prossimo 13 febbraio 2015, secondo il programma allegato.
Si tratta di un corso di carattere innovativo che intende non solo sviluppare un percorso formativo specialistico ma anche porsi come “laboratorio” di confronto fra gli operatori, pubblici e privati, che si occupano di risorse umane e relazioni sindacali.
La seconda edizione del corso, di cui sono responsabili scientifici i Prof.ri Paolo Carrozza e Pasqualino Albi, si occuperà anche delle recenti riforme del mercato del lavoro che hanno introdotto importanti modifiche in tema di flessibilità dei rapporti di lavoro (d.l. n. 34/2014 convertito in l. n. 78/2014) nonché delle riforme in corso di approvazione e, in particolare, dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 183/2014. I decreti (di cui si conoscono gli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014) esprimono un modello destinato ad incidere profondamente sul diritto del lavoro nei suoi punti vitali.
Si consideri inoltre che la legge delega prevede modifiche importanti anche in tema di disciplina delle mansioni, di controlli a distanza dell’attività lavorativa, di tutela della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il programma del corso è stato predisposto in modo si possano trattare le principali novità normative che potrebbero essere approvate in breve tempo.
In questa fase è chiaro che gli operatori avvertono la necessità di programmare l’organizzazione del lavoro senza trascurare gli effetti che potrebbero derivare dalla riforma in corso di approvazione.
Il corso intende affrontare i temi individuati con un taglio essenzialmente pratico, diretto dunque ad offrire un quadro aggiornato della disciplina con l’obiettivo di orientare i partecipanti sugli effetti concreti delle scelte organizzative dell’impresa.
Chi intende partecipare al corso deve iscriversi entro il prossimo 26 gennaio.
Il programma ed ogni informazione utile per iscriversi e partecipare al corso si trovano al seguente link:
http://www.sssup.it/dirittolavoro2015
Ecco il programma:
Programma diritto del lavoro def