La Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.
Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.
Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto. Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.
Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.
Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.
Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.
Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.
Rassegna stampa 17.1.15 convegno Jobs Act
0 Commenti-da adminEcco la rassegna stampa del 17 gennaio 2015 per il Convegno sul Jobs Act del 17.1.15 alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
rassegna_17012015_convegno_jobsact_annuncio
Il JOBS ACT È IN GAZZETTA UFFICIALE
0 Commenti-da adminSulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014 n. 183
Legge 183_2014
Legge europea 2013-bis in Gazzetta Ufficiale
0 Commenti-da adminLa legge europea 2013-bis – legge 30 ottobre 2014 n. 161 – è in Gazzetta Ufficiale (suppl. ord. n. 83/L, s.g. n. 261, 10 novembre 2014). Continua a leggere
I quesiti referendari: le tre sentenze della Corte
0 Commenti-da adminLa Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.
Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.
Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto. Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.
Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.
Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.
Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.
Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.
L’INPS sulla mobilità ordinaria
0 Commenti-da adminMessaggio Inps n. 99/2017 – Trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia
Nel testo del messaggio n. 99/2017, l’Inps fa riferimento al definitivo superamento – così come disposto dall’art. 2, comma 71, del d.lgs. n. 92/2012 – del trattamento di indennità di mobilità ordinaria, nonché del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 e ss. della l. n. 427/1975, con effetto dal 1° gennaio 2017.
Dalla medesima data, cessa l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Cessa altresì l’obbligo di corrispondere il contributo d’ingresso alla mobilità, nonché il contributo aggiuntivo per il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia – pari allo 0,80% della retribuzione imponibile.
Con riferimento ai licenziamenti avvenuti a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro hanno diritto a recuperare le somme anticipate a titolo di contributo d’ingresso, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’istituto previdenziale; a tal fine, è necessario compiere i relativi adempimenti fin dalla prima denuncia UnieEmens utile, utilizzando il codice G800.
Al contempo, per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni successive al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Licenziamento e spaccio di droga
0 Commenti-da adminLa Cassazione, con la sentenza n. 24023 del 24 novembre 2016, ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente condannato penalmente per spaccio di droga.
A tal proposito, si ricorda un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in base al quale il lavoratore non è soltanto tenuto a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti lesivi degli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
Con riferimento al licenziamento per giusta causa, l’onere di allegazione dell’incidenza del comportamento extralavorativo sul rapporto di lavoro, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario, può essere assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé; ciò avviene quando il fatto abbia un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento.
Tale condizione si verifica qualora il comportamento sia talmente grave, a causa della contrarietà alle norme dell’etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore; tanto più se quest’ultimo è inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con utenti.