Con la circolare n. 3 del 1° febbraio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, ha fornito indicazioni operative (per il personale ispettivo) in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015.
Di seguito un focus sui profili più significativi.
1) “Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”: il Ministero chiarisce che per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è necessario che le condizioni (rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”), devono ricorrere congiuntamente. In particolare, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; con il termine “continuative”, si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.
2) “Stabilizzazione delle collaborazioni”: tale procedura, chiarisce il Ministero, può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti e prevede che a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
3) La circolare chiarisce altresì che “tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”
Le nuove collaborazioni: la circolare ministeriale
0 Commenti-da adminCon la circolare n. 3 del 1° febbraio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, ha fornito indicazioni operative (per il personale ispettivo) in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015.
Di seguito un focus sui profili più significativi.
1) “Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”: il Ministero chiarisce che per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è necessario che le condizioni (rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”), devono ricorrere congiuntamente. In particolare, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; con il termine “continuative”, si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.
2) “Stabilizzazione delle collaborazioni”: tale procedura, chiarisce il Ministero, può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti e prevede che a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
3) La circolare chiarisce altresì che “tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”
Part-time per i lavoratori prossimi alla pensione
0 Commenti-da adminFra le principali novità delle Legge di Stabilità 2016 vi è l’introduzione, art. 1, comma 284, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto alla pensione, della possibilità di ridurre l’orario di lavoro, “d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata”.
Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma “deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
L’Inps sui nuovi ammortizzatori sociali
0 Commenti-da adminCon Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 l’Ente ha fornito indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le novità previste dal Titolo I, capo I del citato decreto: a) termine di decadenza di sei mesi entro il quale è ammesso il conguaglio; b) estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante; c) aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di contratto di solidarietà; d) revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata
Potere disciplinare, onere della prova e diritto di difesa
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 24938 del 10 dicembre 2015, pronunciandosi in materia in sanzioni disciplinari, ha ribadito che è onere del dipendente provare che il mancato adempimento della prestazione sia dovuto a causa diversa dalla sua scarsa diligenza. I giudici della Suprema Corte hanno affermato che “non risulta alcuna norma (né parte ricorrente in realtà la indica, limitandosi a richiamare principi inconferenti in ordine alle caratteristiche generali del rapporto di lavoro subordinato) che obblighi il datore di lavoro a sentire in sede disciplinare il lavoratore nell’orario di lavoro e nel luogo di lavoro”. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per scarsa diligenza nell’espletamento delle mansioni di portalettere inflitta al lavoratore per aver riportato in Ufficio corrispondenza non recapitata.
Riforma Madia: Scuola Sant’Anna di Pisa, 4 dicembre 2015
0 Commenti-da adminIl prossimo 4 dicembre si terrà alla Scuola Sant’Anna di Pisa un seminario sulla riforma della pubblica amministrazione.
La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione: Bari, 20 novembre 2015
0 Commenti-da adminUn convegno a Bari il prossimo 20 novembre per affrontare il nodo critico della sicurezza sul lavoro nel contesto dei profondi mutamenti del tessuto organizzativo degli ultimi anni.