È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016, la legge n. 106 del 6 giugno 2016 che delega il Governo alla riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
La legge delega definisce il terzo settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, specificando che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e alle fondazioni bancarie.
L’intervento legislativo ha il fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”.
Per il raggiungimento di tali fini, il Governo è delegato ad adottare, entro i prossimi dodici mesi uno o più decreti legislativi che provvedano:
- alla revisione della disciplina contenuta nel titolo II del libro primo del codice civile delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del terzo settore, compresa la disciplina tributaria, mediante la redazione di un apposito codice del terzo settore;
- alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale definita come organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le medesime finalità caratterizzanti il terzo settore, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti isoggetti interessati alle sue attività;
- alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
La riforma del terzo settore
0 Commenti-da adminÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016, la legge n. 106 del 6 giugno 2016 che delega il Governo alla riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
La legge delega definisce il terzo settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, specificando che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e alle fondazioni bancarie.
L’intervento legislativo ha il fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”.
Per il raggiungimento di tali fini, il Governo è delegato ad adottare, entro i prossimi dodici mesi uno o più decreti legislativi che provvedano:
Convegno nazionale AGi, Perugia, 10 giugno 2016
0 Commenti-da adminProf. Avv. Pasqualino Albi, Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica
Il convegno di Cispel sulla riforma Madia
0 Commenti-da adminIl prossimo 21 giugno parteciperò come relatore ad un interessante convegno promosso da Confservizi Cispel Toscana e da TI Forma con la partecipazione di Anci Toscana sul alcuni importanti profili della riforma Madia (società a partecipazione pubblica, servizi pubblici locali).
Nella mia relazione mi occuperò delle implicazioni della riforma sul versante dei rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica.
Abuso dei permessi per l’assistenza (l. n. 104/1992)
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 6 maggio 2016, n. 9217 si pronuncia sull’abuso, da parte del lavoratore, dei permessi retribuiti per l’assistenza al familiare ai sensi della L. 104/1992.
Dall’istruttoria compiuta nel giudizio di merito risultava che il lavoratore, per oltre due terzi del tempo previsto, non aveva svolto alcuna attività assistenziale.
La posizione della Cassazione è confermativa dell’orientamento secondo cui “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed Integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale”.
Un tale utilizzo rende, pertanto, il comportamento tale da comportare il venir meno del vincolo fiduciario e idoneo a giustificare il recesso.
Le nuove collaborazioni: la circolare ministeriale
0 Commenti-da adminCon la circolare n. 3 del 1° febbraio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, ha fornito indicazioni operative (per il personale ispettivo) in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015.
Di seguito un focus sui profili più significativi.
1) “Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”: il Ministero chiarisce che per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è necessario che le condizioni (rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”), devono ricorrere congiuntamente. In particolare, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; con il termine “continuative”, si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.
2) “Stabilizzazione delle collaborazioni”: tale procedura, chiarisce il Ministero, può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti e prevede che a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
3) La circolare chiarisce altresì che “tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”
Appalti pubblici
0 Commenti-da adminLegge delega appalti pubblici: l. 28 gennaio 2016, n. 11
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante: “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture