1) Circolare INPS n. 224/2016 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione, in caso di violazione della disciplina sulle politiche attive
L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito della violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, previsti a carico dei percettori di AspI, miniAspI, NASpI, DISCOLL, Moblità e ASDI.
Tali istruzioni tengono conto anche della novella legislativa costituita dal d.lgs. n. 185/2016.
Con la medesima circolare, l’INPS fornisce altresì chiarimenti applicativi inerenti alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.
Secondo la presente circolare, in virtù di quanto previsto dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, i lavoratori disoccupati devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
Sottoscrivendo tale patto, il lavoratore disoccupato deve rendersi disponibile a:
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero a ogni altra iniziativa di politica attiva o attivazione;
c) accettare congrue offerte di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non si presenti – senza giustificato motivo – alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio, le sanzioni previste sono pari, nel minimo, a una decurtazione di un quarto di una mensilità; invece, come sanzione più grave, è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata partecipazione, ancora una volta in assenza di giustificato motivo, del lavoratore disoccupato a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, le sanzioni previste sono – a seconda della gravità dell’omissione – la decurtazione di una mensilità o la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non accetti un’offerta di lavoro congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, la sanzione applicata è la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Il CCNL Energia e Petrolio
0 Commenti-da adminIpotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio
In data 25 gennaio 2017, è stata stipulata un’ipotesi di accordo tra Confindustria Energia e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, al fine di rinnovare il CCNL del 22 gennaio 2013, che s’intende confermato in ogni clausola non modificata.
La decorrenza di tale contratto è per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018; esso sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 15 marzo 2017.
L’accordo disciplina il rapporto di lavoro tra i lavoratori e i datori di lavoro che operano nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione perforazione e manutenzione; nonché in quelli di approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio, di stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi, di distribuzione e commercializzazione degli stessi, e infine, di servizi logistici, informativi, finanziari e assicurativi relativi alle attività indicate.
Tra le novità maggiormente significative, vi è la previsione dell’aumento dei minimi tabellari, che opererà a partire dal mese di febbraio 2017 e, successivamente, dal mese di maggio 2018.
Inoltre, le parti prevedono l’istituzione di una Commissione paritetica nazionale con il compito di aggiornare, entro il mese di dicembre 2017, il sistema attuale di inquadramento professionale.
Con riferimento alla disciplina delle ferie, i lavoratori hanno la facoltà di cederle gratuitamente ai colleghi dipendenti che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti – tale previsione riguarda altresì i riposi maturati.
Si ricorda che l’accordo estende la concessione del congedo matrimoniale anche alle unioni civili.
In materia di assistenza integrativa, il nuovo CCNL prevede l’importo del contributo a carico dell’azienda per finanziarie il Fondo FASIE.
Infine, l’art. 5-bis dell’ipotesi di accordo prevede una disciplina per il c.d. lavoro agile: si tratta di una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, attraverso il supporto di strumenti telematici. La prestazione lavorativa, in tal caso, non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, o sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato.
Ancora sul licenziamento della lavoratrice madre
0 Commenti-da adminCorte Cass., 26 gennaio 2017, n. 2004 – Licenziamento della lavoratrice madre per colpa grave
La Cassazione, in ossequio a una ricostruzione già adottata nella sentenza n. 19912/2011, ha affermato che, in virtù della previsione contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, per licenziare la lavoratrice madre nel periodo protetto, è necessaria una “colpa grave”; non è sufficiente la sussistenza di una giusta causa, ancorché prevista esplicitamente nel CCNL applicato dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, la lavoratrice era stata trasferita in un ufficio ove non si era mai presentata, rimanendo assente ingiustificata per oltre sessanta giorni consecutivi. A seguito dell’irrogazione del licenziamento, la stessa aveva adito prima il tribunale e poi la Corte di appello; tuttavia, in entrambi i gradi, il ricorso era stato rigettato.
La Cassazione, invece, ha ritenuto che non sia sufficiente, al fine di configurare l’esistenza di una colpa grave della lavoratrice, la circostanza che la condotta della stessa integri giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
Per tali motivi, la Corte ha rimesso la questione ai giudici di appello, affinché, con “adeguato rigore valutativo”, essi svolgano l’indagine circa l’effettiva sussistenza della colpa grave.
La gravità della condotta della dipendente, infatti, dev’essere tale da giustificare non solo la risoluzione del rapporto, ma anche l’esclusione di quel divieto di licenziamento posto dalla legge per attuare la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.
Il distacco transnazionale
0 Commenti-da adminCircolare INL n.1/2017 – Distacco transnazionale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 9 gennaio 2017, ha emesso una circolare al fine di rendere alcuni chiarimenti sul d.lgs. n. 136/2016, in materia di distacco transazionale dei lavoratori.
Rammentiamo che tale disciplina si applica alle imprese – con sede in un altro Stato membro UE – che distaccano uno o più lavoratori in Italia.
Il CCNL Fiseassoambiente
0 Commenti-da adminRinnovato il CCNL Fiseassoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
In data 6 dicembre 2016, Fiseassoambiente e le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il nuovo CCNL di settore.
L’accordo rinnova il CCNL del 21 marzo 2012 per il triennio che decorre a partire dal 1° luglio 2016 fino al 30 giugno 2019; salvo diverse decorrenze previste per specifici istituti contrattuali, le disposizioni del CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali entrano in vigore dalla data della sua stipulazione.
Tra le principali novità, vi è l’art. 27 del CCNL in esame, sugli aumenti delle retribuzioni base mensili; lo stipendio base, a regime, è aumentato di 70 euro.
È’ stato peraltro previsto un livello salariale di ingresso per i lavoratori, con la finalità di contrastare il fenomeno del dumping derivante dall’applicazione impropria di altri contratti collettivi in tale settore.
Inoltre, con riferimento alla disciplina dell’avvicendamento delle imprese nella gestione dell’appalto o dell’affidamento dei servizi, vi è una particolare previsione all’art. 6 di tale CCNL: in caso di scadenza del contratto di appalto o di affidamento, ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente a tale appalto o affidamento è risolto – con la corresponsione di quanto dovuto al personale per effetto di tale risoluzione – salvo che vi sia un diverso accordo tra le parti.
Obblighi in tema di trattamento di disoccupazione
0 Commenti-da admin1) Circolare INPS n. 224/2016 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione, in caso di violazione della disciplina sulle politiche attive
L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito della violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, previsti a carico dei percettori di AspI, miniAspI, NASpI, DISCOLL, Moblità e ASDI.
Tali istruzioni tengono conto anche della novella legislativa costituita dal d.lgs. n. 185/2016.
Con la medesima circolare, l’INPS fornisce altresì chiarimenti applicativi inerenti alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.
Secondo la presente circolare, in virtù di quanto previsto dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, i lavoratori disoccupati devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
Sottoscrivendo tale patto, il lavoratore disoccupato deve rendersi disponibile a:
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero a ogni altra iniziativa di politica attiva o attivazione;
c) accettare congrue offerte di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non si presenti – senza giustificato motivo – alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio, le sanzioni previste sono pari, nel minimo, a una decurtazione di un quarto di una mensilità; invece, come sanzione più grave, è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata partecipazione, ancora una volta in assenza di giustificato motivo, del lavoratore disoccupato a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, le sanzioni previste sono – a seconda della gravità dell’omissione – la decurtazione di una mensilità o la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non accetti un’offerta di lavoro congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, la sanzione applicata è la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Trasferimenti intra-societari di dipendenti extra UE
0 Commenti-da adminCondizioni d’ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
In data 23 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo uno schema di decreto legislativo, che modifica il Testo Unico sull’immigrazione, in attuazione della direttiva n. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Con tale decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha semplificato le procedure di ingresso dei soggetti citati, rispondendo alla necessità di gestire in modo rapido e trasparente la domanda di manager e lavoratori qualificati non comunitari in succursali o filiali di una società multinazionale, con sede al di fuori dell’UE.
Il decreto prevede altresì una disciplina specifica per i lavoratori che possiedono determinati requisiti, relativi alla durata minima del rapporto di lavoro e al possesso di titoli di studio.
La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, mentre per i tirocinanti tale limite si abbassa a un anno.
Tra il termine del periodo massimo di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda deve intercorrere un periodo di pausa pari a tre mesi.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.