Cass. civ., sez. lav., 29 febbraio 2016, n. 3982
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 29 febbraio 2016, n. 3982, ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE chiedendo: “se la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 34, secondo la quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla Direttiva 2000/78 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 21, n. 1)”.
Secondo i Giudici della Cassazione lo “specifico e caratterizzante riferimento all’età”, può porsi in conflitto con il principio di non discriminazione in base all’età previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 21, n. 1 e con l’articolo 6, n. 1, c. 1, della Direttiva 2000/78, secondo cui “una disparità di trattamento in base all’età non costituisce discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (così sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07 Ktictikdeveci, cit. punto 33)”.
Sempre secondo i Giudici rimettenti “la formulazione dell’allora vigente, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 34, comma 2 […] (ora trasfuso, con modificazioni, e previa abrogazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, dei detti articoli 33 e 34 nel Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 13, comma 2) mostra di non contenere alcuna esplicita ragione rilevante ai sensi dell’articolo 6, n. 1, comma 1, della citata Direttiva 2000/78” lasciando, dunque, spazio ad una possibile discriminazione tra lavoratori.
La disciplina del lavoro intermittente contenuta nella d.lgs. n. 276/2003 è stata trasfusa, pur con modificazioni, nel d.lgs.15 giugno 2015, n. 81.
l’apprendistato duale
0 Commenti-da adminÈ stato firmato, in data 31 marzo 2016, l’accordo interconfederale sull’apprendistato duale tra CGIL, CISL, e UIL e Confindustria e Confindustria.
L’accordo, rende applicabili le novità, introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 e regolamentate dal Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, sulla nuova disciplina dell’apprendistato duale, consentendo agli studenti di conseguire il titolo di studio lavorando, attraverso la c.d. alternanza scuola-lavoro.
Il testo dell’accordo disciplina solo il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale, rimandando alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dai contratti collettivi nazionali di categoria per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva.
Per l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’accordo prevede che l’apprendista sia inquadrato a un livello contrattuale coerente con il percorso formativo per l’acquisizione del relativo titolo stabilendo la retribuzione in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento e in proporzione all’anzianità di servizio.
Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, della laurea, del dottorato di ricerca e per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, l’accordo prevede l’inquadramento dell’apprendista fino a due livelli sotto quello da raggiungere in proporzione alla durata del contratto.
Infine, è previsto per entrambe le tipologie di apprendistato che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione, comprendano anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
Il premio di risultato ai nastri di partenza
0 Commenti-da adminL’art. 1 della l. n. 208/2015 introduce un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182 – 189) e potenzia il welfare aziendale attraverso tre modifiche dell’art. 51 del Tuir.
In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 2016 che è stato pubblicato in avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016.
In tema di premi la disciplina agevolativa prevede la loro esclusione dal conteggio per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, una tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000 euro lordi (2.500 nel caso di imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori) e un innalzamento del limite di reddito per il godimento degli stessi fino a 50.000 euro annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).
Viene, inoltre, ampliato l’ambito applicativo del welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, attraverso il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (adesso l’esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali), attraverso l’estensione dei benefici a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) e attraverso l’introduzione dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.
La disposizioni assumono le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.
Il decreto ministeriale attuativo prevede (art. 5) il deposito, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151/2015, dei contratti collettivi aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione; unitamente al deposito occorrerà allegare la dichiarazione di conformità dei contratti aziendali o territoriali alle disposizioni del decreto secondo un modello che viene allegato allo stesso decreto.
Si precisa infine che nell’eventualità in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore presuppone comunque il rispetto della legge n. 208/2015 nonché il deposito dei contratti aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (14 maggio 2016) unitamente alla suddetta dichiarazione di conformità.
Il lavoro intermittente alla Corte di Giustizia
0 Commenti-da adminCass. civ., sez. lav., 29 febbraio 2016, n. 3982
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 29 febbraio 2016, n. 3982, ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE chiedendo: “se la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 34, secondo la quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla Direttiva 2000/78 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 21, n. 1)”.
Secondo i Giudici della Cassazione lo “specifico e caratterizzante riferimento all’età”, può porsi in conflitto con il principio di non discriminazione in base all’età previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 21, n. 1 e con l’articolo 6, n. 1, c. 1, della Direttiva 2000/78, secondo cui “una disparità di trattamento in base all’età non costituisce discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (così sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07 Ktictikdeveci, cit. punto 33)”.
Sempre secondo i Giudici rimettenti “la formulazione dell’allora vigente, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 34, comma 2 […] (ora trasfuso, con modificazioni, e previa abrogazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, dei detti articoli 33 e 34 nel Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 13, comma 2) mostra di non contenere alcuna esplicita ragione rilevante ai sensi dell’articolo 6, n. 1, comma 1, della citata Direttiva 2000/78” lasciando, dunque, spazio ad una possibile discriminazione tra lavoratori.
La disciplina del lavoro intermittente contenuta nella d.lgs. n. 276/2003 è stata trasfusa, pur con modificazioni, nel d.lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Dimissioni e risoluzione consensuale
0 Commenti-da adminIl decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015 recante: “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016. Il decreto è in vigore dal 12 gennaio 2016.
L’art. 1 definisce finalità e ambito di applicazione: “il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015”.
Le modalità sono online, dovranno essere espletate registrandosi su Cliclavoro e richiedendo il Pin INPS oppure attraverso soggetti abilitati come Caf, patronati e sindacati.
La procedura sarà però disponibile e obbligatoria solo dal 13 marzo 2016 così come previsto dall’art. 26 comma 8 del d.lgs. n. 151/2015 secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
La Dis-Coll per i collaboratori
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 310) prevede la proroga, per tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; indennità riconosciuta nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.
Il Corso di Diritto del Lavoro della Scuola Sant’Anna con il Patrocinio del Senato della Repubblica
0 Commenti-da adminIl corso di alta formazione in diritto del lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma con il Patrocinio di Confservizi Cispel Toscana, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica.
Le ragioni del corso, giunto alla sua terza edizione, muovono da una significativa esigenza formativa sui temi del diritto del lavoro, avuto riguardo ad una pluralità di interlocutori: imprese private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, professionisti del settore.
Dall’analisi condotta è emersa la necessità di offrire un adeguato supporto formativo sulle fondamentali innovazioni normative intervenute nella materia giuslavoristica e che hanno trovato il loro punto di caduta con le recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
Si allega il programma.
Il termine per iscriversi al Corso scade il 19 gennaio 2016.
Maggiori informazioni a questo indirizzo.