La Legge di Stabilità 2016 proroga l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (v. art. 1, commi 178-181).
Vi sono però alcune differenze, sia in termini di durata che di misura, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. In particolare per il 2016: l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un tetto massimo di 3.250 Euro su base annua.
Come era stato già previsto dalla precedente Legge di Stabilità, anche per il 2016 il beneficio per le assunzioni non è riconosciuto: a) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; b) per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; c) per i lavoratori che abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della previsione normativa in esame. Si rammenta inoltre che il beneficio non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; trovano infine applicazione gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Esonero contributivo per il 2016
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 proroga l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (v. art. 1, commi 178-181).
Vi sono però alcune differenze, sia in termini di durata che di misura, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. In particolare per il 2016: l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un tetto massimo di 3.250 Euro su base annua.
Come era stato già previsto dalla precedente Legge di Stabilità, anche per il 2016 il beneficio per le assunzioni non è riconosciuto: a) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; b) per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; c) per i lavoratori che abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della previsione normativa in esame. Si rammenta inoltre che il beneficio non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; trovano infine applicazione gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Licenziamento disciplinare e uso della posta elettronica
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul licenziamento intimato da una società nei confronti di un proprio dipendente che aveva utilizzato la casella di posta elettronica e navigato su internet per fini personali, concludendo per l’illegittimità del provvedimento datoriale. Secondo i giudici della Suprema Corte, il contegno posto in essere dal lavoratore non è stato tale da sottrarre una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa e per tale motivo il licenziamento è da considerarsi illegittimo giacché, vi è sì una mancanza disciplinare tuttavia essa non è tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
La tutela del lavoro nella crisi d’impresa: Livorno, 27 novembre 2015
0 Commenti-da adminIl prossimo 27 novembre si svolgerà a Livorno un convegno promosso dall’Associazione dei Giuslavoristi Italiani sul tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa.
E’ l’occasione per un confronto ampio ed approfondito su temi delicati e complessi e che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti di varie materie giuridiche.
Sicurezza sul lavoro e impresa familiare
0 Commenti-da adminCon sentenza depositata il 21 settembre 2015, n. 38346, la Cassazione ha affermato che qualora l’impresa familiare sia affidataria o esecutrice di lavori in cantieri in appalto, il suo titolare è tenuto a redigere il P.O.S. per gli altri addetti, anche se non è datore di lavoro di essi, sempre che sia munito di poteri decisionali e di spesa per l’impresa.
Nel caso esaminato dalla Corte, nell’esecuzione di lavori edili in appalto, un componente dell’impresa familiare esecutrice degli stessi aveva subito un grave infortunio e per tale fatto, ad essere imputato fu il titolare dell’impresa familiare che tuttavia aveva sostenuto di non essere il “datore di lavoro” degli altri componenti e che non era tenuto per legge a redigere il P.O.S.
Procedure telematiche per i congedi parentali
0 Commenti-da adminCon messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento della procedura online per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni.
L’Ente ha altresì comunicato che a decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.
Reiterate assenze per malattia e scarso rendimento
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 16472 del 5 agosto 2015, la Suprema Corte ha affermato che le assenze per malattia del lavoratore, anche brevi e reiterate, rilevano ai fini del licenziamento solo nel caso in cui il cumulo di esse superi il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo o, in difetto, dal giudice secondo equità e non anche per giustificato motivo oggettivo o per scarso rendimento, caratterizzato da colpa del lavoratore; quest’ultima fattispecie è quella operante nella particolare disciplina dei rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri (r.d. n. 148/1931).