Con la sentenza 6 aprile 2016, n. 6693 la Suprema Corte si pronuncia su un’ipotesi particolare di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
I Giudici rilevano che “ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio”; non è necessario, dunque, che vi sia stato un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
Viene, poi, ribadito l’orientamento per cui “deve considerarsi trasferimento d’azienda anche l’acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica”.
Da ciò discende che “è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili”.
L’azienda (trasferita) come gruppo di dipendenti
0 Commenti-da adminCon la sentenza 6 aprile 2016, n. 6693 la Suprema Corte si pronuncia su un’ipotesi particolare di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
I Giudici rilevano che “ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio”; non è necessario, dunque, che vi sia stato un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
Viene, poi, ribadito l’orientamento per cui “deve considerarsi trasferimento d’azienda anche l’acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica”.
Da ciò discende che “è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili”.
Esonero contributivo per il 2016
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 proroga l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (v. art. 1, commi 178-181).
Vi sono però alcune differenze, sia in termini di durata che di misura, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. In particolare per il 2016: l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un tetto massimo di 3.250 Euro su base annua.
Come era stato già previsto dalla precedente Legge di Stabilità, anche per il 2016 il beneficio per le assunzioni non è riconosciuto: a) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; b) per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; c) per i lavoratori che abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della previsione normativa in esame. Si rammenta inoltre che il beneficio non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; trovano infine applicazione gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Licenziamento disciplinare e uso della posta elettronica
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul licenziamento intimato da una società nei confronti di un proprio dipendente che aveva utilizzato la casella di posta elettronica e navigato su internet per fini personali, concludendo per l’illegittimità del provvedimento datoriale. Secondo i giudici della Suprema Corte, il contegno posto in essere dal lavoratore non è stato tale da sottrarre una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa e per tale motivo il licenziamento è da considerarsi illegittimo giacché, vi è sì una mancanza disciplinare tuttavia essa non è tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
La tutela del lavoro nella crisi d’impresa: Livorno, 27 novembre 2015
0 Commenti-da adminIl prossimo 27 novembre si svolgerà a Livorno un convegno promosso dall’Associazione dei Giuslavoristi Italiani sul tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa.
E’ l’occasione per un confronto ampio ed approfondito su temi delicati e complessi e che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti di varie materie giuridiche.
Sicurezza sul lavoro e impresa familiare
0 Commenti-da adminCon sentenza depositata il 21 settembre 2015, n. 38346, la Cassazione ha affermato che qualora l’impresa familiare sia affidataria o esecutrice di lavori in cantieri in appalto, il suo titolare è tenuto a redigere il P.O.S. per gli altri addetti, anche se non è datore di lavoro di essi, sempre che sia munito di poteri decisionali e di spesa per l’impresa.
Nel caso esaminato dalla Corte, nell’esecuzione di lavori edili in appalto, un componente dell’impresa familiare esecutrice degli stessi aveva subito un grave infortunio e per tale fatto, ad essere imputato fu il titolare dell’impresa familiare che tuttavia aveva sostenuto di non essere il “datore di lavoro” degli altri componenti e che non era tenuto per legge a redigere il P.O.S.
Procedure telematiche per i congedi parentali
0 Commenti-da adminCon messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento della procedura online per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni.
L’Ente ha altresì comunicato che a decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.