Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
Il decreto legislativo entra in vigore oggi, 8 ottobre 2016.
Si tratta di un intervento di integrazione e modifica della disciplina dettata dai decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.
Fra le principali novità si segnalano le seguenti:
Lavoro accessorio
Il decreto introduce l’obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare prima dell’inizio della prestazione un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e di termine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore
Collocamento obbligatorio
Si prevede che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori che, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Interventi riguardano anche il quadro sanzionatorio.
Controlli a distanza
In mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in caso di imprese con unità produttive dislocate su più sedi territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni
La trasmissione dei moduli le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Cassa integrazione
Sulla Cassa integrazione salariale ordinaria, si prevede un differimento del termine di presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non evitabili: la nuova scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in sui si è verificato l’evento.
Nuovi termini anche per la Cassa intergrazione Guadagni Straordinaria: il decreto dispone che la sospensione o riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Vari interventi di natura prorogatoria.
Apprendistato
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, la regolamentazione e la durata dei percorsi è affidata alle regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
Sono poi previste varie discipline prorogatorie e interventi sul quadro complessivo degli incentivi.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’importo percepito prima della trasformazione.
Fondo per le vittime dell’ amianto
0 Commenti-da adminIl 1° gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2016, recante le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, in relazione al periodo che comprende il biennio 2016 – 2018.
Tale decreto ministeriale è stato emesso con la finalità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), che ha istituito un apposito fondo.
I beneficiari del fondo sono gli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto correlate, cagionate dall’esposizione all’amianto nell’espletamento di mansioni portuali.
I soggetti che intendono fruire di tali prestazioni, per gli anni 2017 e 2018, devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 28 febbraio – rispettivamente dell’anno 2017 o 2018 – con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, “dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata dalla sentenza esecutiva”.
Le prestazioni del fondo concorrono al pagamento del quantum dovuto agli interessati a titolo di risarcimento – del danno patrimoniale e non patrimoniale – così come liquidato dalla sentenza esecutiva, nella misura di una quota percentuale che sarà stabilita dall’Inail entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
Il CCNL per i dipendenti delle autoscuole
0 Commenti-da adminUnasca, con l’assistenza di Confcommercio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto, in data 13 dicembre 2016, un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, scaduto il 31 dicembre 2015.
Tra le principali novità, l’art. 19 prevede un congedo di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.
L’accordo prevede anche un’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori; a partire dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro dovrà versare nel fondo EST una quota pari a dieci euro mensili per ciascun iscritto, mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari a due euro.
Un’altra significativa novità riguarda l’ipotesi di un congedo retribuito, pari a tre mesi, per la lavoratrice che abbia subito una violenza di genere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015. Il congedo può essere usufruito anche su base oraria, in un arco temporale di tre anni; tale periodo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e del TFR.
Infine, in merito al periodo di congedo per astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, il CCNL prevede, all’art. 23, che l’importo erogato dall’INPS durante l’astensione obbligatoria (pari all’80% della retribuzione) debba essere integrato dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante alla lavoratrice in caso di normale svolgimento del rapporto.
Un seminario sulla riforma Madia (10.11.16)
0 Commenti-da adminIl prossimo 10 novembre si terrà a Pisa un seminario sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).
Si discuterà con illustri ospiti e relatori di razionalità ed efficienza dell’organizzazione del lavoro dopo il decreto Madia.
Il correttivo del Jobs Act
0 Commenti-da adminPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
Il decreto legislativo entra in vigore oggi, 8 ottobre 2016.
Si tratta di un intervento di integrazione e modifica della disciplina dettata dai decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.
Fra le principali novità si segnalano le seguenti:
Lavoro accessorio
Il decreto introduce l’obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare prima dell’inizio della prestazione un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e di termine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore
Collocamento obbligatorio
Si prevede che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori che, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Interventi riguardano anche il quadro sanzionatorio.
Controlli a distanza
In mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in caso di imprese con unità produttive dislocate su più sedi territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dimissioni
La trasmissione dei moduli le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Cassa integrazione
Sulla Cassa integrazione salariale ordinaria, si prevede un differimento del termine di presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non evitabili: la nuova scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in sui si è verificato l’evento.
Nuovi termini anche per la Cassa intergrazione Guadagni Straordinaria: il decreto dispone che la sospensione o riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Vari interventi di natura prorogatoria.
Apprendistato
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, la regolamentazione e la durata dei percorsi è affidata alle regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
Sono poi previste varie discipline prorogatorie e interventi sul quadro complessivo degli incentivi.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’importo percepito prima della trasformazione.
T.U. sulle società partecipate: i rapporti di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 26 settembre si terrà a Firenze un Seminario sui rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica dopo la riforma Madia (d.lgs. n. 175/2016).
La riforma entrerà in vigore il prossimo 23 settembre e contiene importanti innovazioni, ponendo peraltro una serie di delicate questioni sul piano del diritto transitorio.
Ecco la locandina del seminario promosso e organizzato da Ti Forma.
Sicurezza sul lavoro e campi elettromagnetici
0 Commenti-da adminÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il d.lgs. n. 159/2016, che, in attuazione della direttiva 2013/35/UE, determina le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
In particolare, vengono modificati gli articoli da 206 a 212 del d.lgs. n. 81/2008 relativi all’esposizione a campi elettromagnetici.
Il provvedimento, in vigore dal 2 settembre 2016, introduce alcune novità sulle modalità di valutazione dei rischi, sui valori di azione sui limiti di esposizione professionale e sugli obblighi dei datori di lavoro nonché sugli effetti non solo sanitari ma anche sensoriali dei campi elettromagnetici.