Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 31 gennaio 2017, n. 2 – Ammortizzatori sociali in deroga e azioni di politica attiva
In data 31 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con una circolare, ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento a quanto previsto nella lettera c) della circolare n. 34/2016.
Si ricorda che quest’ultima circolare aveva previsto che le misure di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome nella misura del 50%, dovessero essere attivate entro il 31 dicembre 2016.
Successivamente, in data 22 dicembre 2016, è stato emanato un altro decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse alle Regioni e alle Province Autonome – ossia 65 milioni di Euro – per consentire la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Nella circolare in esame, il termine del 31 dicembre 2016, originariamente previsto dalla circolare n. 34/2016, al punto c), è prorogato fino al 31 marzo 2017.
Tale differimento riguarda esclusivamente le azioni di politica attiva del lavoro, mentre restano fermi i termini già indicati dalla circolare n. 34/2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti.
Nella circolare n. 2/2017 si precisa altresì quanto segue: “i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI, e ASDI “.
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Ammortizzatori sociali in deroga
0 Commenti-da adminCircolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 31 gennaio 2017, n. 2 – Ammortizzatori sociali in deroga e azioni di politica attiva
In data 31 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con una circolare, ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento a quanto previsto nella lettera c) della circolare n. 34/2016.
Si ricorda che quest’ultima circolare aveva previsto che le misure di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome nella misura del 50%, dovessero essere attivate entro il 31 dicembre 2016.
Successivamente, in data 22 dicembre 2016, è stato emanato un altro decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse alle Regioni e alle Province Autonome – ossia 65 milioni di Euro – per consentire la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Nella circolare in esame, il termine del 31 dicembre 2016, originariamente previsto dalla circolare n. 34/2016, al punto c), è prorogato fino al 31 marzo 2017.
Tale differimento riguarda esclusivamente le azioni di politica attiva del lavoro, mentre restano fermi i termini già indicati dalla circolare n. 34/2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti.
Nella circolare n. 2/2017 si precisa altresì quanto segue: “i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI, e ASDI “.
Sostegno per l’inclusione attiva
0 Commenti-da adminNota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 27 gennaio 2017, n. 629 – Sostegno per l’inclusione attiva
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016, è stato avviato il c.d. Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), su tutto il territorio nazionale.
Tale misura è diretta a contrastare la povertà e prevede l’erogazione di un beneficio economico, condizionato all’adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, in favore delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico.
Con la nota n. 629 del 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica che i progetti di presa in carico devono essere sottoscritti entro sessanta giorni, che decorrono dalla fine del bimestre successivo a quello della presentazione della domanda, ovvero al bimestre in cui avviene l’accredito del beneficio economico.
Si ricorda che il progetto deve contenere la valutazione dei bisogni, l’indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere, nonché la descrizione di servizi e interventi che si intendono attivare, e la descrizione degli impegni richiesti alle famiglie – in particolare, con riferimento ai contratti con servizi competenti e responsabili del progetto, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
Il licenziamento della lavoratrice madre
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 475 – Nullità del licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto
La vicenda muove dalla decisione della Corte d’Appello di Napoli che, ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice madre – alle dipendenze di un’impresa con un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici – intimato alla stessa nel periodo protetto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione della lavoratrice, o, in mancanza, a risarcirle il danno nella misura di cinque mensilità, in virtù di quanto previsto dall’art. 8 della l. n. 604/1966.
Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, il licenziamento nullo della lavoratrice madre rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.
Tale disposizione non opera alcun riferimento né alla l. n. 604/1966, né alla l. n. 300/1970; per tale motivo, la nullità del licenziamento è comminata ai sensi dello stesso art. 54 del citato d.lgs.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d Appello.
Diritto del lavoro: alta formazione 2017
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i consulenti del lavoro presso i rispettivi Ordini.