Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 25/2017, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Tale decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2017, ha soppresso la disciplina del lavoro accessorio (art. 1, comma 1) e, in materia di appalto, ha ripristinato integralmente la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori .
Con particolare riferimento alla disciplina dei voucher, l’abrogazione della normativa ha posto numerosi dubbi interpretativi, peraltro messi in luce dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2 del 2017.
Anzitutto, occorre rimarcare quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge: “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.
Nonostante tale previsione, il decreto legge non detta alcuna disposizione di diritto intertemporale: da ciò ne deriva, in particolare, un’incertezza normativa, la cui criticità più significativa è quella connessa all’applicabilità dell’art. 49, comma 3, introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016, che impone una comunicazione preliminare, anteriore di sessanta minuti rispetto all’inizio della prestazione, comminando, peraltro, una sanzione da 400 a 2.400 Euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa.
Secondo il parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la comunicazione preventiva non sarebbe più obbligatoria, né tantomeno sarebbe possibile applicare la sanzione in caso di omissione, poiché la norma che la prevedeva è stata espressamente abrogata dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge in esame.
Tuttavia, in data 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato sul proprio website ufficiale, con il quale afferma che l’utilizzo dei voucher dovrà essere effettuato, fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni abrogate.
Rassegna stampa corso di alta formazione Jobs Act
0 Commenti-da adminServizio su Italia 7, TGT 25.1.15
http://www.sssup.it/webtv_channel_rass_stampa.jsp?id_context=53540&ID_LINK=10156&area=193
Articolo su Il sole 24 ore, 9.12.14
http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2014-12-09/jobs-santanna-pisa-corso-102537.php?uuid=gSLApV4hp
Convegno a Livorno sul Jobs Act il 30.1.15
0 Commenti-da adminEcco la locandina del convegno sul Jobs Act, che si terrà a Livorno il prossimo 30 gennaio, cui parteciperò come relatore.
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On line il nuovo sito dello Studio Legale Albi
0 Commenti-da adminÈ on line il nuovo sito dello Studio Legale Albi, con sede a Pisa, che offre consulenza, assistenza e formazione su ogni profilo del diritto del lavoro: in particolare, rapporto individuale di lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali, diritto della previdenza sociale.
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Licenziamento disciplinare e contestazione tardiva
0 Commenti-da adminIn data 21 aprile u.s., la IV Sezione della Corte di Cassazione ha depositato un’ordinanza interlocutoria, rimettendo un ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione dello stesso alle Sezioni Unite della Corte, sulla questione concernente “la natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di contestazione tardiva”.
A seguito della riforma dell’art. 18 stat. lav. operata dalla l. n. 92/2012, è stato modificato il sistema di tutele per il lavoratore licenziato illegittimamente; anche nel nuovo quadro legale assume particolare rilevanza il tema della tardività nell’ambito del licenziamento disciplinare; è appena il caso di ricordare che il nuovo art. 18 stat. lav. prevede la tutela reintegratoria attenuata nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato (art. 18, commi 4 e 6), e la tutela indennitaria dimidiata qualora sussista una violazione della procedura di contestazione dell’addebito ex art. 7 stat. lav.: quali conseguenze sanzionatorie per il licenziamento disciplinare illegittimo nel caso di tardività della contestazione?
Occorre rilevare che, sul tema, coesistono due orientamenti contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Secondo una ricostruzione, infatti, l’intempestività della contestazione non riguarda l’insussistenza del fatto contestato (Cass., sez. lav., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20540); invece, secondo un altro orientamento, la contestazione intempestiva è indice dell’irrilevanza della condotta del lavoratore ai fini della prosecuzione del rapporto. Infatti, il datore di lavoro, pur essendo consapevole del contegno tenuto dal dipendente, dimostra, per fatti concludenti, la scarsa importanza dello stesso, che, dunque, non può considerarsi inadempimento (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 2513).
Dinnanzi alla divergenza di tali ricostruzioni, il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente, in quanto la questione può essere qualificata “di massima di particolare importanza” ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ.
Lo stop ai c.d. voucher: convertito in legge il d.l. n. 25/2017
0 Commenti-da adminPubblicata in G.U. la l. n. 49/2017 – Conversione del d.l. n. 25/2017 sull’abrogazione del lavoro accessorio e sulla modifica della responsabilità solidale negli appalti
In data 22 aprile 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 25/2017, che ha abrogato gli artt. da 48 a 50 del d.lgs. n. 81/2015 – disciplina del lavoro accessorio – e ha modificato il regime della responsabilità solidale nell’appalto.
A tal proposito si ricorda che è stata confermata la fase transitoria: sarà, dunque, possibile, fino al 31 dicembre 2017, continuare a utilizzare i voucher già acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Con riferimento alla disciplina in materia di appalto, la legge di conversione ha mantenuto invariate le modifiche che il decreto legge n. 25/2017 aveva apportato al comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Pertanto, in particolare, i contratti collettivi nazionali non potranno più individuare i metodi e le procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, né sarà più possibile per il committente eccepire, in prima difesa, il beneficio di preventiva escussione sul patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Voucher e appalti: ecco le novità
0 Commenti-da adminIl Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 25/2017, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Tale decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2017, ha soppresso la disciplina del lavoro accessorio (art. 1, comma 1) e, in materia di appalto, ha ripristinato integralmente la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori .
Con particolare riferimento alla disciplina dei voucher, l’abrogazione della normativa ha posto numerosi dubbi interpretativi, peraltro messi in luce dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2 del 2017.
Anzitutto, occorre rimarcare quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge: “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.
Nonostante tale previsione, il decreto legge non detta alcuna disposizione di diritto intertemporale: da ciò ne deriva, in particolare, un’incertezza normativa, la cui criticità più significativa è quella connessa all’applicabilità dell’art. 49, comma 3, introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016, che impone una comunicazione preliminare, anteriore di sessanta minuti rispetto all’inizio della prestazione, comminando, peraltro, una sanzione da 400 a 2.400 Euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa.
Secondo il parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la comunicazione preventiva non sarebbe più obbligatoria, né tantomeno sarebbe possibile applicare la sanzione in caso di omissione, poiché la norma che la prevedeva è stata espressamente abrogata dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge in esame.
Tuttavia, in data 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato sul proprio website ufficiale, con il quale afferma che l’utilizzo dei voucher dovrà essere effettuato, fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni abrogate.