Corte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.
Nuova circolare Inps sulla Naspi
0 Commenti-da adminCon Circolare n. 142 del 29 luglio 2015, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la fruizione della Naspi; si tratta di esplicazioni integrative della circolare n. 94/2015, in particolare sui seguenti profili: periodi di aspettativa sindacale, quelli di CIG in deroga a zero ore e quelli di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, lavoro accessorio, lavoro intermittente.
Licenziamento per giusta causa e divieto di fumare
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 14481 del 10 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che non aveva rispettato il divieto di fumare in un’area dello stabilimento con alta potenzialità di rischio incendio
Jobs Act: conciliazione vita e lavoro
0 Commenti-da adminIl Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo in materia di Conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
E’ attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
0 Commenti-da adminCorte Costituzionale n. 70/2015: la pronuncia della corte in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 depositata lo scorso 30 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 6 maggio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui prevede che “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
La Corte ha altresì dichiarato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna.
In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013.
La sentenza n. 70 del 2015 ha dunque ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.
Quest’ultimo diritto, sostiene la Corte, “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
La mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015, dispone l’erogazione il 1° agosto di una “una tantum” per la parziale e scaglionata restituzione ai percettori di pensioni fino ad € 3.200 lordi mensili delle somme trattenute loro a seguito del blocco dell’indicizzazione delle pensioni.
La nuova circolare Inps sulla Naspi
0 Commenti-da adminL’Inps, con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione della NASpI.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015.
Incontro formativo sul Jobs Act a Firenze il 6.2.15
0 Commenti-da adminIl 6 febbraio si svolgerà a Firenze un incontro formativo sul Jobs Act organizzato da Ti Forma.
Parteciperò come relatore.
Ecco il programma
Brochure Jobs Act_fronte