La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 205) prevede il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, “da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa”.
La norma dunque regola: a) la possibilità di fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre e in accordo con la stessa; b) l’obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro due giorni in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.
Disposizioni in materia di depenalizzazione
0 Commenti-da adminSono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, i decreti legislativi nn. 7 e 8 in materia di abrogazione di alcuni reati (d.lgs. n. 7/2016) e di depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016).
Per quanto attiene il profilo giuslavoristico si segnala l’art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8/2016 relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: “L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: “1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Indennizzi INAIL per il danno biologico
0 Commenti-da adminL’art. 1, comma 303 della Legge di Stabilità 2016 prevede che a partire dal 2016 vi sarà un sistema automatico di rivalutazione degli indennizzi INAIL per il danno biologico: “con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente (…)”.
Il congedo obbligatorio di paternità
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 205) prevede il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, “da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa”.
La norma dunque regola: a) la possibilità di fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre e in accordo con la stessa; b) l’obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro due giorni in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.
La sorte di un rinvio mobile: pubblico impiego e art. 18 stat. lav.
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione, con la sentenza 26 novembre 2015 n. 24157, ha ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l’art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge n. 92/2012. Il rinvio che l’art. 51 d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 300/1970 “e successive modifiche ed integrazioni” rende in effetti difficile sostenere il contrario.
La nuova maxi-sanzione per il lavoro nero
0 Commenti-da adminCon lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxi-sanzione per il lavoro nero, secondo le previsioni del d.lgs. n. 151/2015.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, trova applicazione l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente.
Alle medesime condotte non si applica la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite invece dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, si applica, con riferimento all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 276/2003 attinenti alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, che sono stati espressamente esclusi.
Legittimo il rifiuto di lavorare in un giorno festivo
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 16592 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una sanzione disciplinare irrogata ad una lavoratrice che si è rifiutata di lavorare in una giornata festiva infrasettimanale.
La Corte ha affermato che “il provvedimento del datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività nella festività infrasettimanale, determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”.