Nota informativa MISE, 1° febbraio 2017 – Nuove disposizioni sulle attività di call center
Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota operativa del 1° febbraio 2017, ha fornito alcune indicazioni sulle nuove regole per il funzionamento dei call center, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (l. n. 223/2016).
Dal 1° gennaio 2017, è necessario che l’utente, ogniqualvolta effettui o riceva una chiamata da un call center, debba essere informato riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde.
In particolare, nel caso in cui l’operatore si trovi in un Paese extra UE, se l’utente lo richiede, è necessario garantire il trasferimento della chiamata a un altro operatore su territorio UE.
Si ricorda che, per gli operatori economici che svolgono attività di call center, diventa inoltre obbligatorio iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; alla suddetta autorità dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
Qualsiasi operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico, la localizzazione dello stesso. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.
Si ricorda che la responsabilità tra il committente e il gestore è solidale.
il sequel della riforma madia
0 Commenti-da adminComunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13
17 Febbraio 2017
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 17 febbraio 2017, alle ore 11.19 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.
1. Licenziamento disciplinare
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Le principali novità sono le seguenti:
2. Società a partecipazione pubblica
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il decreto prevede, tra le principali novità:
Le attività di call center
0 Commenti-da adminNota informativa MISE, 1° febbraio 2017 – Nuove disposizioni sulle attività di call center
Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota operativa del 1° febbraio 2017, ha fornito alcune indicazioni sulle nuove regole per il funzionamento dei call center, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (l. n. 223/2016).
Dal 1° gennaio 2017, è necessario che l’utente, ogniqualvolta effettui o riceva una chiamata da un call center, debba essere informato riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde.
In particolare, nel caso in cui l’operatore si trovi in un Paese extra UE, se l’utente lo richiede, è necessario garantire il trasferimento della chiamata a un altro operatore su territorio UE.
Si ricorda che, per gli operatori economici che svolgono attività di call center, diventa inoltre obbligatorio iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; alla suddetta autorità dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
Qualsiasi operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico, la localizzazione dello stesso. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.
Si ricorda che la responsabilità tra il committente e il gestore è solidale.
Voucher per asilo nido
0 Commenti-da adminAvviso INPS – Proroga per l’erogazione dei voucher asilo nido
È stato pubblicato un avviso sul sito dell’INPS con le istruzioni per la presentazione delle domande per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, che possono essere richiesti in alternativa al congedo parentale – art. 4, comma 24, lettera b) della l. n. 92/2012.
Tale beneficio è rivolto sia alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alla gestione separata che alle lavoratrici autonome; esso è riconosciuto per il biennio 2017 – 2018 e verrà erogato secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018 – o, in ogni caso, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto (40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, così come previsto dall’art. 1, comma 356 della l. n. 232/2016).
Tale contributo, si ricorda, ha durata massima di tre mesi, l’importo è pari a 600 Euro mensili, ed è riconosciuto per ogni figlio; pertanto, nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli, dovrà presentare la domanda per ciascuno di loro (così come chiarito dalla circolare INPS n. 169/2014).
Le istanze per l’ottenimento del beneficio devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’INPS.
Alta Formazione 2017: l’articolo di Italia Oggi
0 Commenti-da adminSu Italia Oggi si dà notizia del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari
0 Commenti-da adminPubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari
In data 10 gennaio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016; quest’ultimo ha modificato, in attuazione della direttiva 2014/66/UE, il d.lgs. n. 286/1995, al quale sono stati aggiunti gli artt. 27-quinques e 27-sexies.
Tale decreto legislativo ha semplificato le procedure di ingresso e di soggiorno dei dirigenti, dei lavoratori specializzati, dei lavoratori in formazione provenienti da Paesi extra UE nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Il d.lgs. n. 253/2016 ha risposto all’esigenza di gestire in modo rapido e trasparente la domanda di manager e lavoratori qualificati non comunitari, in succursali o filiali di una società multinazionale, con sede al di fuori dell’UE.
Somministrazione di lavoro e assunzione di disabili
0 Commenti-da adminInterpello del Ministero del Lavoro n. 23/2016 – somministrazione di lavoro e assunzione di disabili
La Direzione Generale per l’Attivita Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un quesito di Assolavoro, relativo alla disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 13 l. n. 68/1999, modificata dalla l. n. 151/2015).
Ciòche l’istante chiedeva era se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati dovesse essere calcolato con riferimento all’ organico dell’agenzia del lavoro o dell’impresa utilizzatrice.
L’istante chiedeva altresì chiarimenti in ordine al disposto dell’art. 34, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 81/2015, con riferimento al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità dello stesso nella quota di riserva ex art. 3 l. n. 68/1999.
Il Ministero, interpretando l’art. 13 comma 1-bis della l. n. 68/1999 in combinato disposto con l’art. 31, comma 1, lett e), del d.lgs. n. 150/2015, ha formulato una risposta in questi termini: il calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto deve essere effettuato con riferimento ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice.
In merito al secondo quesito, il Ministero, sulla base di quanto previsto dell’art. 34, comma 3 del d.lgs. n. 81/2015, ha affermato che il lavoratore disabile deve essere computato, ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui all’art. 3 della l. n. 68/1999, solo se il suo impiego nell’azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.