Il d.lgs. n. 116/2016, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 2016.
La riforma modifica l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare, introducendo la definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Per il nuovo comma 1-bis integra la falsa attestazione “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
Per le condotte accertate in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (viene fatto salvo il solo assegno alimentare).
La sospensione è disposta con provvedimento motivato, senza obbligo di preventiva audizione del dipendente, entro quarantotto ore dalla conoscenza del condotta fraudolenta.
L’esercizio del diritto di difesa del lavoratore è garantito dall’introduzione del nuovo comma 3-ter in cui si prevede che il provvedimento di sospensione debba contenere la contestazione per iscritto dell’addebito e la convocazione del dipendente per l’audizione orale, dando allo stesso un preavviso di almeno quindici giorni; termine entro il quale il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio per un periodo non superiore a cinque giorni.
Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.
Si noti che la violazione dei termini individuati dalle disposizioni non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4, d. lgs. 165/2001.
Si precisa, infine, che le disposizioni in parola si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè a far data dal 13 luglio 2016.
Licenziamento discriminatorio e maternità
0 Commenti-da adminUna dipendente, decorsi tre giorni dall’inoperatività del divieto di cui all’art. 56 d.lgs. n. 151 del 2001 e al termine di un’astensione dal lavoro di un anno e quattro mesi, era stata immediatamente trasferita in un’altra filiale della società posta a oltre 150 chilometri dalla sede originaria.
Al rifiuto opposto dalla lavoratrice al trasferimento, la società aveva reagito con il licenziamento.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per motivi discriminatori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, ha dichiarato la nullità del trasferimento e del licenziamento, confermando la decisione della Corte d’appello che ha accertato come gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero “idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori”; secondo le previsioni contenute all’articolo 40 del d.lgs. n. 198/2006, l’onere della prova dell’insussistenza della discriminazione spettava, dunque, al datore di lavoro il quale non è riuscito ad assolverlo.
Ad avviso della Corte l’adempimento dell’onere probatorio previsto dalla citata disposizione non è collegato esclusivamente alla produzione di dati di carattere statistico: gli elementi di fatto possono essere tratti “anche” da dati di carattere statistico. La disposizione, infatti, “è palesemente diretta a corroborare lo sforzo difensivo del lavoratore e a facilitare l’emersione della condotta illecita”, di cui il lavoratore sia stato vittima.
La procedura per il deposito dei contratti integrativi
0 Commenti-da adminIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sito (www.cliclavoro.gov.it) ha comunicato che dall’8 giugno 2016 per il deposito dei contratti di secondo livello previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 non è più necessario associare l’utenza dell’azienda a quella del legale rappresentate o amministratore delegato ma potrà avvenire in modalità semplificata con qualsiasi utenza di “Cliclavoro” associata all’azienda.
Si ricorda che il deposito è obbligatorio per fruire delle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato, alla partecipazione dei lavoratori agli utili o alle misure di welfare aziendale.
Si ricorda che per poter fruire della detassazione i contratti di secondo livello devono essere depositati in modalità telematica.
Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati e allegando il file del contratto in formato pdf.
Il modello così completo viene inviato automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro dichiarerà, in questo modo, la conformità del contratto ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189 della l. 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo 2016.
Il decreto sui “furbetti del cartellino”
0 Commenti-da adminIl d.lgs. n. 116/2016, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 2016.
La riforma modifica l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare, introducendo la definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Per il nuovo comma 1-bis integra la falsa attestazione “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
Per le condotte accertate in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (viene fatto salvo il solo assegno alimentare).
La sospensione è disposta con provvedimento motivato, senza obbligo di preventiva audizione del dipendente, entro quarantotto ore dalla conoscenza del condotta fraudolenta.
L’esercizio del diritto di difesa del lavoratore è garantito dall’introduzione del nuovo comma 3-ter in cui si prevede che il provvedimento di sospensione debba contenere la contestazione per iscritto dell’addebito e la convocazione del dipendente per l’audizione orale, dando allo stesso un preavviso di almeno quindici giorni; termine entro il quale il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio per un periodo non superiore a cinque giorni.
Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.
Si noti che la violazione dei termini individuati dalle disposizioni non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4, d. lgs. 165/2001.
Si precisa, infine, che le disposizioni in parola si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè a far data dal 13 luglio 2016.
Abuso dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992
0 Commenti-da adminCass. civ., sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5574
La decisione in esame riguarda l’abuso, da parte del lavoratore, dei permessi retribuiti concessi dall’azienda, ai sensi della l. n. 104/1992, per l’assistenza al familiare con handicap.
Dall’istruttoria compiuta nel giudizio di merito era, infatti, emerso che il lavoratore era stato visto recarsi presso l’abitazione del familiare con handicap assistito soltanto per complessive quattro ore e tredici minuti, pari al 17,5% del tempo totale concesso.
La posizione della Cassazione è confermativa del decisum dei Giudici di merito, secondo i quali la sanzione irrogata è proporzionata all’abuso commesso dal dipendente, essendo la condotta indicativa di “un sostanziale disinteresse del lavoratore per le esigenze aziendali” e tale da integrare “una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.”.
In definitiva, l’utilizzo dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi rende il comportamento “oggettivamente grave, tale da determinare, nel datore di lavoro, la perdita di fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso”.
Somministrazione e “nuovo” termine di decadenza
0 Commenti-da adminCon sentenza dell’8 febbraio 2016, n. 2420, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contratto di somministrazione di lavoro, affermando che l’accertamento della reale titolarità di un rapporto di lavoro già esauritosi (in capo all’impresa utilizzatrice anziché in capo all’agenzia di somministrazione), è possibile sia per i contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge che ha prorogato il termine di decadenza per l’esercizio di tale potere (24.11.10), sia per quelli già scaduti a tale data.
Sostiene la Corte: “(…) è pur vero che nel caso che qui interessa si tratta non già dell’introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell’introduzione di un termine di decadenza là dove prima non ve ne erano. Tuttavia ciò non importa una retroattività propriamente detta, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio (…) In questo senso ritiene il Collegio di andare in contrario avviso rispetto a Cass. n. 2196/15, secondo cui il regime della decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/66 (…) si applica ai soli contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire alla data del 24.11.10) e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.
Appalti pubblici
0 Commenti-da adminLegge delega appalti pubblici: l. 28 gennaio 2016, n. 11
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante: “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture