Approvato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale
il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.
Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.
L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.
In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Incontro formativo sul Jobs Act a Firenze il 6.2.15
0 Commenti-da adminIl 6 febbraio si svolgerà a Firenze un incontro formativo sul Jobs Act organizzato da Ti Forma.
Parteciperò come relatore.
Ecco il programma
Brochure Jobs Act_fronte
Il Jobs Act è legge
0 Commenti-da adminIl Jobs act è legge: oggi, 3 dicembre 2014, l’Aula del Senato, con 166 sì, 112 no e un astenuto, ha votato la fiducia posta stamane dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sul testo già approvato dalla Camera lo scorso 25 novembre. Continua a leggere
Le cinque deleghe del Jobs Act
0 Commenti-da adminSull’obbligo di assunzione dei disabili
0 Commenti-da adminNota INL n. 2238/2017 – Assunzione dei disabili
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’INL ha risposto, con la nota del 23 marzo 2017, n. 2283, a un quesito posto dalla DTL di Milano-Lodi, relativo alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 68/1999, sulle modalità di adempimento all’obbligo di assunzione dei disabili.
In particolare, la DTL di Milano-Lodi chiede se sia possibile, per il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento di una diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, stipulare una convenzione ex art. 11 della citata legge sul collocamento obbligatorio.
La risposta della Direzione centrale vigilanza, a tal proposito, è negativa: le uniche modalità di assolvimento di tale obbligo, infatti, sono disciplinate dall’art. 15, comma 4-bis della l. n. 68/1999.
Infatti, quest’ultima disposizione prevede l’obbligo di “presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” ovvero “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
In particolare, per citare quanto affermato nella nota, “più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore”.
Lavoro e previdenza nel c.d. decreto fiscale
0 Commenti-da adminApprovato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale
il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.
Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.
L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.
In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Incontro sul lavoro alla Scuola Sant’Anna di Pisa
0 Commenti-da adminNell’ambito della Spring School organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna, insieme con la Scuola Normale Superiore, in collaborazione con il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, si svolgerà il prossimo 27 marzo un incontro sul tema “Legge e contratto nella regolazione del rapporto di lavoro al tempo della quarta rivoluzione industriale”.
Saranno presenti il sen. Maurizio Sacconi, l’on. Carlo Dell’Aringa; il dibattito sarà introdotto e coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi.