Corte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)
La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.
La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).
Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.
Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.
La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:
– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;
– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;
– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.
Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.
In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.
Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.
Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.
Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia
0 Commenti-da adminIl parere del Consiglio di Stato n. 83/2017 sui decreti legislativi attuativi della legge Madia
In data 17 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 83/2017 relativo ai d.lgs. n. 116, 171 e 175 del 2016, attuativi della legge delega n. 124/2015 (ossia la riforma Madia).
I citati decreti legislativi riguardano, in particolare, il licenziamento disciplinare dei c.d. furbetti del cartellino, la dirigenza sanitaria e le società a partecipazione pubblica.
Si rammenta che con la sentenza n. 251/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui non rispettava il principio di leale collaborazione con le Regioni nelle materie incidenti su competenze attribuite a queste ultime ex art. 117 Cost.
Per tale motivo, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 23 dicembre 2016, si è rivolto al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in ordine all’ipotesi dell’adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi citati; tali decreti correttivi, attuando il principio di leale collaborazione, dovrebbero prevedere un meccanismo di coinvolgimento ex post degli Organismi rappresentativi delle Regioni.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha affrontato la questione al fine di una corretta attuazione della sentenza n. 251/2016 della Consulta con il parere che qui pubblichiamo.
Il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari
0 Commenti-da adminPubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari
In data 10 gennaio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016; quest’ultimo ha modificato, in attuazione della direttiva 2014/66/UE, il d.lgs. n. 286/1995, al quale sono stati aggiunti gli artt. 27-quinques e 27-sexies.
Tale decreto legislativo ha semplificato le procedure di ingresso e di soggiorno dei dirigenti, dei lavoratori specializzati, dei lavoratori in formazione provenienti da Paesi extra UE nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Il d.lgs. n. 253/2016 ha risposto all’esigenza di gestire in modo rapido e trasparente la domanda di manager e lavoratori qualificati non comunitari, in succursali o filiali di una società multinazionale, con sede al di fuori dell’UE.
Licenziamento collettivo e criteri di scelta
0 Commenti-da adminSecondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25554 del 13 dicembre 2016, i licenziamenti collettivi, adottati sulla base dei criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sono illegittimi nel caso in cui manchi l’indicazione, nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9 della l. n. 223/19991, delle modalità applicative di tali criteri di scelta.
La Corte ravvisa una “carenza di trasparenza delle scelte datoriali”, se, in presenza di criteri in concorso tra loro, il datore di lavoro non indichi, nella comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi, la concreta modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli lavoratori.
Tale mancanza, infatti, priva il lavoratore della tutela prevista dalla norma, poiché “la scelta effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato”.
La Corte ha ravvisato, dinnanzi a questa omissione, un’assoluta discrezionalità da parte del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare.
In tal caso, il regime sanzionatorio previsto è quello dell’art. 18, comma 7, stat. lav., ossia l’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità commisurate sull’ultima retribuzione globale di fatto.
Ancora sui confini del trasferimento d’azienda
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 6 dicembre 2016, n. 24972 – trasferimento di azienda
La sentenza n. 24972/2016 della Corte di Cassazione rammenta che, al fine di integrare la fattispecie del trasferimento di azienda, occorre che sia trasferito non soltanto il personale, ma anche un complesso di beni.
Dopo questa ovvia affermazione la Corte, che si occupa anche del sempre più complesso intreccio fra appalto e trasferimento d’azienda, precisa che un’azienda può comprendere anche beni immateriali; tuttavia è ben difficile che possa identificarsi con questi ultimi. La stessa nozione di azienda di cui all’art. 2555 cod. civ. evoca pur sempre la necessaria presenza di beni materiali organizzati tra loro, in funzione dell’esercizio dell’impresa.
Tale organizzazione, di fatto, è impraticabile nel caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, poiché organizzare significa coordinare tra loro i vari fattori produttivi – capitale, beni materiali e lavoro – e non uno solo.
È innegabile che la giurisprudenza abbia sperimentato la massima dilatazione possibile della nozione di trasferimento di azienda, estendendola anche alla cessione che aveva ad oggetto un gruppo di dipendenti; tuttavia giova rimarcare che è necessario che i dipendenti siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, e che la loro autonoma capacità operativa sia assicurata dalla circostanza che essi siano dotati di un particolare know-how.
L’incostituzionalità della legge Madia
0 Commenti-da adminCorte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)
La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.
La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).
Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.
Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.
La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:
– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;
– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;
– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.
Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.
In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.
Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.
Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.
il lavoro nelle società a controllo pubblico
0 Commenti-da adminHo accolto con grande piacere l’invito di Utilitalia a partecipare alla Giornata di Studio che si svolgerà a Roma il prossimo 10 ottobre.
Sarà l’occasione per discutere della disciplina del rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico dopo la riforma Madia (d.lgs. n. 175/2016).
Importanti le novità, molte le questioni da affrontare insieme, cogliendo le nuove sfide poste dalla riforma.