Cass., sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 – Sui controlli difensivi occulti
La Suprema Corte, in linea con un proprio “risalente indirizzo”, ha affermato, nella sentenza n. 10636/2017, che l’adozione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso, detto controllo non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, si deve ritenere tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo occulto, in quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, “purché l’attività di accertamento avvenga mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.
Nel caso di specie, un dipendente di un centro commerciale è stato sorpreso a prelevare prodotti nel reparto dolciumi, per ben nove volte in sei giorni.
Il furto è stato ripreso da una telecamera installata nel magazzino dove operavano gli addetti delle agenzie esterne (non i dipendenti del centro commerciale).
Garanzia giovani: il rapporto Anpal
0 Commenti-da adminRapporto ANPAL – I dati relativi alla Garanzia Giovani al 31 dicembre 2016
In data 3 maggio 2017, è stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, un rapporto che presenta “i dati al 31 dicembre 2016 relativi agli interventi finanziari della Garanzia Giovani e rivolti ai 15-29enni che non lavorano, non studiano e non si formano (NEET)”.
Il NEET, si ricorda, è un bonus occupazione, che premia con sconti contributivi i datori di lavoro che assumono giovani tra i sedici e i ventinove anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non studiano e non lavorano.
Detto rapporto contiene informazioni sulla partecipazione al programma, sui servizi e le politiche attive offerte ai giovani, in particolare sull’inserimento lavorativo di questi ultimi, e contiene un focus sul bonus occupazionale, con un allegato statistico contenente i dati di attuazione.
L’organizzazione del ministero del lavoro
0 Commenti-da adminIl d.p.r. n. 57/2017 – il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In data 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. 15 marzo 2017, n. 57, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detto regolamento ha ridisegnato le funzioni e le attribuzioni del Ministero, in un’ottica di una generale modernizzazione e razionalizzazione del funzionamento dell’organo.
In particolare, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 del d.p.r., il Ministero, “per l’espletamento dei compiti ad esso demandati”, è articolato in:
a) Un Segretariato generale;
b) Otto direzioni generali
c) Un posto funzione dirigenziale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) Due posti funzione dirigenziale di livello generale;
e) Cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale.
Le otto direzioni sono le seguenti:
1) Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari;
2) Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
3) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
4) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
5) Direzione generale per le politiche previdenziali;
6) Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;
7) Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
8) Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Proroghe CIGS
0 Commenti-da adminMessaggio INPS n. 1873/2017 – Proroghe CIGS
L’INPS, con il messaggio del 4 maggio 2017, n. 1873, opera alcune precisazioni in merito alla proroga degli interventi straordinari di integrazione salariale, della durata massima di dodici mesi, in favore delle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
In particolare, l’istituto previdenziale illustra le disposizioni contenute dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che hanno novellato e integrato il d.lgs. n. 148/2015 – relativo alle integrazioni salariali per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa – e fornisce alcune istruzioni procedurali, operative e contabili.
CCNL Gas Acqua
0 Commenti-da adminRinnovo CCNL gas acqua
ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL gas acqua.
Tra i punti salienti, si rileva:
– Un aumento medio complessivo pari a 89 euro, comprensivo di minimi, produttività e welfare;
– Un aumento medio sui minimi rapportato al quinto livello, pari a 40 euro (maggio 2017) e a 28 euro (aprile 2018);
– Un montante complessivo di minimi e produttività pari a 1.576 euro;
– La verifica, prevista per il mese di giugno 2019, relativa allo scostamento del tasso di inflazione,
– Un incremento di cinque euro sulla sanità integrativa a partire da gennaio 2017;
– Un incremento di cinque euro a partire da gennaio 2018.
I controlli difensivi occulti
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 – Sui controlli difensivi occulti
La Suprema Corte, in linea con un proprio “risalente indirizzo”, ha affermato, nella sentenza n. 10636/2017, che l’adozione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso, detto controllo non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, si deve ritenere tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo occulto, in quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, “purché l’attività di accertamento avvenga mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.
Nel caso di specie, un dipendente di un centro commerciale è stato sorpreso a prelevare prodotti nel reparto dolciumi, per ben nove volte in sei giorni.
Il furto è stato ripreso da una telecamera installata nel magazzino dove operavano gli addetti delle agenzie esterne (non i dipendenti del centro commerciale).
Controlli a distanza e consenso del lavoratore
0 Commenti-da adminCass., sez. III penale, 8 maggio 2017, n. 22148 – controlli a distanza e consenso del lavoratore
In data 8 maggio 2017, la sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce reato l’installazione, da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, se tale installazione non è preceduta da un accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
A nulla rileva, infatti, la circostanza che il controllo a distanza sia avvenuto con il consenso dei lavoratori.
Secondo la Suprema Corte, “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico – sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione”.