Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 25/2017, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Tale decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2017, ha soppresso la disciplina del lavoro accessorio (art. 1, comma 1) e, in materia di appalto, ha ripristinato integralmente la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori .
Con particolare riferimento alla disciplina dei voucher, l’abrogazione della normativa ha posto numerosi dubbi interpretativi, peraltro messi in luce dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2 del 2017.
Anzitutto, occorre rimarcare quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge: “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.
Nonostante tale previsione, il decreto legge non detta alcuna disposizione di diritto intertemporale: da ciò ne deriva, in particolare, un’incertezza normativa, la cui criticità più significativa è quella connessa all’applicabilità dell’art. 49, comma 3, introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016, che impone una comunicazione preliminare, anteriore di sessanta minuti rispetto all’inizio della prestazione, comminando, peraltro, una sanzione da 400 a 2.400 Euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa.
Secondo il parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la comunicazione preventiva non sarebbe più obbligatoria, né tantomeno sarebbe possibile applicare la sanzione in caso di omissione, poiché la norma che la prevedeva è stata espressamente abrogata dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge in esame.
Tuttavia, in data 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato sul proprio website ufficiale, con il quale afferma che l’utilizzo dei voucher dovrà essere effettuato, fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni abrogate.
Il reato di omicidio sul lavoro
0 Commenti-da adminPresentato in Senato il d.d.l. sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro
Lo scorso 14 marzo è stato presentato in Senato il d.d.l. S.2742, per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.
Tale disegno di legge introduce gli artt. 589-quater e 590-quinques del codice penale; tali disposizioni configurano un meccanismo sanzionatorio graduato a carico dei datori di lavoro che, con le proprie condotte, anche solo colpose, adottate in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, cagionino la morte o le lesioni in danno dei lavoratori.
Le pene previste giungono fino a un massimo di diciotto anni di carcere e sono aggravate nel caso in cui il datore di lavoro abbia posto in essere uno “sfruttamento illecito di manodopera”.
Il disegno di legge apporta altresì modifiche al codice di procedura penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati in questione, rispetto alla regola generale secondo la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale.
Voucher e appalti: ecco le novità
0 Commenti-da adminIl Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 25/2017, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Tale decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2017, ha soppresso la disciplina del lavoro accessorio (art. 1, comma 1) e, in materia di appalto, ha ripristinato integralmente la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori .
Con particolare riferimento alla disciplina dei voucher, l’abrogazione della normativa ha posto numerosi dubbi interpretativi, peraltro messi in luce dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2 del 2017.
Anzitutto, occorre rimarcare quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge: “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.
Nonostante tale previsione, il decreto legge non detta alcuna disposizione di diritto intertemporale: da ciò ne deriva, in particolare, un’incertezza normativa, la cui criticità più significativa è quella connessa all’applicabilità dell’art. 49, comma 3, introdotto dal d.lgs. n. 185 del 2016, che impone una comunicazione preliminare, anteriore di sessanta minuti rispetto all’inizio della prestazione, comminando, peraltro, una sanzione da 400 a 2.400 Euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa.
Secondo il parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la comunicazione preventiva non sarebbe più obbligatoria, né tantomeno sarebbe possibile applicare la sanzione in caso di omissione, poiché la norma che la prevedeva è stata espressamente abrogata dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge in esame.
Tuttavia, in data 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un comunicato sul proprio website ufficiale, con il quale afferma che l’utilizzo dei voucher dovrà essere effettuato, fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni abrogate.
La legge milleproroghe
0 Commenti-da adminLa legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe in vigore dal 1° marzo 2017
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 27 febbraio 2017, n. 19, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero il c.d. decreto Milleproroghe.
In particolare, con riferimento alle assunzioni obbligatorie dei disabili, l’obbligo dei datori di lavoro che impiegano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, di occupare un disabile a prescindere dall’effettuazione o meno di una nuova assunzione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.
Per quanto concerne la c.d. DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, il testo normativo in esame ha disposto una proroga fino al 30 giugno 2017.
Si ricorda che tale indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Un altro differimento operato dalla l. n. 19/2017 interessa il nuovo obbligo di denuncia, a soli fini statistici, degli infortuni con assenza di almeno un giorno (con esclusione di quello in cui si è verificato l’evento lesivo), previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 81/2008; tale adempimento sarà richiesto a partire dal 12 ottobre 2017.
Anche l’onere, a carico del datore di lavoro, di tenere telematicamente il libro unico del lavoro presso il Ministero del Lavoro, così come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015, decorrerà a partire dal 2018, previa adozione di un decreto ministeriale contenente le modalità tecniche e organizzative. Al momento, invece, il datore di lavoro potrà adottare le consuete modalità, finora in uso, ai fini della tenuta del LUL.
Infine, è stato operato un rinvio al mese di gennaio del 2018 per il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 2015.
Licenziamento, gravidanza, aborto
0 Commenti-da adminCass. civ., sez. L, 14 luglio 2015, n. 1472: una interessante e delicata decisione sulla nullità del licenziamento comminato ad una lavoratrice in stato di gravidanza interrotta entro il centottantesimo giorno.
Jobs Act: contratti di lavoro e mansioni
0 Commenti-da adminIl Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione normativa in tema di mansioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183; è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL DECRETO-LEGGE SULLE PENSIONI
0 Commenti-da adminDecreto Legge in materia di ammortizzatori sociali e pensioni approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 64 del 18 maggio 2015
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 64 del 18 maggio 2015, ha approvato un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che attua quanto statuito dalla recente sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni.
Nell’attuazione dei principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, il decreto legge riconosce ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi, per il 2012-13, una parziale rivalutazione in base all’inflazione, graduata in funzione decrescente per fasce di importi pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo, con decorrenza primo settembre 2015.
Gli arretrati invece, saranno pagati in un’unica soluzione il 1° agosto prossimo, per un ammontare medio di oltre 500 euro a pensionato, importo che sarà maggiore per le pensioni comprese tra tre e quattro volte il minimo e inferiore per le pensioni comprese tra quattro e sei volte il minimo stesso.
Quanto al meccanismo di rimborso, viene confermato che esso non si tradurrà in un recupero integrale: si tratterà di una struttura di rimborso inversamente proporzionale al valore della pensione che, quindi, prevede pagamenti decrescenti al crescere della pensione percepita.
Il bonus sarà pari:
1) a € 750 per i pensionati con assegni da 1.700 euro lordi a 2.199 euro lordi;
2) a € 450 euro per quelli da 2.200 euro a 2.699 euro;
3) a € 278 euro per quelli da 2.700 euro a 3.199 euro.
In materia pensionistica sono anche previsti un intervento che consente all’Inps di anticipare al 1° giorno del mese il pagamento delle pensioni e un ulteriore intervento che protegge il montante contributivo, per il calcolo delle future pensioni, dalla caduta del PIL che si è verificata negli anni passati.
In materia di ammortizzatori sociali sono poi previsti il rifinanziamento per 1 miliardo di euro degli ammortizzatori in deroga per il 2015 (mobilità e cassa integrazione) e il rifinanziamento dei contratti di solidarietà per 70 milioni di euro.