Circolare INPS, n. 82/2017 – Il certificato telematico di gravidanza
In virtù di quanto disposto dal Testo unico sulla maternità/paternità, così come modificato dal d.lgs. n. 179/2016 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) è stata demandata all’INPS la definizione delle modalità operative di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Pertanto, l’istituto previdenziale, con una circolare del 4 maggio, ha definito le procedure di trasmissione e consultazione dei certificati: nello specifico, questi ultimi devono essere trasmessi, in via telematica, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’INPS, nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.
Con la trasmissione telematica del certificato, il datore di lavoro, accedendo nell’area dedicata del sito con le proprie credenziali, potrà prenderne visione, previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato.
La circolare disciplina altresì un regime transitorio, pari a tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare, nel corso del quale è possibile, per il medico, procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza.
Licenziamento e abuso di internet
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 15.6.2017, n. 14862 – Licenziamento per abuso di Internet
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14862/2017, si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento del dipendente che usava sistematicamente Internet per motivi personali.
La sentenza ha rigettato il ricorso del lavoratore, essendo escluso che la condotta datoriale abbia violato quanto disposto dall’art. 4 stat. lav.
Per citare un passaggio significativo della decisione, il controllo a distanza è un’attività che ha ad oggetto “la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione della norma quella che sia volta a individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sua integrità e del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti (cfr. da ultimo Cass. n. 10955/2015)”.
La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, poiché il controllo è stato posto in essere esclusivamente sui dettagli del traffico (data, ora, durata della connessione e importo), che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, non costituivano dati personali, “non comportando alcuna indicazione di elementi riferibili alla persona dell’utente e di sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali, sessuali”.
Trasferimento del lavoratore e legge n. 104/1992
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 19.5.2017, n. 12729 – Trasferimento del lavoratore che fruisce della l. n. 104/1992
Con la sentenza n. 12729/2017, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, nel caso in cui sia accertata la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
Secondo la Corte, “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, ritenendo che la Corte di Appello, pur avendo tenuto conto della situazione personale, avesse correttamente accertato il venir meno del posto in cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, per sussistenti ed effettive esigenze aziendali.
Smart Working e Jobs Act autonomi in Gazzetta Ufficiale
0 Commenti-da adminE’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2017 n. 81 recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La riforma assume particolare rilevanza nell’attuale quadro normativo: viene rafforzato il sistema di tutele economiche e sociali per i lavoratori autonomi e introdotto – a seguito di un lungo dibattito – il c.d. lavoro agile, ovvero una nuova modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, che si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La nuova disciplina è vigente dal 14 giugno 2017.
Smart Working e lavoro autonomo: Firenze 11.7.17
0 Commenti-da adminIn data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La riforma assume particolare rilevanza nell’attuale quadro normativo: viene rafforzato il sistema di tutele economiche e sociali per i lavoratori autonomi e introdotto – a seguito di un lungo dibattito – il c.d. lavoro agile, ovvero una nuova modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, che si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ti Forma promuove un primo evento formativo sul tema per il prossimo 11 luglio, a Firenze, dalle ore 10 alle ore 14.
Relatore il Prof. Avv. Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa.
Ecco il programma il convegno.
Il d.lgs. n. 254/2016 e la responsabilità sociale delle imprese
0 Commenti-da adminIn virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni devono depositare una dichiarazione individuale di carattere non finanziario sul proprio andamento, sui propri risultati e sull’impatto dalla propria attività dal punto di vista ambientale, sociale, della gestione del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione.
Tale rendicontazione è obbligatoria per i soggetti indicati dall’art. 2 del medesimo testo normativo, ovvero per gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
b) totale dei ricavi nette delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, ad euro 20.000 e, nel massimo , ad euro 100.000.
Il certificato telematico di gravidanza
0 Commenti-da adminCircolare INPS, n. 82/2017 – Il certificato telematico di gravidanza
In virtù di quanto disposto dal Testo unico sulla maternità/paternità, così come modificato dal d.lgs. n. 179/2016 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) è stata demandata all’INPS la definizione delle modalità operative di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Pertanto, l’istituto previdenziale, con una circolare del 4 maggio, ha definito le procedure di trasmissione e consultazione dei certificati: nello specifico, questi ultimi devono essere trasmessi, in via telematica, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’INPS, nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.
Con la trasmissione telematica del certificato, il datore di lavoro, accedendo nell’area dedicata del sito con le proprie credenziali, potrà prenderne visione, previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato.
La circolare disciplina altresì un regime transitorio, pari a tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare, nel corso del quale è possibile, per il medico, procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza.