Di seguito, una sintesi dello stato della riforma della pubblica amministrazione
Riforma della pubblica amministrazione – il Consiglio dei Ministri approva, in esame preliminare, cinque decreti legislativi
In data 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato adottato un Testo Unico del pubblico impiego; quest’ultimo introduce un “Piano triennale dei fabbisogni” che porterà al progressivo superamento della c.d. “dotazione organica”.
Il Testo Unico stabilisce a regime il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione; inoltre sono state previste specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti. Sono state altresì introdotte nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nonché disposizioni in materia di concorsi, e, infine, in materia di integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
È stato altresì approvato un decreto legislativo sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici; tale provvedimento persegue l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza della pubbliche amministrazioni.
Infine, sono stati approvati i decreti legislativi inerenti al corpo dei vigili del fuoco, alle forze di polizia, e al documento unico di proprietà degli autoveicoli.
Riforma delle pubblica amministrazione e delle società partecipate: i due decreti legislativi approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 2017, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della PA (l. n. 124/2015) e al TU in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
In particolare, il primo decreto legislativo apporta modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
A tal proposito, occorre rilevare che è stato previsto un termine più esteso per l’esercizio dell’azione di risarcimento per i danni di immagine cagionati alla Pubblica Amministrazione dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento; la denuncia al pm e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti dovrà avvenire entro venti giorni – e non più entro quindici giorni – dall’avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, entro centocinquanta giorni – non più centoventi – dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per i danni di immagine cagionati alla PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Quest’ultima previsione è volta a separare nettamente il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che, si ricorda, si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) dal conseguente procedimento per danni di immagine alla p.a. (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti).
Si prevede altresì l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.
Il secondo decreto legislativo approvato in via preliminare, invece, concerne la riforma delle società a partecipazione pubblica.
Tra le principali novità, si ricordano le seguenti:
a) L’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le università potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
b) Nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato dal Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
c) È stata prevista l’intesa in Conferenza unificata per il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico. L’intesa è prevista altresì per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definirà gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico – nel caso di società controllate da regione o da enti locali. Infine, l’intesa in Conferenza unificata deve essere acquisita per l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
d) Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del personale in servizio, per l’individuazione delle eccedenze. Infine, il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria è fissato al 31 luglio 2017.
Per entrambi i decreti legislativi dovranno essere acquisiti sia l’intesa della Conferenza Unificata che i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Le nuove collaborazioni: Firenze 7.4.17
0 Commenti-da adminCorso di Alta Formazione in Diritto Del Lavoro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì 7 aprile 2017
ore 10:00-14:00
Firenze, via Paisiello, 8
Ti Forma
Le nuove collaborazioni
Relazioni
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
Università di Napoli
Prof. Avv. Franco Carinci
Università di Bologna
Introduce e coordina
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Università di Pisa
Il modulo può essere seguito in videoconferenza dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33 (Pisa)
Iscrizione al modulo
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Cristina Bartolini – Scuola Superiore Sant’Anna – c.bartolini@santannapisa.it – tel. 050/882659
Veronica Maestrini – Ti Forma – vmaestrini@tiforma.it – tel. 055/210755 (tasto 2)
Videosorveglianza, GPS, art. 4 stat. lav.
0 Commenti-da adminI “modelli” per le istanze ex art. 4 stat. lav.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 10 marzo 2017 ha messo a disposizione i nuovi modelli per le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza
Nella sezione modulistica sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il disegno di legge sul lavoro autonomo
0 Commenti-da adminApprovato dalla Camera dei Deputati il d.d.l. sulla tutela del lavoro autonomo
In data 9 marzo 2017, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C.4135 sulle “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Tra le principali novità, si ricorda quanto disposto dall’art. 7 del citato d.d.l., che estende, a partire dal 2017, la durata e l’arco temporale per la fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi assicurati presso la Gestione separata INPS. La durata di tale congedo è pari a sei mesi, e il genitore ne potrà fruire entro il terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo, in caso di adozione.
Si ricorda che i genitori non potranno utilizzare detto congedo per più di sei mesi complessivi, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.
Il trattamento economico del congedo parentale è corrisposto a condizione che siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione; tuttavia, il requisito contributivo non è richiesto per i periodi di congedo parentale goduti entro il primo anno di vita del bambino.
In materia di trattamento di maternità, si ricorda che l’art. 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di usufruirne, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Infine, è rilevante quanto previsto dall’art. 13 del citato d.d.l.; fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può chiedere la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
In caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione “in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.
Tale testo normativo è stato trasmesso al Senato in seconda lettura per una possibile approvazione definitiva.
La legge sulla responsabilità medica
0 Commenti-da adminLa legge sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra le principali novità introdotte dal testo normativo, vi è l’istituzione della figura del Garante per il diritto alla salute, al quale potranno rivolgersi, a titolo gratuito, i fruitori delle prestazioni sanitarie che vogliano segnalare anomalie nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
La legge istituisce altresì un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente, il quale dovrà raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, che dovranno essere trasmessi annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità – quest’ultimo dovrà essere istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La legge n. 24/2017 ha altresì introdotto l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.
Per quanto concerne la rilevanza penale della condotta posta in essere da coloro che esercitano la professione sanitaria, è esclusa la punibilità per imperizia, a prescindere dal grado della colpa, nel caso in cui siano state rispettate le linee guida elaborate dagli enti e istituzioni pubbliche e private, dalle società scientifiche, dalle associazioni tecnico-scientifiche, ovvero nell’ipotesi in cui siano state rispettate le c.d. “buone pratiche” clinico aziendali.
Se le condotte, invece, sono connotate da negligenza o imprudenza, esse saranno punibili sia a titolo di colpa lieve che di colpa grave.
Per quanto concerne la responsabilità civile, invece, l’azione di rivalsa dell’ente ospedaliero nei confronti dell’operatore sanitario potrà essere promossa solo in caso di dolo e colpa grave di quest’ultimo, entro un anno dal versamento della somma risarcitoria; in ogni caso, essa non potrà superare il limite di tre annualità lorde di reddito percepito dall’esercente la professione sanitaria, nel periodo di tempo prossimo al sinistro.
Incontro sul lavoro alla Scuola Sant’Anna di Pisa
0 Commenti-da adminNell’ambito della Spring School organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna, insieme con la Scuola Normale Superiore, in collaborazione con il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, si svolgerà il prossimo 27 marzo un incontro sul tema “Legge e contratto nella regolazione del rapporto di lavoro al tempo della quarta rivoluzione industriale”.
Saranno presenti il sen. Maurizio Sacconi, l’on. Carlo Dell’Aringa; il dibattito sarà introdotto e coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi.
Riforma della PA: a che punto siamo?
0 Commenti-da adminDi seguito, una sintesi dello stato della riforma della pubblica amministrazione
Riforma della pubblica amministrazione – il Consiglio dei Ministri approva, in esame preliminare, cinque decreti legislativi
In data 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato adottato un Testo Unico del pubblico impiego; quest’ultimo introduce un “Piano triennale dei fabbisogni” che porterà al progressivo superamento della c.d. “dotazione organica”.
Il Testo Unico stabilisce a regime il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione; inoltre sono state previste specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti. Sono state altresì introdotte nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nonché disposizioni in materia di concorsi, e, infine, in materia di integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
È stato altresì approvato un decreto legislativo sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici; tale provvedimento persegue l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza della pubbliche amministrazioni.
Infine, sono stati approvati i decreti legislativi inerenti al corpo dei vigili del fuoco, alle forze di polizia, e al documento unico di proprietà degli autoveicoli.
Riforma delle pubblica amministrazione e delle società partecipate: i due decreti legislativi approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 2017, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della PA (l. n. 124/2015) e al TU in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
In particolare, il primo decreto legislativo apporta modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
A tal proposito, occorre rilevare che è stato previsto un termine più esteso per l’esercizio dell’azione di risarcimento per i danni di immagine cagionati alla Pubblica Amministrazione dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento; la denuncia al pm e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti dovrà avvenire entro venti giorni – e non più entro quindici giorni – dall’avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, entro centocinquanta giorni – non più centoventi – dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per i danni di immagine cagionati alla PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Quest’ultima previsione è volta a separare nettamente il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che, si ricorda, si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) dal conseguente procedimento per danni di immagine alla p.a. (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti).
Si prevede altresì l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.
Il secondo decreto legislativo approvato in via preliminare, invece, concerne la riforma delle società a partecipazione pubblica.
Tra le principali novità, si ricordano le seguenti:
a) L’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le università potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
b) Nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato dal Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
c) È stata prevista l’intesa in Conferenza unificata per il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico. L’intesa è prevista altresì per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definirà gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico – nel caso di società controllate da regione o da enti locali. Infine, l’intesa in Conferenza unificata deve essere acquisita per l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
d) Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del personale in servizio, per l’individuazione delle eccedenze. Infine, il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria è fissato al 31 luglio 2017.
Per entrambi i decreti legislativi dovranno essere acquisiti sia l’intesa della Conferenza Unificata che i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.