Approvato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale
il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.
Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.
L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.
In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Sull’obbligo di assunzione dei disabili
0 Commenti-da adminNota INL n. 2238/2017 – Assunzione dei disabili
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’INL ha risposto, con la nota del 23 marzo 2017, n. 2283, a un quesito posto dalla DTL di Milano-Lodi, relativo alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 68/1999, sulle modalità di adempimento all’obbligo di assunzione dei disabili.
In particolare, la DTL di Milano-Lodi chiede se sia possibile, per il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento di una diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, stipulare una convenzione ex art. 11 della citata legge sul collocamento obbligatorio.
La risposta della Direzione centrale vigilanza, a tal proposito, è negativa: le uniche modalità di assolvimento di tale obbligo, infatti, sono disciplinate dall’art. 15, comma 4-bis della l. n. 68/1999.
Infatti, quest’ultima disposizione prevede l’obbligo di “presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” ovvero “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
In particolare, per citare quanto affermato nella nota, “più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore”.
La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
0 Commenti-da adminNewsletter del Garante della privacy n. 427 del 21 aprile 2017 – La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
Nella Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017 pubblicata sul sito ufficiale del Garante della privacy, l’Autorità ha ricordato i propri orientamenti in materia di geolocalizzazione, richiamando una propria decisione, resa nel provvedimento n. 138/2017.
A seguito di una richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che offre servizi idrici e assistenza, il Garante ha esaminato il tema della localizzazione dei veicoli utilizzati dai dipendenti; nel caso di specie, la società aveva intenzione di installare un GPS su tali mezzi, al fine di ottimizzare le richieste di intervento o delle emergenze, di innalzare le condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, di gestire incidenti stradali e di tutelare il patrimonio aziendale.
Il Garante della privacy ha riconosciuto la liceità delle finalità perseguite dalla parte datoriale; tuttavia ha rimarcato la necessità di un previo accordo sindacale, o, in mancanza, di un’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, stat. lav.
In ogni caso, il Garante esclude che sia consentito, alla società, monitorare i tracciati percorsi dai lavoratori, salva la possibilità di trattare i dati in forma anonima o in forma aggregata per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Sarà altresì necessario che la società provveda a trasmettere ai propri dipendenti un’informativa ex art. 4, comma 3, stat. lav. sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a inviare la relativa notificazione al Garante.
Il bonus asilo nido
0 Commenti-da adminPubblicato in G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 – Bonus asilo nido
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 aprile u.s., il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016, un bonus asilo nido.
Tale decreto stabilisce altresì un buono per l’assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche .
Si ricorda, in particolare, che il genitore richiedente deve essere residente in Italia; quest’ultimo dev’essere, inoltre, cittadino italiano, oppure di uno Stato membro UE.
Il cittadino extracomunitario, invece, per poter fruire del contributo, dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il beneficio consiste in un buono annuo pari a 1.000 euro, parametrato su undici mensilità.
In particolare, il contributo per la frequenza dell’asilo nido è erogato, con cadenza mensile, dall’INPS, “fino a concorrenza dell’importo massimo della quota mensile”, dietro presentazione, da parte del genitore richiedente, della documentazione attestante “l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto”. Invece, per quanto concerne il buono “per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche”, detto contributo sarà corrisposto al genitore richiedente dietro la presentazione di quest’ultimo di un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità per il minore di frequentare l’asilo nido in ragione del proprio stato di malattia.
Lavoro e previdenza nel c.d. decreto fiscale
0 Commenti-da adminApprovato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale
il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.
Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.
L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.
In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Lo stop ai c.d. voucher: convertito in legge il d.l. n. 25/2017
0 Commenti-da adminPubblicata in G.U. la l. n. 49/2017 – Conversione del d.l. n. 25/2017 sull’abrogazione del lavoro accessorio e sulla modifica della responsabilità solidale negli appalti
In data 22 aprile 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 25/2017, che ha abrogato gli artt. da 48 a 50 del d.lgs. n. 81/2015 – disciplina del lavoro accessorio – e ha modificato il regime della responsabilità solidale nell’appalto.
A tal proposito si ricorda che è stata confermata la fase transitoria: sarà, dunque, possibile, fino al 31 dicembre 2017, continuare a utilizzare i voucher già acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Con riferimento alla disciplina in materia di appalto, la legge di conversione ha mantenuto invariate le modifiche che il decreto legge n. 25/2017 aveva apportato al comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Pertanto, in particolare, i contratti collettivi nazionali non potranno più individuare i metodi e le procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, né sarà più possibile per il committente eccepire, in prima difesa, il beneficio di preventiva escussione sul patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche: Pisa, 21.4.17
0 Commenti-da adminCorso di Alta Formazione in Diritto Del Lavoro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì 21 aprile 2017
ore 10:00-14:00
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa
Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica
Relazioni
Dr. Aldolfo Spaziani
Senior Advisor Utilitalia
Dr. Paola Giuliani
Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali, Utilitalia
Introduce e coordina
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa
Il modulo può essere seguito in videoconferenza da Firenze, via Paisiello, 8, sede di Ti Forma.
Per iscriversi
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Cristina Bartolini – Scuola Superiore Sant’Anna – c.bartolini@santannapisa.it – tel. 050/882659
Veronica Maestrini – Ti Forma – vmaestrini@tiforma.it – tel. 055/210755 (tasto 2)