Circ. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio
In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.
Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie
0 Commenti-da adminCirc. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio
In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.
Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
“PrestO” e Libretto Famiglia: le istruzioni operative
0 Commenti-da adminCirc. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Test tossicologico positivo: illegittimo il licenziamento
0 Commenti-da adminTrib. Milano, 13 giugno 2017 – Illegittimità del licenziamento del conducente per positività a un test tossicologico
Il Tribunale di Milano, con una decisione dello scorso 13 giugno, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del conducente di autobus risultato positivo a un test tossicologico, per aver fatto uso di cannabis.
In virtù della normativa regionale di riferimento (in particolare, in Lombardia, la materia è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata Stato Regioni nn. 99/2007 e 178/2008, nonché dalla circolare della Regione Lombardia del 22.1.2009), sono consentite verifiche sanitarie sui lavoratori addetti a mansioni che comportino rischi “per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”, con conseguente rimozione dei medesimi dal proprio ruolo nel caso in cui sia accertata la tossicodipendenza, “fermo il diritto alla conservazione del posto ove il lavoratore si sottoponga a cure riabilitative, per un periodo non superiore ai tre anni”.
Tuttavia, secondo la sentenza, il risultato positivo a un solo test non consente di affermare la sussistenza di una condizione di tossicodipendenza del lavoratore, né vale a dimostrare che quest’ultimo abbia assunto droghe – ovvero ne subisca gli effetti – in orario lavorativo, o, infine, che sia definitivamente inidoneo al servizio.
GPS e mezzi di raccolta dei rifiuti
0 Commenti-da adminProvvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 24.5.2017, n. 247
Il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di una richiesta di verifica preliminare presentata da un’azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, ha stabilito che il sistema di Gps installato sui veicoli aziendali in dotazione ad autisti ed operai non può comportare un monitoraggio costante dei lavoratori.
In particolare, il Garante ha rilevato che i dati delle coordinate geografiche non possono considerarsi anonimi, in quanto, sebbene il sistema di geolocalizzazione non comporti un’associazione diretta ai singoli operatore, l’incrocio di tali dati con il “sistema turni” permette di risalire all’identità del dipendente.
Il Garante rimarca la necessità di trattare solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, entro limiti temporali congrui rispetto alle finalità perseguite. Trascorso tale termine di conservazione, i medesimi potranno essere “storicizzati” in forma anonima.
Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 24.5.2017, n. 13015 – Legittimità del licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
La Suprema Corte, con una decisione del 24 maggio u.s., ha confermato un orientamento già adottato con altre recenti sentenze, quali la n. 13516/2016 e la n. 25201/2016, con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di crisi aziendale.
Infatti, per citare un significativo passaggio argomentativo della sentenza, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.
Licenziamento per inidoneità e visita collegiale
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 28.4.2017, n. 10576 – Illegittimità del licenziamento per inidoneità alle mansioni
Con una pronuncia del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha rimarcato, con riferimento al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro“.
Tale iter, secondo la Suprema Corte, non può essere surrogato da una mera valutazione di inidoneità alla mansione espressa dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.