IL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Amianto e neoplasia polmonare
0 Commenti-da adminAMIANTO E NEOPLASIA POLMONARE: LA QUESTIONE DEL NESSO CAUSALE
Si ripropone ancora una volta di fronte alla Suprema Corte la disamina del nesso di causalità fra neoplasia polmonare ed esposizione all’amianto.
Nel caso di specie l’esposizione all’amianto del lavoratore deceduto appare collegata ad eventi esterni (fumo e pleurite tubercolare sofferta dall’età di 16 anni).
La società ricorrente ha sostenuto che non esisteva una diagnosi certa sull’origine della malattia tumorale che aveva colpito il lavoratore e che l’esposizione ad amianto nell’attività lavorativa non era idonea di per se stessa a determinare l’evento.
Mancava per il datore ricorrente il raggiungimento della soglia di esposizione dotato di sufficienza causale (pari a 25 fibre/anno).
A fronte di un nesso causale disturbato da fattori endogeni, la Corte dispone che “La colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore’’. Ritiene inoltre la Corte che a fronte di leggi scientifiche che non consentono un’assoluta certezza del nesso di causalità, la regola da applicare sia la preponderanza dell’evidenza.
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici
0 Commenti-da adminCon un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.
È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.
Il costo medio orario nei servizi ambientali
0 Commenti-da adminCon decreto direttoriale n. 70/2017 del 1° agosto 2017 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.
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Distacco europeo e dumping sociale
0 Commenti-da adminIL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Contributo di maternità per il 2017
0 Commenti-da adminCon nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-158 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 13 aprile 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2017, in misura pari a € 49,00 pro-capite.
Smart working: nuove sfide
0 Commenti-da adminLo smart working, regolato dalla legge 81/2017, consente ai dipendenti di svolgere la propria attività fuori dai locali aziendali, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative.
Un’opportunità che amplia le possibilità per i lavoratori di gestire al meglio il loro tempo, ma che presenta molti punti critici.
Da un lato per il datore di lavoro diviene particolarmente complesso esercitare il potere di controllo dell’attività effettivamente svolta dal dipendente e, dall’altro, il dipendente, mediante gli strumenti tecnologici (es: smartphone, computer, tablet, navigatore satellitare) può essere soggetto a penetranti controlli: vi è in questa dicotomia il rischio di contraddizioni che richiedono un nuovo equilibrio ed una nuova lettura dei diritti e degli obblighi nel rapporto di lavoro.
Lo studio della nuova disciplina deve essere approfondito sotto molteplici aspetti ed è auspicabile elaborare un modello di accordo che, come previsto dalla legge, deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e il dipendente, prima dell’avvio dello smart working.
Con un simile accordo può essere disciplinato lo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali, “anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Devono essere anche individuati i tempi di riposo e il “diritto alla disconnessione”.
Il modello di accordo deve rappresentare il punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi del datore di lavoro e quelli dei dipendenti.