Pubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Manovra Correttiva 2017: in G.U. la legge di conversione
0 Commenti-da adminPubblicata in G.U. la l. n. 96/2017, di conversione in legge del d.l. n. 50/2017 (la c.d. Manovra correttiva 2017).
La legge n. 96/2017, pubblicata in G.U. in data 23 giugno 2017, che ha definitivamente introdotto significative novità in materia di prestazioni occasionali, non ha modificato il contenuto di alcuni dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza apportati dal d.l. n. 50/2017 agli artt. 53, 54 e 55.
In particolare, si ricorda, l’art. 53 del citato decreto legge ha introdotto alcune novità in materia di APE.
In virtù di tale disposizione, ai fini dell’APE sociale, le attività lavorative di cui all’allegato C della l. n. 232/2016 devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennità, le medesime attività “non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Inoltre, per quanto concerne la riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, le attività lavorative di cui all’allegato E della l. n. 232/2016 si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti la data del pensionamento, le medesime attività non abbiano “subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per completezza, si ricorda che le attività di cui agli allegati C ed E della l. n. 232/2016 sono, per citare alcuni esempi, quelle svolte dagli operai dell’industria estrattiva, dai conduttori di gru, dai conciatori di pelle e dai conduttori di mezzi pesanti.
L’art. 54 in materia di DURC, stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli. Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, è rimasto invariato l’art. 55, sui premi di produttività: le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
La nuova disciplina delle prestazioni occasionali
0 Commenti-da adminIn data 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge del decreto legge n. 50/2017, in materia finanziaria.
Il testo normativo prevede, tra le tante disposizioni, una nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono quelle che, ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito in legge, in un anno civile danno luogo a compensi (esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo stato di disoccupazione) complessivamente non superiori a:
a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Nel caso in cui sia superato tale limite di 2.500 euro o, comunque, nell’ipotesi in cui la durata della prestazione superi il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il testo normativo commina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
La riforma del pubblico impiego
0 Commenti-da adminIn data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 75/2017, contenente modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 165/2001, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Tra le principali novità del testo normativo, si ricordano le seguenti:
– divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione personale, continuativa e coordinata (salvo limitate eccezioni);
– necessità di prevedere, nei bandi di concorso per l’assunzione di personale, il requisito della conoscenza della lingua inglese;
– limiti più stringenti alla possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile;
– previsione di un piano triennale per la stabilizzazione dei precari, che interessa chi ha lavorato alle dipendenze della P.A. per almeno tre anni negli ultimi otto;
– introduzione di una nuova disciplina del licenziamento disciplinare;
– affidamento all’INPS degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia e previsione di nuove fasce di reperibilità domiciliare;
– obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento nullo o annullato con la fissazione di un tetto massimo di ventiquattro mensilità per l’indennità risarcitoria.
Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
0 Commenti-da adminCass., Sez. Un., 6.6.2017, n. 13978 – Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
Con una pronuncia dello scorso 6 giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto sussistente la legittimazione della singola componente della rappresentanza sindacale unitaria ad indire assemblee sindacali ai sensi dell’art. 20 stat. lav.
In giurisprudenza, sul punto, erano presenti orientamenti contrastanti.
Secondo una prima ricostruzione, la Corte aveva affermato la natura di organo collegiale della r.s.u. – che delibera a maggioranza – escludendo, pertanto, che la singola componente potesse esercitare il potere di indizione dell’assemblea (Cass., n. 2885/2002). Accanto a quest’ultima, coesisteva la tesi di segno contrario, in base alla quale il diritto di assemblea poteva essere riconosciuto anche a ciascun componente della r.s.u., purché eletto nelle liste di un sindacato munito di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 stat. lav. (Cass., n. 15437/2014).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate con una decisione in linea con quest’ultimo orientamento, motivando le proprie ragioni facendo aggio su quanto disposto dagli artt. 19 e 20 stat. lav. (il quale, si ricorda, prevede espressamente che le riunioni possano essere “indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”), nonché sull’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Licenziamento e abuso di internet
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 15.6.2017, n. 14862 – Licenziamento per abuso di Internet
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14862/2017, si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento del dipendente che usava sistematicamente Internet per motivi personali.
La sentenza ha rigettato il ricorso del lavoratore, essendo escluso che la condotta datoriale abbia violato quanto disposto dall’art. 4 stat. lav.
Per citare un passaggio significativo della decisione, il controllo a distanza è un’attività che ha ad oggetto “la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione della norma quella che sia volta a individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sua integrità e del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti (cfr. da ultimo Cass. n. 10955/2015)”.
La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, poiché il controllo è stato posto in essere esclusivamente sui dettagli del traffico (data, ora, durata della connessione e importo), che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, non costituivano dati personali, “non comportando alcuna indicazione di elementi riferibili alla persona dell’utente e di sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali, sessuali”.
Trasferimento del lavoratore e legge n. 104/1992
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 19.5.2017, n. 12729 – Trasferimento del lavoratore che fruisce della l. n. 104/1992
Con la sentenza n. 12729/2017, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, nel caso in cui sia accertata la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
Secondo la Corte, “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, ritenendo che la Corte di Appello, pur avendo tenuto conto della situazione personale, avesse correttamente accertato il venir meno del posto in cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, per sussistenti ed effettive esigenze aziendali.