Il 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Una tantum per i metalmeccanici Confapi
0 Commenti-da adminIl 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Somministrazione di lavoro e p.a.
0 Commenti-da adminResponsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.
Subordinazione e continuità giornaliera
0 Commenti-da adminCon ordinanza n. 23056 depositata il 3 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’ Appello di Roma che aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro caratterizzato da occasionalità.
Nel caso di specie, una lavoratrice con mansione di cameriera presso un hotel chiedeva alla società datrice di lavoro il riconoscimento del lavoro subordinato per l’attività svolta.
Mentre il Tribunale valutava fondate le ragioni della lavoratrice, la Corte d’Appello riformava la sentenza. In particolare, la Corte territoriale riteneva che le testimonianze rese dalle colleghe non fossero sufficienti a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro e inidonee ad inficiare la tesi difensiva della società secondo cui il rapporto sarebbe stato caratterizzato da occasionalità.
La Suprema Corte ha invece precisato quanto segue:
“L’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd. a chiamata o intermittente, o anche di part – time verticale”.
A fronte di una domanda promossa dal lavoratore volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro non vale, quindi, ad escludere la subordinazione la circostanza che non sia stata provata la continuità giornaliera della prestazione lavorativa.
Fondo di solidarietà per gli studi professionali
0 Commenti-da adminIl 3 ottobre 2017 è stato raggiunto l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali.
Il fondo di solidarietà in questione dovrà ottenere il vaglio del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite decreto che ex art. 26, c. 2, d.lgs n. 148/2015, dovrebbe essere adottato entro 90 giorni.
Nella fase di avvio, il fondo coprirà gli studi professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, allargando, quindi, il perimetro di soggetti coinvolti dall’articolo 26, c. 7, del d. lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, il quale prevede l’obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà solo in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il citato art. 26 enuclea le finalità che i fondi di solidarietà bilaterali si propongono di raggiungere in questi termini: “assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.
Il sostegno per l’inclusione attiva
0 Commenti-da adminCon la circolare n. 134/2017 del 5 ottobre 2017 l’INPS ha definito le modalità con cui gli enti territoriali potranno procedere ad integrare la misura di sostegno per l’inclusione attiva (cd. Sia) secondo quanto già previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 26 maggio 2016.
L’art. 1, lettera a) del citato decreto ministeriale definisce il “Sia” come “misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale”; tramite l’erogazione di una somma massima di 400 euro alle famiglie con requisiti concernenti la condizione economica individuati all’art. 4 del decreto ministeriale in oggetto e che presentino nel nucleo familiare almeno un minorenne, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza.
I destinatari della misura integrativa del “Sia”, oggetto della circolare INPS, sono, invece, individuati dalla singola Regione, la quale può estendere la platea dei destinatari rispetto al Sia ordinario.
Il beneficio economico integrativo viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
La domanda per l’accesso al suddetto beneficio economico va presentata ai Comuni territorialmente competenti, tramite la compilazione dello stesso modello usato per il “Sia”.
Selezione nuove figure professionali
0 Commenti-da adminLo Studio Legale Albi sta selezionando un/una professionista da inserire nella propria organizzazione.
La candidatura ideale è quella di un/una giovane avvocato/a, laureato/a con lode, che abbia maturato esperienza in studi legali specializzati in diritto del lavoro e che abbia pubblicazioni in materia di diritto del lavoro.
È apprezzata l’attitudine allo studio e alla ricerca.
Per sottoporre la propria candidatura inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: segreteria@studiolegalealbi.com