IL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Il costo medio orario nei servizi ambientali
0 Commenti-da adminCon decreto direttoriale n. 70/2017 del 1° agosto 2017 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.
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Distacco europeo e dumping sociale
0 Commenti-da adminIL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Contributo di maternità per il 2017
0 Commenti-da adminCon nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-158 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 13 aprile 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2017, in misura pari a € 49,00 pro-capite.
Smart working: nuove sfide
0 Commenti-da adminLo smart working, regolato dalla legge 81/2017, consente ai dipendenti di svolgere la propria attività fuori dai locali aziendali, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative.
Un’opportunità che amplia le possibilità per i lavoratori di gestire al meglio il loro tempo, ma che presenta molti punti critici.
Da un lato per il datore di lavoro diviene particolarmente complesso esercitare il potere di controllo dell’attività effettivamente svolta dal dipendente e, dall’altro, il dipendente, mediante gli strumenti tecnologici (es: smartphone, computer, tablet, navigatore satellitare) può essere soggetto a penetranti controlli: vi è in questa dicotomia il rischio di contraddizioni che richiedono un nuovo equilibrio ed una nuova lettura dei diritti e degli obblighi nel rapporto di lavoro.
Lo studio della nuova disciplina deve essere approfondito sotto molteplici aspetti ed è auspicabile elaborare un modello di accordo che, come previsto dalla legge, deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e il dipendente, prima dell’avvio dello smart working.
Con un simile accordo può essere disciplinato lo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali, “anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Devono essere anche individuati i tempi di riposo e il “diritto alla disconnessione”.
Il modello di accordo deve rappresentare il punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi del datore di lavoro e quelli dei dipendenti.
Il contratto a tutele crescenti alla Consulta
0 Commenti-da adminTribunale di Roma, Ord. 26 luglio 2017.
Con Ordinanza del 26 luglio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la disciplina del contratto a tutele crescenti (artt. 2, 4,10 del decreto legislativo 23/2015 e 1, comma 7 della legge delega n. 183/2014) per contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117 della Costituzione.
Il Tribunale dubita che la disciplina sopra indicata sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 117 e 76 della Costituzione
Sul piano del diritto sovranazionale il Tribunale osserva che la normativa esaminata non sembra conforme: all’art. 30 della Carta di Nizza, alla Convenzione ILO n. 158/1982 sui licenziamenti, all’art. 24 della Carta Sociale europea.
Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
0 Commenti-da adminLavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
Corte di Giustizia UE 19 luglio 2017 C-143/16
La Corte di giustizia Ue ha affermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente contenuta all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al raggiungimento di detto limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore.