In una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
circolare inps sul lavoro occasionale
0 Commenti-da adminL’INPS con la circolare n. 107 del 2017 e con il messaggio n. 2887 del 2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali.
Dal 10 luglio 2017, l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.
In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21 giugno 2017.
La nuova disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.
Jobs act e licenziamento disciplinare
0 Commenti-da adminIn una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
Infortuni sul lavoro e imprese familiari
0 Commenti-da adminIl titolare dell’impresa familiare (ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ) deve adottare nei confronti dei collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal d. lgs 81/08. In caso di infortunio l’INAIL può, pertanto, esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del titolare dell’impresa che non ha predisposto le apposite misure di sicurezza, anche se non c’è alcun rapporto di subordinazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con sentenza 20406 del 25 agosto 2017 che, confermando il giudizio della Corte d’appello di Venezia, ha riconosciuto il diritto della coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio, alla costituzione della rendita dei superstiti.
La Cassazione pone l’accento sulla situazione di fatto riconducibile all’impresa familiare, nella quale la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all’imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nell’impresa.
I partecipanti all’impresa familiare rientrano comunque fra i soggetti assicurabili INAIL a norma dell’articolo 4 del D.p.r. n. 1124/65 e, in tal senso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 476/87, ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione.
La decisione della Consulta ha, in sostanza, avuto l’effetto di elidere l’elemento della necessaria subordinazione per la tutela assicurativa dei collaboratori dell’impresa familiare.
Resta tuttavia una materia ancora controversa.
LIMITI ALL’AUTONOMIA DEI DIRIGENTI
0 Commenti-da adminIl TAR Campania con sentenza 30 agosto 2017 n. 1368 si è pronunciato sulla legittimità della determinazione in forza della quale una ASL ha disposto la consegna di tesserini magnetici segnatempo anche agli avvocati-dirigenti dell’Azienda, ribadendo l’obbligo di relativa marcatura finalizzata al controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro, pena l’adozione di misure disciplinari.
Le prerogative di autonomia ed indipendenza, spiega il TAR, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro.
Amianto e neoplasia polmonare
0 Commenti-da adminAMIANTO E NEOPLASIA POLMONARE: LA QUESTIONE DEL NESSO CAUSALE
Si ripropone ancora una volta di fronte alla Suprema Corte la disamina del nesso di causalità fra neoplasia polmonare ed esposizione all’amianto.
Nel caso di specie l’esposizione all’amianto del lavoratore deceduto appare collegata ad eventi esterni (fumo e pleurite tubercolare sofferta dall’età di 16 anni).
La società ricorrente ha sostenuto che non esisteva una diagnosi certa sull’origine della malattia tumorale che aveva colpito il lavoratore e che l’esposizione ad amianto nell’attività lavorativa non era idonea di per se stessa a determinare l’evento.
Mancava per il datore ricorrente il raggiungimento della soglia di esposizione dotato di sufficienza causale (pari a 25 fibre/anno).
A fronte di un nesso causale disturbato da fattori endogeni, la Corte dispone che “La colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore’’. Ritiene inoltre la Corte che a fronte di leggi scientifiche che non consentono un’assoluta certezza del nesso di causalità, la regola da applicare sia la preponderanza dell’evidenza.
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici
0 Commenti-da adminCon un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.
È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.