La Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.
La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 novembre parteciperò ad Ancona al Convegno sul tema della tutela dei diritti nelle procedure concorsuali promosso ed organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di Impresa e dal Centro Studi di Diritto Fallimentare.
Sarà l’occasione per una riflessione sul rapporto complesso e delicato fra diritto del lavoro e diritto fallimentare di cui mi sto occupando anche nella Commissione Rordorf.
Assenze per infortunio e visite di controllo
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha pronunziato il seguente principio di diritto: «le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia».
Nel caso in esame, il Supremo Collegio è stato investito del giudizio relativo alla competenza del medico INPS, incaricato dal datore di lavoro di effettuare una visita di controllo nei confronti del lavoratore assente a seguito di infortunio sul lavoro.
Licenziamento e insussistenza del fatto
0 Commenti-da adminCon la sentenza del 27 giugno 2017 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ordinato la reintegra del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, al quale si applichi la normativa in materia di licenziamenti di cui al d.lgs. 23/2015.
Il giudice del merito, nel valutare la portata del carico probatorio gravante sul lavoratore che intenda dimostrare l’insussistenza del fatto materiale contestato, è giunto a sostenere che per poter applicare la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sia necessaria la ‹‹prova piena della insussistenza [del fatto], comunque acquisita›› e, conseguentemente, che ‹‹la prova contraddittoria e/o equivoca […] conduc[a], ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica››.
Il reddito di inclusione
0 Commenti-da adminDal 14 ottobre 2017 è in vigore il d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, recante disposizioni per l’introduzione di una nuova misura unica di contrasto alla povertà.
Il legislatore ha quindi adottato il c.d. REI (Reddito di inclusione): esso si sostanzia in una ‹‹misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà›› (art. 2, comma2).
In linea generale, il REI prevede un sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio verrà concesso dall’INPS che, con una propria Circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e le ulteriori istruzioni operative.
Pluralità di fatti e giusta causa di recesso
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25762 del 30 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di giusta causa di recesso, sostenendo che “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento”
Smart working: la circolare Inail
0 Commenti-da adminLa Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.