La Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
Investigazioni private e rapporto di lavoro
0 Commenti-da adminÈ legittimo il pedinamento del dipendente effettuato da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro?
Nel caso di specie, un datore di lavoro ha affidato ad un’agenzia investigativa il compito di monitorare costantemente per circa tre settimane il dipendente fuori dai luoghi di lavoro. Secondo i magistrati della Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17723/2017, ci si trova di fronte a «un’attività investigativa svolta da un’agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni del dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del controllo difensivo da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro». La Corte sostiene, inoltre, che non si possa parlare di «violazione della privacy» del lavoratore o di eccessiva «invasività dei controlli dal punto di vista meramente quantitativo (i giorni del pedinamento)», poiché la durata (20 giorni) non eccede i principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Il lavoratore ha lamentato la violazione dell’art. 4 della l. n. 300/1970 in tema di controlli sul lavoratore, nonché la violazione delle disposizioni in materia di tutela della privacy (d.lgs. n. 193/2003).
In tal senso, la disposizione dello Statuto dei lavoratori, riformata dal Jobs Act in costanza di un complesso dibattito dottrinario, ha portato alla revisione dell’art. 4 l. n. 300/1970 in senso più permissivo, prevedendo, tuttavia, ai fini dell’utilizzabilità delle informazioni raccolte il rispetto della normativa sulla privacy.
La Corte ha statuito che si tratta di un’attività investigativa svolta da un’agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni di un dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del “controllo difensivo” da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro, ribadendo però il principio generale in questi termini: “la violazione dei principi fissati dal cosiddetto “codice della privacy” del 2003 condurrebbe alla inutilizzabilità processuale ed ancor prima disciplinare dei dati”.
Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro
0 Commenti-da adminLa Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
Pubblico impiego e demansionamento
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione con l’ordinanza 21261 del 13 settembre 2017 afferma che nel pubblico impiego l’utilizzo del lavoratore per mansioni che rientrano nella medesima categoria, non costituisce un’ipotesi di demansionamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto che non era stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore.
Configurando un’ipotesi di “sostanziale demansionamento” del dipendente, il giudice di primo grado e poi la Corte d’appello, ritenevano sussistente il conseguente danno biologico e disponevano la reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti e il risarcimento del danno.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del datore di lavoro e cassano con rinvio la sentenza impugnata, precisando che il lavoratore ha il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle considerate equivalenti, in relazione alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
La Corte chiarisce che l’art. 52, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 165/2001 dispone che nel pubblico impiego vige un “concetto di equivalenza “formale”, ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA”.
Sgravi contributivi e contratti aziendali
0 Commenti-da adminIl 12 settembre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno, di concerto, sottoscritto il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori che prevedono nei contratti collettivi aziendali istituti specifici di conciliazione della vita professionale e privata.
Il decreto ministeriale prende le mosse dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, relativo alle misure sulla conciliazione vita – lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.
Si tratta di un ulteriore passo verso la valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale, quale luogo idoneo a promuovere il giusto bilanciamento tra vita e lavoro.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, contratti collettivi aziendali recanti idonee misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento nonché integrativi di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio in oggetto.
Le misure di conciliazione vita – lavoro che consentono di accedere al beneficio sono indicate tassativamente all’art. 3 del citato decreto e riguardano tre macro-aree di intervento: la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale.
I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio sono tenuti a presentare domanda telematica di ammissione all’INPS.
A Pisa un convegno sul co-working
0 Commenti-da adminIl prossimo 25 settembre si svolgerà a Pisa un convegno sul co-working.
Sarà un’occasione di confronto e di riflessione su temi delicati e complessi che richiedono un particolare sforzo cognitivo e nuove capacità di osservazione.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza
0 Commenti-da adminPubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189, la legge 4 agosto 2017 n. 124; legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Entrata in vigore a partire dal 29 agosto 2017, la predetta legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
I settori interessati dalla nuova normativa sono: assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti.
Per le farmacie, il testo fissa anche dei paletti sulle incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata con l’esercizio della professione medica.
La legge prevede altresì la possibilità di costituire società fra avvocati; all’art. 141, lettera b, la legge dispone: “L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”.