Il 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Licenziamento e insussistenza del fatto
0 Commenti-da adminCon la sentenza del 27 giugno 2017 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ordinato la reintegra del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, al quale si applichi la normativa in materia di licenziamenti di cui al d.lgs. 23/2015.
Il giudice del merito, nel valutare la portata del carico probatorio gravante sul lavoratore che intenda dimostrare l’insussistenza del fatto materiale contestato, è giunto a sostenere che per poter applicare la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sia necessaria la ‹‹prova piena della insussistenza [del fatto], comunque acquisita›› e, conseguentemente, che ‹‹la prova contraddittoria e/o equivoca […] conduc[a], ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica››.
Il reddito di inclusione
0 Commenti-da adminDal 14 ottobre 2017 è in vigore il d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, recante disposizioni per l’introduzione di una nuova misura unica di contrasto alla povertà.
Il legislatore ha quindi adottato il c.d. REI (Reddito di inclusione): esso si sostanzia in una ‹‹misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà›› (art. 2, comma2).
In linea generale, il REI prevede un sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio verrà concesso dall’INPS che, con una propria Circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e le ulteriori istruzioni operative.
Pluralità di fatti e giusta causa di recesso
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25762 del 30 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di giusta causa di recesso, sostenendo che “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento”
Smart working: la circolare Inail
0 Commenti-da adminLa Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.
Una tantum per i metalmeccanici Confapi
0 Commenti-da adminIl 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Somministrazione di lavoro e p.a.
0 Commenti-da adminResponsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.