La Corte di Cassazione con sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017 ha ritenuto ingiustificata l’assenza dal posto di lavoro, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente, quando vi sia stata “omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore”. Pertanto “il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi [prescritti] costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento”.
Nel caso di specie, il lavoratore, a seguito di un periodo di malattia, non era rientrato sul posto di lavoro, omettendo di comunicare le ragioni della “nuova” assenza, protrattasi per un periodo superiore a quattro giorni.
Assenza ingiustificata e legittimità del licenziamento
0 Commenti-da adminLa Corte di Cassazione con sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017 ha ritenuto ingiustificata l’assenza dal posto di lavoro, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente, quando vi sia stata “omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore”. Pertanto “il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi [prescritti] costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento”.
Nel caso di specie, il lavoratore, a seguito di un periodo di malattia, non era rientrato sul posto di lavoro, omettendo di comunicare le ragioni della “nuova” assenza, protrattasi per un periodo superiore a quattro giorni.
Potere disciplinare e lavoro subordinato
0 Commenti-da adminIn tema di accertamento dei presupposti della subordinazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23846 del 2017 ha precisato che “l’assenza di un potere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolo di subordinazione”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ravvisato la sussistenza del potere disciplinare “nell’esistenza di un codice di comportamento preventivo e nell’attribuzione del potere di indurne l’applicazione in capo al datore, pur entro i limiti fisiologici di prestazioni standardizzate soggette a continui controlli e diretti interventi di correzione che lasciano uno spazio minore all’esplicazione del potere disciplinare datoriale così come è inteso comunemente”.
Smart working e obblighi di comunicazione
0 Commenti-da adminDal 15 novembre 2017 è possibile inoltrare al Ministero del Lavoro gli accordi individuali per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, attraverso la piattaforma telematica disponibile al link https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking .
Inoltre, è a disposizione degli utenti una guida contenente le istruzioni sulla compilazione e la comunicazione telematica degli accordi.
Quinquennio mobile: la circolare ministeriale
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti in merito alle modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
Il provvedimento ministeriale si sofferma sui concetti di “quinquennio mobile” e “biennio mobile”, quali basi di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 novembre parteciperò ad Ancona al Convegno sul tema della tutela dei diritti nelle procedure concorsuali promosso ed organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di Impresa e dal Centro Studi di Diritto Fallimentare.
Sarà l’occasione per una riflessione sul rapporto complesso e delicato fra diritto del lavoro e diritto fallimentare di cui mi sto occupando anche nella Commissione Rordorf.
Assenze per infortunio e visite di controllo
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha pronunziato il seguente principio di diritto: «le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia».
Nel caso in esame, il Supremo Collegio è stato investito del giudizio relativo alla competenza del medico INPS, incaricato dal datore di lavoro di effettuare una visita di controllo nei confronti del lavoratore assente a seguito di infortunio sul lavoro.