La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017 n. 302) ha introdotto un nuovo regime protettivo a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime di molestie, inserendo i commi 3-bis e 3-ter all’interno dell’art. 26 d.lgs. n. 198 del 2006.
Secondo la nuova disciplina vengono censurati con la sanzione della nullità gli atti ritorsivi compiuti a danno dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano denunciato di aver subito molestie. Tale regime sanzionatorio, tuttavia, non può essere garantito nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Demansionamento e autotutela
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, assentatosi dal posto di lavoro per un periodo superiore a quattro giorni in segno di protesta contro il demansionamento messo in atto dal datore di lavoro.
Un consolidato orientamento della Cassazione “ritiene legittimo, nel contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 cod.civ., il rifiuto da parte del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettantegli”.
Il Supremo Collegio ribadisce che in questi casi il rifiuto debba essere “proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede”.
Minimale di retribuzione: la circolare INPS
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, l’INPS ha comunicato per l’anno 2018 i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
I contratti collettivi leader: la circolare INL
0 Commenti-da adminCon la Circolare 25 gennaio 2018, n. 3, l’INL ha invitato Ispettorati territoriali, INPS ed INAIL ad attivare specifiche azioni di vigilanza nei settori di attività in cui la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggior frequenza problematiche di dumping.
La mancata applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi rende inapplicabili gli istituti di flessibilità previsti dal d.lgs. n. 81/2015.
La circolare ribadisce che, ogni volta che il d.lgs. n. 81/2015 rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.
Crisi di impresa e diritto del lavoro
0 Commenti-da adminEcco la sessione del Convegno di Ancona del 16-17 novembre scorso dedicata ai temi della crisi di impresa nel diritto del lavoro con gli interventi di Bonetti, Governatori e Albi.
Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 2462 del 2017 il Tribunale di Nola ha qualificato come antisindacale il diniego del datore di lavoro avverso l’indizione di assemblea, convocata da un solo componente della R.S.U.
Con tale provvedimento il Giudice del Lavoro ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di attribuzione delle prerogative sindacali anche a soggetti diversi dalle R.S.A.
Pertanto, il potere di convocazione delle assemblee risulterebbe demandato non solo alle rappresentanze sindacali unitarie istituite all’interno dell’unità produttiva, ma anche al singolo componente di R.S.U. “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013”.
Nuove tutele per le vittime di molestie
0 Commenti-da adminLa legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017 n. 302) ha introdotto un nuovo regime protettivo a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime di molestie, inserendo i commi 3-bis e 3-ter all’interno dell’art. 26 d.lgs. n. 198 del 2006.
Secondo la nuova disciplina vengono censurati con la sanzione della nullità gli atti ritorsivi compiuti a danno dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano denunciato di aver subito molestie. Tale regime sanzionatorio, tuttavia, non può essere garantito nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.