Il 9 marzo 2018 Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a rivitalizzare il sistema di relazioni industriali, rendendolo più efficace e partecipativo, al fine di far fronte ai rapidi processi di trasformazione e digitalizzazione che hanno investito l’industria e tutti i settori ad essa collaterali.
Il documento, denominato “Patto della Fabbrica”, individua tre principali tipologie di intervento:
a) elaborazione condivisa di una strategia di sviluppo basata sulla formazione, sulla ricerca e l’innovazione, volta a far crescere il sistema economico in modo sostenibile e inclusivo
b) dinamizzazione e riequilibrio del mercato del lavoro al fine di favorire l’inserimento dei giovani e delle donne
c) rafforzamento delle misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro e favorisca, anche mediante il ricorso alla contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso tra innovazione, produttività e retribuzione.
I dati biometrici sono fuori dall’art. 4 stat. lav.?
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 5 del 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inteso fornire istruzioni operative in tema di installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Tra le diverse questioni affrontate dalla suddetta circolare appare particolarmente interessante quella relativa ai dati biometrici: l’Ispettorato, infatti, ritiene che il riconoscimento biometrico – installato con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati e necessario per avviare il funzionamento della macchina – debba essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa, di talché potrà prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dall’autorizzazione prevista dalla legge.
Condotte vessatorie e risarcimento del danno
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 3871 del 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di risarcibilità del danno all’integrità psico-fisica derivante da condotte vessatorie, per le ipotesi in cui non possa provarsi l’intento persecutorio sotteso a tali condotte.
Secondo gli Ermellini “nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili”.
La risarcibilità del danno da demansionamento
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 330 del 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di demansionamento sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al dipendente.
In particolare, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, da intendersi come impoverimento della capacità professionale del lavoratore e pregiudizio subito dalla perdita di chance.
Il demansionamento è, inoltre, potenzialmente idoneo a determinare un pregiudizio di natura non patrimoniale, anche ulteriore rispetto al danno arrecato alla salute, “atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.
Il patto della fabbrica
0 Commenti-da adminIl 9 marzo 2018 Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a rivitalizzare il sistema di relazioni industriali, rendendolo più efficace e partecipativo, al fine di far fronte ai rapidi processi di trasformazione e digitalizzazione che hanno investito l’industria e tutti i settori ad essa collaterali.
Il documento, denominato “Patto della Fabbrica”, individua tre principali tipologie di intervento:
a) elaborazione condivisa di una strategia di sviluppo basata sulla formazione, sulla ricerca e l’innovazione, volta a far crescere il sistema economico in modo sostenibile e inclusivo
b) dinamizzazione e riequilibrio del mercato del lavoro al fine di favorire l’inserimento dei giovani e delle donne
c) rafforzamento delle misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro e favorisca, anche mediante il ricorso alla contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso tra innovazione, produttività e retribuzione.
Fatto materiale, imputabilità, licenziamento
0 Commenti-da adminIl Tribunale di Monza con decisione del 26 ottobre 2017 si è pronunciato in tema di insussistenza del fatto materiale contestato, qualificando come insussistente il fatto materiale che, pur essendosi storicamente verificato, non sia imputabile al lavoratore.
Infatti, secondo la decisione de qua, il fatto materiale deve concretizzarsi in “un inadempimento imputabile al lavoratore, essendo contrario ai principi generali dell’ordinamento che un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fatto che non possa essergli soggettivamente addebitato a titolo di dolo o colpa”. Si sottolinea a tal fine che “le ipotesi di responsabilità oggettive, bandite dal sistema giuridico penale, costituiscono un’eccezione anche al sistema civilistico […] e come tali devono essere interpretate in senso restrittivo”.
Licenziamento disciplinare e tardività
0 Commenti-da adminLe SS. UU. sulla tardiva contestazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985, hanno composto l’annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla tutela applicabile in caso di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione degli addebiti.
Nella sentenza in esame si afferma il seguente principio di diritto: “la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970”.
Tuttavia si precisa che “qualora le norme di contratto collettivo o la stessa legge dovessero prevedere dei termini per la contestazione dell’addebito disciplinare, la relativa violazione verrebbe attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell’alveo di applicazione del sesto comma del citato art. 18 che, nella sua nuova formulazione, è collegato alla violazione delle procedure di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1966”.