Con la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Congedo di maternità: nuove indicazioni INPS
0 Commenti-da adminCon la circolare 20 aprile 2018, n. 66 l’INPS ha indicato le condizioni e le modalità di fruizione del congedo di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare, l’ente previdenziale ha inteso fornire ulteriori chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, dettando istruzioni operative e contabili.
I lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo e l’adozione internazionale, il periodo indennizzabile può essere utilizzato per i periodi di permanenza all’estero purché siano certificati dall’Ente che segue la procedura di adozione.
Ordine di servizio e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 19 aprile 2018, n. 9736 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che aveva rifiutato di eseguire un ordine di servizio sul presupposto che fosse illegittimo.
Il Supremo Collegio ha dunque esteso anche al pubblico impiego privatizzato un principio già consolidato nell’ambito dei rapporti di lavoro privato: in caso di ordine di servizio che arrechi un pregiudizio alla professionalità del lavoratore, il dipendente non potrà aprioristicamente rifiutarsi di eseguire la prestazione, ma dovrà adempiere all’ordine ricevuto, potendo contestualmente invocare – anche in via d’urgenza – una pronuncia giudiziale sull’illiceità della direttiva datoriale.
Resta inteso che il lavoratore potrà ricorrere all’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. solo nel caso in cui l’inadempimento datoriale sia totale.
Tirocini formativi: la circolare INL
0 Commenti-da adminCon la circolare 18 aprile 2018, n. 8 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti istruzioni operative in materia di tirocini formativi extracurriculari.
In particolare, l’ente ispettivo ha inteso redigere delle specifiche indicazioni operative volte ad individuare situazioni di elusione della normativa, in contesti imprenditoriali in cui si faccia un uso sproporzionato dei tirocini extracurriculari in rapporto all’organico aziendale.
A tal proposito deve tenersi conto che la raccomandazione del Consiglio UE del 10 marzo 2014 definisce – a livello europeo – il tirocinio come “una pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
Sono esclusi da tali indicazioni operative i tirocini curriculari, quelli transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, quelli per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Premi di risultato e welfare aziendale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
0 Commenti-da adminCon la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Infortunio sul lavoro: quando il danno è cagionato da cosa in custodia
0 Commenti-da adminCon la decisione 12 marzo 2018, n. 5957 la Corte di Cassazione ha statuito che il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio cagionato al dipendente dalla cosa in sua custodia.
Nella specie, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in riferimento alla responsabilità datoriale per il danno arrecato al dipendente, a seguito della deflagrazione di una carica rimasta inesplosa durante i lavori per la costruzione di una galleria.
Secondo i Giudici di legittimità sussiste una responsabilità del datore di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2087 cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno cagionato al lavoratore sia causato da una cosa che il datore di lavoro ha in custodia, ove venga accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente ed i luoghi di lavoro.
La responsabilità datoriale è esclusa laddove il datore provi il caso fortuito.
Trasferte e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 20 marzo 2018, n. 6896 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva rifiutato di effettuare trasferte senza addurre valide giustificazioni.
Il Supremo Collegio ha ribadito che la trasferta si distingue dal trasferimento poiché consiste in un’assegnazione temporanea del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale; tale assegnazione, peraltro, è disposta nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro. Dunque è irrilevante che il lavoratore manifesti la propria disponibilità, così come non rileva il fatto che il dipendente svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l’abituale sede di lavoro.