Con la decisione 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha motivato tale decisione sul presupposto che l’art. 92, c. 2, cod. proc. civ. come modificato dal decreto legge n. 132/2014 sia contrario agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Costituzione.
Pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice potrà compensare le spese non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche qualora sussistano altre analoghe gravi ragioni.
Il rinnovo del CCNL Area Meccanica
0 Commenti-da adminIl 24 aprile 2018 le associazioni datoriali artigiane di concerto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl, UILM-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di Area Meccanica del 16 giugno 2011 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica.
L’ipotesi di accordo, oltre a prevedere nuovi aumenti retributivi, contiene ulteriori importanti interventi; in particolare, modifica la previsione in materia di licenziamento per mancanze, inserisce nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato ed introduce un diverso regime di flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
I riders di Foodora non sono lavoratori subordinati
0 Commenti-da adminCon la decisione 7 maggio 2018, n. 778 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso di alcuni riders di Foodora, che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società committente.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto insussistente il vincolo di subordinazione, non avendo ravvisato in concreto l’esercizio dei poteri organizzativo, direttivo e disciplinare.
Tuttavia, sempre lo stesso Giudice ha ammesso che al giorno d’oggi “gli ordini possono essere impartiti con altri strumenti che prescindono dalla presenza fisica nello stesso luogo di chi dà gli ordini e di chi li riceve”.
A sostegno della tesi della natura non subordinata del rapporto, nel testo della decisione si sottolinea che i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e Foodora non aveva l’obbligo di riceverla.
Responsabilità solidale e illecito frazionamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 28 marzo 2018, n. 7704 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore che chiedeva a due diverse società il risarcimento del danno derivante da un licenziamento dichiarato illegittimo.
Il lavoratore, in occasione dell’impugnazione del licenziamento, aveva dimostrato che l’impresa datrice era di fatto illecitamente e fraudolentemente frazionata in due società.
Con tale decisione la Corte ha stabilito che entrambe le società indicate dal ricorrente sono solidalmente tenute al risarcimento danni in ragione dell’illecito frazionamento, nonostante la condanna alla reintegra del lavoratore riguardi solo una delle due società.
Registrazione di conversazioni e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione n. 11322 del 10 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva registrato – all’insaputa degli interlocutori – alcune conversazioni con i propri colleghi di lavoro.
Nel caso di specie, la condotta del dipendente è stata ritenuta legittima ed irrilevante sia sul piano penale, sia su quello disciplinare: infatti, il lavoratore ha effettuato le registrazioni solo al fine di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale ed ha adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare la diffusione di tali conversazioni.
La Corte Costituzionale sulla compensazione delle spese
0 Commenti-da adminCon la decisione 19 aprile 2018, n. 77 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha motivato tale decisione sul presupposto che l’art. 92, c. 2, cod. proc. civ. come modificato dal decreto legge n. 132/2014 sia contrario agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Costituzione.
Pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice potrà compensare le spese non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche qualora sussistano altre analoghe gravi ragioni.
L’incostituzionalità della Legge Pinto
0 Commenti-da adminCon la decisione 26 aprile 2018, n. 88 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001, c.d. legge Pinto, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo.
La Consulta ha precisato che “rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento […] volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”.