Con la decisione 13 giugno 2018, n. 57668 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva promosso la fatturazione di affari non conclusi, redigendo atti falsi.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che la condotta posta in essere dal lavoratore non fosse antigiuridica e, pertanto, ha dichiarato l’insussistenza del fatto contestato, sul presupposto che il comportamento del lavoratore fosse stato sollecitato dal diretto superiore.
Invero, ai fini della contestazione disciplinare, il datore di lavoro aveva utilizzato dati tratti dai messaggi e-mail del lavoratore e da un software aziendale, senza aver preventivamente consegnato al lavoratore adeguata informativa sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli.
Circa il nuovo testo dell’art. 4 legge n. 300/1970, la sentenza de qua giunge a sostenere che l’espressione “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” sia “di latitudine tale da comprendere anche il controllo sull’osservanza degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro”.
Infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha sottolineato che “nel nuovo testo non è più vietato, in termini assoluti, effettuare controlli a distanza sui lavoratori, sicché non appare necessario (ove mai lo stia stato) appellarsi a “finalità difensive” per superare un divieto totalitario di controllo a distanza che non esiste più”.
Decreto Dignità: il testo approvato alla Camera
0 Commenti-da adminIl decreto-legge n. 87/2018, noto come Decreto Dignità, è attualmente all’esame del Senato per la fase della conversione in legge.
Di seguito il testo approvato dalla Camera dei Deputati, che introduce una serie di importanti emendamenti rispetto al testo originario.
Controlli a distanza e licenziamento disciplinare
0 Commenti-da adminCon la decisione 13 giugno 2018, n. 57668 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva promosso la fatturazione di affari non conclusi, redigendo atti falsi.
Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che la condotta posta in essere dal lavoratore non fosse antigiuridica e, pertanto, ha dichiarato l’insussistenza del fatto contestato, sul presupposto che il comportamento del lavoratore fosse stato sollecitato dal diretto superiore.
Invero, ai fini della contestazione disciplinare, il datore di lavoro aveva utilizzato dati tratti dai messaggi e-mail del lavoratore e da un software aziendale, senza aver preventivamente consegnato al lavoratore adeguata informativa sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli.
Circa il nuovo testo dell’art. 4 legge n. 300/1970, la sentenza de qua giunge a sostenere che l’espressione “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” sia “di latitudine tale da comprendere anche il controllo sull’osservanza degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro”.
Infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha sottolineato che “nel nuovo testo non è più vietato, in termini assoluti, effettuare controlli a distanza sui lavoratori, sicché non appare necessario (ove mai lo stia stato) appellarsi a “finalità difensive” per superare un divieto totalitario di controllo a distanza che non esiste più”.
Licenziamento del dirigente, fatture false, fondi occulti
0 Commenti-da adminCon la decisione 3 luglio 2018, n. 17356 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente per aver tollerato la prassi dell’emissione di fatture false e l’acquisto di beni attraverso fondi occulti.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che la creazione di fondi extrabilancio si pone al di fuori della conformità all’ordinamento giuridico, che impone regole rigorose nell’amministrazione delle società e nella tenuta della contabilità e non tollera falsi ideologici in nessuna forma e per nessun fine.
Sul punto si ribadisce che è antigiuridico tutto ciò che “contrasta con l’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso, a prescindere dalla rilevanza penale della singola condotta o dalla previsione di specifici divieti.”
In generale, secondo il Supremo Collegio, sussiste giusta causa di licenziamento nei casi in cui la condotta del lavoratore sia manifestamente contraria all’etica comune o concreti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, senza che rilevi la mancata adozione di uno specifico codice disciplinare o etico.
Riposi giornalieri e assegno di maternità
0 Commenti-da adminCon il messaggio 27 luglio 2018, n. 3014 l’INPS ha comunicato le nuove modalità di presentazione delle domande di riposo giornaliero per allattamento e di assegno di maternità dello Stato.
Ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001, sono riconosciuti periodi di riposo giornaliero per allattamento alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, affidamento o adozione di un minore.
Le lavoratrici madri possono fruire di tali permessi durante il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore.
Per quanto concerne, invece, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, l’art. 75 d.lgs. n. 151/2001 riconosce l’erogazione di tale prestazione previdenziale a carico dello Stato per ogni figlio e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
L’INPS ha inoltre previsto un periodo transitorio – pari a tre mesi a decorrere dal 27 luglio 2018 – durante il quale sarà ancora possibile inviare le domande per le summenzionate prestazioni secondo le modalità tradizionali.
Licenziamento individuale e criteri di scelta
0 Commenti-da adminLicenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991
Con la decisione 25 luglio 2018, n. 19732 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice in violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 legge n. 223/1991.
Nel caso di specie la Cassazione ha applicato la previsione di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, non ravvisando i presupposti per l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Secondo il Supremo Collegio, qualora il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri legali di anzianità e carichi di famiglia, sanciti in tema di licenziamenti collettivi.
Rinnovato il CCNL industria chimica
0 Commenti-da adminIl 19 luglio 2018 Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali di settore hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2022.
Tra gli interventi di maggior rilievo, si segnala la modifica dell’art. 40, comma 1, in materia di licenziamento per mancanze, che testualmente prevede: “il licenziamento con immediata rescissione del raporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge.“