Con la decisione 11 ottobre 2018 il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittimo – per violazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 – il licenziamento intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’individuare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità, il giudice di merito applica i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria previsti dal comma 5 dell’art. 18 Statuto, fondando la propria decisione su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, il Giudice del Lavoro prende atto della pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 26 settembre che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La pronuncia in esame costituisce una prima “linea di indirizzo”, in attesa di conoscere – secondo le prospettazioni della Corte Costituzionale – i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria da utilizzare nel caso di licenziamenti illegittimi che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015.
La circolare Inps sui premi di produttività
0 Commenti-da adminCon la circolare 18 ottobre 2018, n. 104 l’INPS illustra le modalità operative per la fruizione del beneficio consistente nella decontribuzione dei premi di produttività.
L’art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento ai premi di produttività per il settore privato.
L’art. 55 d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, ha ulteriormente modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo – a determinate condizioni – una decontribuzione degli stessi.
Licenziamento e indennità risarcitoria
0 Commenti-da adminCon la decisione 11 ottobre 2018 il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittimo – per violazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 – il licenziamento intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’individuare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità, il giudice di merito applica i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria previsti dal comma 5 dell’art. 18 Statuto, fondando la propria decisione su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, il Giudice del Lavoro prende atto della pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 26 settembre che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La pronuncia in esame costituisce una prima “linea di indirizzo”, in attesa di conoscere – secondo le prospettazioni della Corte Costituzionale – i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria da utilizzare nel caso di licenziamenti illegittimi che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015.
Sicurezza nel lavoro e incertezza del giudizio
0 Commenti-da adminIl prossimo 12 ottobre parteciperò al Convegno dedicato al tema della Sicurezza nel lavoro e incertezza del giudizio, nell’ambito dell’8^ edizione del Premio di laurea Giuseppe Lombardi.
L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, dall’Ordine degli Avvocati di Udine e dalla Struttura Territoriale di Formazione di Trieste della Scuola Superiore della Magistratura.
L’illegittimità costituzionale delle tutele crescenti
0 Commenti-da adminLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui individua rigidi criteri di calcolo dell’indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.
Secondo quanto anticipato dalla Corte in un comunicato – di seguito allegato – la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e si pone in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La risarcibilità del danno da straining
0 Commenti-da adminCon la decisione 10 luglio 2018, n. 18164 la Corte di Cassazione torna sulla qualificazione giuridica del fenomeno dello straining, aderendo all’orientamento già espresso dallo stesso Collegio, secondo cui è risarcibile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il danno all’integrità psico-fisica causato dall’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza, non connotato da un intento persecutorio.
Precisa, infatti, la Corte che “lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità della azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost.”
Privacy e GPS
0 Commenti-da adminIl provvedimento n. 427 del 19 luglio 2018 del Garante Privacy costituisce una delle prime pronunce in materia di limiti alla rilevazione di dati GPS a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679.
In via generale, il Garante conferma il proprio precedente orientamento, ribadendo che il trattamento effettuato attraverso dispositivi di geolocalizzazione deve necessariamente rispettare i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.
Nel caso di specie, l’Autorità rileva che la società sottoposta ad accertamenti ispettivi non ha rispettato i summenzionati principi, giacché il servizio di geolocalizzazione utilizzato dalla stessa consentiva di visualizzare in tempo reale la posizione dei veicoli (acquisita dal sistema ogni 120 secondi), il loro stato (fermo/in movimento), la velocità e i dati ulteriori relativi all’utilizzo nel corso della giornata.
Sul piano strettamente giuslavoristico, il Garante sottolinea che la raccolta sistematica dei dati relativi alla posizione dei veicoli e la consultazione delle informazioni messe a disposizione attraverso l’accesso ad una piattaforma web – sia in tempo reale sia attraverso elaborazioni e report conservati per un esteso periodo di tempo (365 giorni) – permette di effettuare il controllo dell’attività dei dipendenti, in violazione della regola generale sancita dall’art. 4 legge n. 300/1970.