Con interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.
In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.
Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.
Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.
In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
Ecco la circolare sui contratti a termine
0 Commenti-da adminCon la Circolare 31 ottobre 2018, n. 17 il Ministero del Lavoro ha fornito una prima interpretazione delle nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.
I chiarimenti forniti dal Ministero sono volti a favorire l’applicazione uniforme della disciplina introdotta dal c.d. Decreto Dignità.
Tali indicazioni giungono proprio nel giorno in cui termina il periodo transitorio previsto dalla legge n. 96/2018 di conversione del d.l. n. 87/2018.
Contratti a termine: la fine del periodo transitorio
0 Commenti-da adminTermina oggi la fase transitoria prevista dalla legge n. 96/2018 di conversione del d.l. n. 87/2018.
A partire dal 1° novembre 2018 occorrerà applicare la disciplina limitativa introdotta dal c.d. Decreto Dignità anche alle proroghe e ai rinnovi contrattuali relativi ai rapporti a tempo determinato instaurati secondo il “vecchio” regime.
La durata massima del rapporto non potrà pertanto superare i ventiquattro mesi.
Inoltre, occorrerà indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 in caso di:
Infine, il termine del contratto potrà essere prorogato per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero di contratti.
Verso un diritto del Terzo Settore?
0 Commenti-da adminIl prossimo 19 novembre parteciperò al Seminario – organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna – dal titolo “Verso un diritto del Terzo Settore?”.
Il mio contributo riguarderà il tema del lavoro nelle organizzazioni senza scopo di lucro.
Sarà l’occasione per riflettere sui caratteri del nuovo diritto del Terzo settore e valutare, in un’ottica interdisciplinare, possibili prospettive di ricerca.
Diffamazione, chat privata, licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 10 settembre 2018, n. 21965 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che aveva rivolto offese contro l’amministratore delegato all’interno di una chat privata su Facebook.
Il Supremo Collegio precisa che i «messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile».
La condotta del lavoratore non assume, secondo la Corte, i caratteri propri della diffamazione, in quanto si contestualizza all’interno di una conversazione «intesa e voluta come privata e riservata», costituendo «uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all’esterno».
Inidoneità alla mansione e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 22 ottobre 2018, n. 26675 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente di una Congregazione religiosa per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate.
In particolare, il Collegio riforma la sentenza d’Appello stabilendo che al caso di specie debba applicarsi la tutela reintegratoria attenuata ai sensi dell’art. 18, comma 7, Statuto.
La Corte sottolinea che “costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repechage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica”.
Deroga alla solidarietà negli appalti
0 Commenti-da adminCon interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.
In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.
Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.
Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.
In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.