Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dedicato a disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, contiene plurimi interventi di interesse lavoristico.
Ecco, in sintesi, quelli più importanti.
La novità principale in tema di sicurezza sul lavoro è l’introduzione della c.d. «patente a punti» per le imprese e i lavoratori autonomi edili. Sono previste innovazioni in tema di tutela del lavoro negli appalti: in particolare, l’introduzione dell’obbligo, per gli appaltatori, di applicare i contratti collettivi maggiormente applicati nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso l’attività oggetto dell’appalto; l’introduzione della verifica di congruità del costo della manodopera prima del saldo finale per gli appalti pubblici e privati “sopra soglia”.
In tema di somministrazione, appalto e distacco irregolari, è prevista l’estensione del regime della solidarietà anche fra effettivo utilizzatore della prestazione e somministratore irregolare, oltre ad un generale inasprimento delle sanzioni amministrative, per le quali tuttavia viene previsto un tetto di 50.000 euro.
Un secondo nucleo di disposizioni è volto a favorire l’emersione dell’evasione contributiva, prevedendo la riduzione delle sanzioni civili in seguito in caso di «ravvedimento operoso». Infine, si prevede il rafforzamento delle dotazioni organiche dell’INL prorogando le facoltà assunzionali già precedentemente previste.
Il lavoro pubblico contrattualizzato: problematiche attuali e prospettive future
da Admin2Il prossimo 27 marzo parleremo di lavoro pubblico contrattualizzato con il Dott. Luca Busico.
E’ una bella occasione di confronto e mi piace approfondire con un esperto un tema così delicato e complesso.
Tempi di conservazione della posta elettronica dei dipendenti: il Garante Privacy avvia la consultazione
da Admin2Come avevamo segnalato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha attivato una procedura di consultazione pubblica sul termine di conservazione dei metadati generati e raccolti attivato automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica.
La consultazione ha l’obiettivo di acquisire osservazioni e proposte riguardo alla congruità del termine di conservazione di tali metadati (quali gli indirizzi e-mail di mittente e destinatario, gli indirizzi IP coinvolti, gli orari di invio e ricezione, la presenza di allegati e l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto), in relazione alle finalità perseguite dai datori pubblici e privati, che ne renderebbero necessaria una conservazione per un periodo superiore a quello molto breve indicato nel Provvedimento del Garante 21 dicembre 2023, n. 642.
L’avviso pubblico di avvio della consultazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo: a partire da tale data decorrono i trenta giorni entro cui far pervenire al Garante i contributi sul tema.
Privacy e tempi di conservazione dei messaggi e-mail: l’avvio di una consultazione pubblica
da Admin2Le scorse settimane sono state caratterizzate dal dibattito intorno al Documento di indirizzo in materia di trattamento e conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti, nella gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro. In estrema sintesi, il Garante ha affermato che la conservazione dei metadati degli account di posta elettronica aziendale deve essere limitato allo stretto indispensabile, individuato in un periodo massimo di 7 giorni, estensibili di 48 per comprovate esigenze. La raccolta e conservazione dei metadati per un periodo più esteso, secondo il Garante, è rimessa all’espletamento delle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il provvedimento ha sollevato notevoli critiche per l’esiguità del periodo indicato dal Garante, che ha deciso di avviare una procedura di consultazione pubblica per l’individuazione di un congruo periodo di conservazione. La fase di consultazione avrà durata di 30 giorni a partire dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (tuttora pendente).
Conversione del d.l. «milleproroghe»: novità in tema di lavoro
da Admin2La l. 23 febbraio 2024, n. 18, ha convertito il d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. «milleproroghe», introducendo alcune novità in materia di lavoro oltre a quanto originariamente previsto dal decreto-legge.
Di particolare importanza è la proroga di termini contenuta nell’art l’art. 18, co. 4-bis del d.l. convertito: in materia di contratti a tempo determinato, viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine entro cui, in assenza di causali individuate dai contratti collettivi, è possibile apporre al contratto un termine di durata superiore ai 12 mesi se il datore e il lavoratore individuino esigenze giustificative di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Inoltre, viene modificata la disciplina transitoria del d.l. 48/2023 in tema di incentivi all’assunzione da parte di Enti del Terzo settore di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni, con retrodatazione del termine iniziale per le assunzioni e proroga di quello finale, fino al 30 settembre 2024.
Sono inoltre previste proroghe di termini, fino al 31 dicembre 2024, in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
Il decreto-legge PNRR: disposizioni lavoristiche
da Admin2Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dedicato a disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, contiene plurimi interventi di interesse lavoristico.
Ecco, in sintesi, quelli più importanti.
La novità principale in tema di sicurezza sul lavoro è l’introduzione della c.d. «patente a punti» per le imprese e i lavoratori autonomi edili. Sono previste innovazioni in tema di tutela del lavoro negli appalti: in particolare, l’introduzione dell’obbligo, per gli appaltatori, di applicare i contratti collettivi maggiormente applicati nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso l’attività oggetto dell’appalto; l’introduzione della verifica di congruità del costo della manodopera prima del saldo finale per gli appalti pubblici e privati “sopra soglia”.
In tema di somministrazione, appalto e distacco irregolari, è prevista l’estensione del regime della solidarietà anche fra effettivo utilizzatore della prestazione e somministratore irregolare, oltre ad un generale inasprimento delle sanzioni amministrative, per le quali tuttavia viene previsto un tetto di 50.000 euro.
Un secondo nucleo di disposizioni è volto a favorire l’emersione dell’evasione contributiva, prevedendo la riduzione delle sanzioni civili in seguito in caso di «ravvedimento operoso». Infine, si prevede il rafforzamento delle dotazioni organiche dell’INL prorogando le facoltà assunzionali già precedentemente previste.
La legge di delegazione europea per il 2024
da Admin2La l. 21 febbraio 2024, n. 15 contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione emanati del biennio trascorso. In materia di lavoro rilevano due previsioni.
La prima è la delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (modifica alla Dire. 2004/37/CE).
La seconda è la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, in tema di rafforzamento del principio della parità retributiva di genere per uno stesso lavoro. Fra i principi e criteri direttivi previsti per l’esercizio di questa delega si segnalano: il riferimento al coinvolgimento delle parti sociali negli strumenti da introdurre per la valutazione e il raffronto del valore del lavoro; la previsione dell’estensione della platea dei destinatari degli obblighi concernenti l’accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo.