In data 16 aprile 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale n. 4/2019 recante disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto ai
lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto
di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio alla
piattaforma digitale.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce la
piattaforma digitale come un’impresa che “organizza
l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di
un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e
fissandone il prezzo”.
In materia di salute e sicurezza, la legge impone alla piattaforma di fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Inoltre, la piattaforma è tenuta ad attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, quella per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.
Ai sensi di tale normativa, il compenso è determinato a tempo, non può essere stabilito a cottimo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La legge prevede inoltre la corresponsione di un’indennità di prenotazione nel caso di mancato svolgimento dell’attività di servizio che non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale.
Infine, viene istituito un portale regionale del lavoro digitale che si compone dell’anagrafe dei lavoratori digitali e del registro delle piattaforme digitali.
Condotte extralavorative e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 26 marzo 2019, n. 8390 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito a condanna definitiva per il reato di minaccia grave in danno di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio la condotta extra-lavorativa non ha avuto un riflesso diretto sulla funzionalità del rapporto, né sul vincolo fiduciario, non avendo compromesso le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
In particolare, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei avrebbe una valenza diversa rispetto a quella proferita nei confronti del datore di lavoro perché non andrebbe ad incidere sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore.
Dunque, secondo gli interpreti, il comportamento tenuto dal lavoratore non può costituire giusta causa di licenziamento, non potendo essere qualificato come gravemente lesivo delle norme dell’etica e del vivere civile.
Pensione anticipata e quota 100: chiarimenti INPS
0 Commenti-da adminCon il messaggio 16 aprile 2019, n. 1551 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai dubbi interpretativi sollevati dalle nuove disposizioni in tema di pensione anticipata e quota 100.
La materia, com’è noto, è stata oggetto di intervento normativo ad opera del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Già prima dell’emanazione della legge di conversione, l’INPS aveva fornito alcune delucidazioni sulle misure pensionistiche di recente introduzione attraverso la Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.
La legge della Regione Lazio sui lavoratori digitali
0 Commenti-da adminIn data 16 aprile 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale n. 4/2019 recante disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto ai lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio alla piattaforma digitale.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce la piattaforma digitale come un’impresa che “organizza l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo”.
In materia di salute e sicurezza, la legge impone alla piattaforma di fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Inoltre, la piattaforma è tenuta ad attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, quella per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.
Ai sensi di tale normativa, il compenso è determinato a tempo, non può essere stabilito a cottimo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La legge prevede inoltre la corresponsione di un’indennità di prenotazione nel caso di mancato svolgimento dell’attività di servizio che non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale.
Infine, viene istituito un portale regionale del lavoro digitale che si compone dell’anagrafe dei lavoratori digitali e del registro delle piattaforme digitali.
Quinto modulo del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro: Privacy e gestione dei rapporti di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 3 maggio si svolgerà il quinto modulo del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia e Confservizi Cispel Toscana.
Il Corso si articola in 8 moduli ed è possibile iscriversi anche ad ogni singolo modulo mettendosi in contatto con i riferimenti indicati nella brochure allegata.
In questa quinta lezione l’avv. Fabiola Fontana affronterà il tema della gestione dei rapporti di lavoro alla luce della nuova normativa in materia di privacy.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.
La gestione dei conflitti in ambito lavorativo
0 Commenti-da adminIl prossimo 28 maggio sarò a Milano per partecipare, in qualità di relatore, ad un incontro formativo dedicato al tema della gestione dei conflitti in ambito lavorativo.
Mi occuperò, in particolare, di delineare la cornice entro cui il datore di lavoro deve operare per prevenire e risolvere i conflitti, favorendo un ambiente lavorativo idoneo all’efficace svolgimento della prestazione.
Interverranno anche l’avv. Enrico Barraco, l’avv. Aldo Bottini, il Prof. Silvio Ripamonti, il Prof. Avv. Francesco Rotondi, l’avv. Fabio Valerini, il dott. Alessandro Visconti, l’avv. Angelo Zambelli.
La brochure allegata contiene il programma dei lavori e tutte le informazioni utili per partecipare all’evento formativo.
Come accertare gli abusi del lavoratore?
0 Commenti-da adminIl prossimo mercoledì 17 aprile terrò un seminario in Ti Forma, Firenze, dal titolo “Permessi per l’assistenza dei disabili, permessi sindacali, assenze: come accertare gli abusi del lavoratore?”.
Nel corso del mio intervento traccerò un quadro della normativa in materia di permessi per l’assistenza dei disabili e dei permessi sindacali, al fine di comprendere quando sia legittima la loro fruizione. In secondo luogo, mi soffermerò sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’utilizzo improprio di tali permessi e sulle modalità di accertamento della condotta fraudolenta del lavoratore.
L’obiettivo del seminario è quello di fornire una panoramica giurisprudenziale in tema di indebito utilizzo dei permessi ex l. n. 104/1992 e dei permessi sindacali, dedicando particolare attenzione alla casistica concernente gli accertamenti del datore di lavoro condotti tramite agenzie investigative su eventuali abusi messi in atto dal lavoratore in connessione con le assenze dal lavoro.