Con la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.
Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.
Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.
Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Il contratto a termine fra il decreto dignità e gli accordi di prossimità
0 Commenti-da brandonIl prossimo 27 novembre alle ore 15:00, presso la sede dell’Unione Industriale Pisana (Auditorium Giovanni Alberto Agnelli), terrò una relazione sulla disciplina del contratto a termine.
L’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018) con l’introduzione di nuovi vincoli in tema di contratti a termine e somministrazione ha comportato una rivisitazione del ruolo della contrattazione collettiva ed in particolare degli accordi di prossimità, ovvero i “contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale» che – ai sensi dell’art. 8 co. 2 bis del D.L. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) – “operano anche in deroga alle disposizioni di legge … ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Il seminario affronterà i suindicati temi, caratterizzati da uno scenario di “luci ed ombre”, fornendo una visione complessiva degli stessi.
La gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica
0 Commenti-da brandonIl prossimo 8 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 terrò una lezione sulla disciplina e la gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica.
Insieme a me ci sarà il Prof. Avv. Francesco Barachini che si occuperà di affrontare il tema della governance e della disciplina degli amministratori.
L’incontro si inserisce nell’ambito del Corso di Alta Formazione sul nuovo regime delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), organizzato dall’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Contratto a termine stipulato presso l’Ispettorato: il chiarimento dell’INL
0 Commenti-da brandonCon la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.
Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.
Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.
Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Nullità del contratto a termine e indennità risarcitoria
0 Commenti-da brandonCon la decisione 26 settembre 2019, n. 794 il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di un lavoratore volta ad accertare la nullità dei termini apposti ai diversi contratti intercorsi tra il ricorrente e Poste Italiane.
Il giudice, invocando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto nulle le clausole appositive dei temini finali contenute nei contratti impugnati dal lavoratore, ritenendo dimostrato che il ricorrente, in quanto addetto al servizio di recapito, veniva regolarmente utilizzato per sopperire alle esigenze di organico e quindi per soddisfare esigenze stabili e durevoli.
Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha convertito i contratti impugnati in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ha condannato Poste Italiane al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Desta particolare interesse il passaggio della sentenza (pag. 5) in cui si afferma che “la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli costituisce un abuso” compiuto in violazione del divieto contenuto nelle disposizioni di diritto interno (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e art. 19 d.lgs. n. 81/2015), come interpretate alla luce degli inderogabili principi comunitari.
Clausole sociali, appalti, trasferimenti d’azienda
0 Commenti-da brandonIl prossimo 21 ottobre 2019 presso la sede di Ti Forma, a Firenze, terrò un seminario dal titolo “Clausole Sociali, appalti, trasferimenti d’azienda: le implicazioni nella gestione del personale”.
Affronterò le numerose questioni controverse poste dai temi oggetto del seminario, avuto riguardo, in particolare, alle ricadute sui diritti dei lavoratori coinvolti in un appalto o in un trasferimento d’azienda.
L’incontro è destinato ai direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili dell’Ufficio Legale/Appalti.
Rappresentatività sindacale: siglata la convenzione tra Inps, Inl, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil
0 Commenti-da brandonIn data 19 settembre 2019 INPS, INL, Confindustria, CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto la convenzione attuativa del Testo Unico sulla Rappresentanza.
In particolare, la Convenzione rinnova all’INPS l’affidamento delle attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e affida all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’attività di raccolta del dato elettorale, fornendo specifiche indicazioni operative.
Nella Convenzione si ribadisce che il tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l’attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche.