Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
L’art. 4 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto nel corpus del d.lgs. n. 241/1997 l’art. 17 bis , rubricata “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Tale norma sancisce l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice dovrà effettuare il versamento delle ritenute con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione.
Oltre alle predette deleghe, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997), dovrà essere trasmesso anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti specificando che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata) deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’art. 17 bis, d.lgs. n. 241/1997 (art. 4, comma 2, d.l. n. 124/2019), l’Agenzia ha chiarito che la disposizione trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Il contrasto alla somministrazione irregolare
0 Commenti-da brandonIl 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
L’art. 4 del d.l. n. 124/2019 ha introdotto nel corpus del d.lgs. n. 241/1997 l’art. 17 bis , rubricata “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Tale norma sancisce l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice dovrà effettuare il versamento delle ritenute con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione.
Oltre alle predette deleghe, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997), dovrà essere trasmesso anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti specificando che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata) deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’art. 17 bis, d.lgs. n. 241/1997 (art. 4, comma 2, d.l. n. 124/2019), l’Agenzia ha chiarito che la disposizione trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
2020: alta formazione in diritto del lavoro
0 Commenti-da brandonPrima di staccare per qualche giorno faccio in tempo a chiudere con le indicazioni del programma del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che vede la partnership di Ti Forma, di Confservizi Cispel Toscana e di Utilitalia
Il Corso, giunto alla sua settima edizione, tratterà temi a forte impatto, fra i quali lo smart working, la contrattazione collettiva flessibile e la crisi di impresa
Il corso inizierà il 13 marzo 2020 e si svolgerà a Firenze, con l’eccezione della lezione conclusiva del 22 maggio 2020, che si terrà a Pisa
Per iscriversi il termine scade il 5 marzo 2020
Per il momento segnatevi date ed argomenti che trovate qui
A breve pubbicheremo la versione definitiva del programma, comprensiva dell’indicazione dei docenti
Auguri!
Sul concorso di colpa del lavoratore
0 Commenti-da brandonCon la decisione 25 novembre 2019, n. 30679 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul concorso di colpa del lavoratore in caso di infortunio.
In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che, al di fuori dei casi di rischio elettivo,nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c.; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, il che in particolare avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l’infortunio scaturisca dall’avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.
Nel caso di specie l’infortunio si era verificato a causa del crollo di un capannone metallico avvenuto durante le operazioni di smontaggio; il lavoratore era stato avvertito solo informalmente – tramite una terza persona – del fatto che tale lavoro doveva essere rinviato ad altra data.
Il Jobs Act di nuovo davanti alla consulta
0 Commenti-da brandonLo scorso 4 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Tribunale di Bari (la n. 214 del 18 aprile 2019) che sottopone nuovamente all’attenzione della Corte Costituzionale la disciplina del contratto a tutele crescenti, questa volta con riferimento all’art. 4, d.lgs. n. 23/2015.
Nel caso di specie, il Giudice del lavoro, dopo aver rilevato la violazione dell’art. 7 stat. lav., dovendo applicare il regime sanzionatorio con indennità ridotta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Nell’ordinanza di rinvio vengono richiamate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede un analogo meccanismo automatico di quantificazione dell’indennità.
Sgravi contributivi e cassaintegrati a “Zero Ore”
0 Commenti-da brandonI lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria sospesi dall’attività lavorativa “a zero ore” non sono equiparabili ai lavoratori privi di occupazione, stante la funzione svolta dalla CIGS che presuppone la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro.
Con ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019 la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che deve ritenersi costituzionalmente legittima la scelta del legislatore che ha previsto l’applicazione degli esoneri contributivi di cui agli artt. 1, comma 118, l. n 190/2014 (legge di Stabilità 2015) e 1, comma 178, l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) solo in caso di assunzione di soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, data l’oggettiva situazione di particolare svantaggio in cui essi versano.
Pluralità di addebiti e licenziamento disciplinare
0 Commenti-da brandonCon la decisione 3 dicembre 2019, n. 31529 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla locuzione “insussistenza del fatto” ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 affermando che, in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, l’insussistenza del fatto si configura solo qualora – sul piano fattuale – possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi dei caratteri di illiceità.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto sussistenti due dei tre addebiti contestati al lavoratore (in particolare, l’abbandono del posto di lavoro per circa un’ora e il rifiuto di consegnare un pacco; mentre non era risultata provata la minaccia di morte verso il datore di lavoro) ma aveva ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento.