Con la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.
In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
INPS: le indicazioni per le domande di CIGO e di assegno ordinario nelle prime “zone rosse”
da adminCon il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020.
Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d.l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni di cui all’ allegato 1 DPCM 1 marzo 2020;
b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, d.l. 9/2020).
Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 individuate nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono invece richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.
La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto (art. 14, d.l. n. 9/2020).
Emergenza COVID-19: ulteriori misure con il DPCM 11 marzo 2020
da adminCon il DPCM 11 marzo 2020 sono state dettate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’intero territorio nazionale.
In particolare, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Si prevede altresì che le pubbliche amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie – assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento
da adminCon la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.
In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Una videoconferenza sul Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 26 marzo, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrò un seminario dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.
Il seminario ha l’obiettivo di esaminare le possibili conseguenze sul piano lavoristico derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus).
Nello specifico, analizzerò le fonti normative adottate per affrontare la situazione di emergenza ed illustrerò gli strumenti necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Mi occuperò inoltre di fornire chiarimenti e suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sugli strumenti da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Il seminario è destinato a Direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili e operatori dell’Ufficio Legale.
L’evento è organizzato da TiForma e la videoconferenza si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.
Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.
Italia zona protetta: le misure in materia di lavoro
da adminCon il DPCM 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Si ricorda che lo spostamento delle persone fisiche è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per poter raggiungere il posto di lavoro gli interessati dovranno comprovare il motivo lavorativo con una autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Il decreto raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Resta ferma la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile che può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni
da adminCon la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
Nello specifico, la circolare precisa che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14, l. n. 124/2015 dal recente d.l. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.
Tra le misure e gli strumenti a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa si evidenzia l’importanza:
-del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
-dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
-del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
-del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
-dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi.