E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:
-la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
-la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
-la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
-la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
-la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
-la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
-la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
-la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).
Per far fronte agli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto al comma 3 dell’art. 1 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.
Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.
Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).
Il presente decreto è in vigore da oggi 26 marzo 2020.
Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:
-la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
-la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
-la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
-la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
-la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
-la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
-la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
-la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).
Per far fronte agli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto al comma 3 dell’art. 1 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.
Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.
Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).
Il presente decreto è in vigore da oggi 26 marzo 2020.
MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite
da adminA seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riporta la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Con il decreto del 25 marzo 2020 si è inoltre precisato che:
-le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
-le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
-le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
In allegato al testo del decreto l’elenco dei codici ATECO che sostituisce quello di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.
INPS: le istruzioni per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi l. n. 104/1992
da adminCon la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).
In particolare, l’INPS ha chiarito che il nuovo congedo COVID-19 garantisce ai genitori maggiori tutele rispetto a quelle di cui possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale.
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
– la tutela oltre i massimali ordinari.
Il nuovo congedo COVID-19, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione (contro l’indennità pari al 30% riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali).
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è inoltre riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del d.lgs n. 151/2001) e ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (seppur senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa).
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.
L’INPS ha precisato che nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I datori di lavoro comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
In ordine ai permessi di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992, la circolare ha precisato che in base all’art. 24 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del d.l. n. 18/2020 così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
INPS: le prime indicazioni operative per le domande di CIGO e assegno ordinario
da adminNelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l’INPS con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e di assegno ordinario previsti dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).
Nello specifico, l’INPS ha chiarito che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, accedendo al portale INPS (https://www.inps.it) ed utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, l’Istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.
Pertanto il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e del 23 marzo 2020 è neutralizzato.
Concludendo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.
Decretata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali
da adminIl Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
In particolare, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle giudicate rilevanti per la produzione nazionale (indicate nell’allegato 1), e di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi pubblici essenziali.
Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
Le attività produttive che sarebbero sospese in virtù del decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Non sono sospese le attività professionali in relazione alle quali restano ferme le raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.
Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
A tutte le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Videoconferenza sul Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro.
da adminIl prossimo 26 marzo, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrò un seminario dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.
Il seminario ha l’obiettivo di esaminare le conseguenze sul piano lavoristico derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus).
Nello specifico, analizzerò le fonti normative adottate per affrontare la situazione di emergenza ed illustrerò gli strumenti giuslavoristici introdotti dal c.d. Decreto Cura Italia.
Fornirò quindi chiarimenti e suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Una particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello smart-working e dei congedi, permessi e assenze per malattia.
Approfondirò inoltre le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali e dei licenziamenti.
Il seminario è destinato a Direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili e operatori dell’Ufficio Legale.
L’evento è organizzato da TiForma e la videoconferenza si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.
Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.