Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus baby-sitting introdotto dal Decreto Cura Italia (artt. 23 e 25 d.l. n. 18/2020).
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti all’INPS, in alternativa al congedo parentale COVID-19, possono richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting del valore massimo di 600 euro.
Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.
L’importo del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è aumentato a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite:
-Applicazione Web online, disponibile su portale istituzionale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
-Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il bonus verrà erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La sicurezza dei dipendenti pubblici per l’emergenza COVID-19
da adminIn analogia con quanto già avvenuto lo scorso 25 marzo per l’omologo “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità Pubblica e Privata”, il 3 aprile 2020 è stata raggiunta l’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria, con la sottoscrizione di un “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19”.
In particolare, con il presente protocollo le parti convengono:
1. sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
2. sulla necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di cui al punto 1, le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile; le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
3. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
4. che, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse;
5. che, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro.
6. sulla necessità di armonizzare le indicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni in merito alla estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, conformandosi alla Circolare n.° 45 del 25/03/2020 in relazione alla fruizione dei permessi retribuiti e alla fruizione cumulata degli stessi, laddove il lavoratore sia titolare di altro permesso 104 per assistere un secondo familiare, chiarendo così che anche gli ulteriori 12 giorni sono cumulabili quindi nella misura di 24 giorni complessivi aggiunti ai 6 di permesso mensili già riconosciuti in tal caso;
7. sulla garanzia, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Informativa sui controlli e licenziamento per giusta causa
da adminCon la decisione 24 febbraio 2020, n. 4871 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’irrogazione del licenziamento, il datore di lavoro può utilizzare le informazioni ottenute mediante i c.d. controlli difensivi effettuati sugli strumenti di lavoro dei dipendenti anche se l’informativa fornita in merito è anteriore al d.lgs. n. 151/2015.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una lavoratrice, dipendente di un istituto di credito, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatole per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 4, l. n. 300/1970, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, per non avere il datore di lavoro reiterato, successivamente all’entrata in vigore del decreto, le informazioni sul tipo e sulle finalità dei “controlli difensivi” in precedenza emanate.
Videoconferenza su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 8 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, terrò una videoconferenza in diretta dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.
Il corso ha l’obiettivo di esaminare le possibili conseguenze, sul piano lavoristico, derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Oltre alle ricadute sulla gestione del personale, particolare attenzione sarà dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agli strumenti giuridici adottati dal legislatore al fine di affrontare le problematiche economiche e sociali originate dal Coronavirus.
In merito a quest’ultimi, verranno affrontate le problematiche inerenti la cassa integrazione ordinaria ed in deroga esaminando le principali criticità riscontrabili da chi ha già attivato la procedura o è in procinto di farlo.
Il corso è destinato ad amministratori, dirigenti e responsabili delle risorse umane di imprese private e pubbliche nonché a consulenti del lavoro e liberi Professionisti interessati alla materia.
A questo link potete trovare il dettaglio degli argomenti che verranno trattati e le istruzioni operative per partecipare al corso in diretta.
Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19
da adminCon il DPCM 1° aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Vengono inoltre sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art.1, lett d) DPCM 8 marzo come sostituita dal DPCM 1 aprile 2020).
Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.
La circolare Inps su Cigo, Assegno ordinario e Cigd per l’emergenza Covid-19
da adminL’INPS ha emanato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 con la quale vengono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
In particolare, l’Istituto dopo aver ribadito che le disposizioni di cui all’art. 19 del d.l. n. 18/2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, ha precisato che ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Per quanto riguarda il settore agricolo, l’INPS ha chiarito che la riforma di cui al d.lgs n. 148/2015 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente normativa speciale del settore.
L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.
Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.
Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.
In ordine alla cassa integrazione in deroga, la circolare ha specificato che il trattamento di cui all’art. 22, d.l. n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d. lgs. n. 81/2015, occupati alla data del 23 febbraio 2020 e che siano impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa.
L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre chiarito che laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate“, la cassa integrazione in deroga sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.
Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
Coronavirus: il bonus baby-sitting
da adminCon la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus baby-sitting introdotto dal Decreto Cura Italia (artt. 23 e 25 d.l. n. 18/2020).
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, gli autonomi iscritti all’INPS, in alternativa al congedo parentale COVID-19, possono richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting del valore massimo di 600 euro.
Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.
L’importo del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è aumentato a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite:
-Applicazione Web online, disponibile su portale istituzionale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
-Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il bonus verrà erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.