E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Diventano quindi definitive le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali, congedi, smart working e licenziamenti.
In particolare, si ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario “con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale ( art. 14 d.lgs. n. 148/2015) e dei termini procedimentali (art. 15, comma 2 e art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015.
I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (art. 19).
L’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (art. 22).
Per quanto concerne i permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992 – aumentati di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 – il nuovo art. 24 precisa che per il personale sanitario, delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
E’ stato ampliato fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo durante il quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).
In materia di licenziamenti si ricorda che resta ferma la sospensione dei licenziamenti per g.m.o. e dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46).
Si ricorda infine che sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 settembre 2020, è prevista la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.
La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile (art. 87, comma 4 bis).
Ministero dell’Interno: la circolare sul DPCM 26 aprile 2020
da adminCon la circolare del 2 maggio 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite le indicazioni operative relative al DPCM 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le misure adottate con il DPCM del 26 aprile 2020 sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
In particolare, è stato chiarito che la lettera b) dell’art. 1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.
Con riguardo allo svolgimento di attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate nei codici Ateco già presenti.
Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.
Il comma 6 del citato articolo 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle prescrizioni contenute nei tre citati protocolli comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. n. 81/2008.
L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
da adminCon ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:
Per gli esercizi commerciali e per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela è previsto:
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.
Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020.
Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui alla presente ordinanza.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti- contagio.
Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.
La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 19/2020.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura Italia
da adminE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Diventano quindi definitive le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali, congedi, smart working e licenziamenti.
In particolare, si ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario “con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale ( art. 14 d.lgs. n. 148/2015) e dei termini procedimentali (art. 15, comma 2 e art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015.
I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (art. 19).
L’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (art. 22).
Per quanto concerne i permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992 – aumentati di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 – il nuovo art. 24 precisa che per il personale sanitario, delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
E’ stato ampliato fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo durante il quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).
In materia di licenziamenti si ricorda che resta ferma la sospensione dei licenziamenti per g.m.o. e dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46).
Si ricorda infine che sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 settembre 2020, è prevista la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.
La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile (art. 87, comma 4 bis).
Il diritto allo smart working per i lavoratori disabili
da adminCon il decreto del 23 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato ad una società che aveva negato l’autorizzazione allo smart working ad una lavoratrice invalida al 60%, di assegnarla a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali.
Nel caso di specie, l’azienda stava utilizzando la modalità di smart working per alcuni dei dipendenti dell’ufficio fiscale al quale è addetta la ricorrente, mentre non aveva accolto la richiesta prontamente presentata dalla lavoratrice, invalida e convivente con figlia con handicap grave accertato e documentato.
Il Tribunale ha affermato che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente (Art. 1, comma 7, DPCM 3 marzo 2020 e art. 4 DPCM 1 marzo 2020).
In particolare, l’art. 39, d.l. n. 18/2020 dispone che “Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
Mentre al comma 2 stabilisce che “Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.
Ordinanza del Giudice del lavoro su ferie e smart working
da adminIl Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 aprile 2020 resa a definizione di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di adibirlo a modalità di lavoro agile, anche in ragione della previsione di cui all’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Nel caso di specie, l’azienda si era rifiutata di adibire il dipendente – affetto peraltro da una patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa – al lavoro c.d. agile al pari dei suoi colleghi, limitandosi a prospettargli il ricorso alle ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto.
Il Tribunale ha affermato che il DPCM 10 aprile 2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell’art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2.” Il che equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e (come nel caso in esame) ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020).
La promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso.
Le ferie (maturate) – precisa il Giudice – servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, c.c.. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della carta.
Le nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
da adminIl Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono dettate le misure urgenti di contenimento del contagio applicabili sull’intero territorio nazionale nella cosiddetta “fase due”.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5.
Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del d.l. n. 18/2020, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della l. 81/2017, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del d.l. n.19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.