E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.
Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti
da adminE’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.
Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive
da adminLa Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente redatte (che potranno essere eventualmente integrate) riguardano i seguenti settori di attività:
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio
da adminCon delibera n. 595 dell’11 maggio 2020, la Giunta Regionale Toscana ha ripristinato la modalità di trasmissione tramite indirizzo e-mail, introdotta dall’ordinanza 38/2020, oltre alla nuova modalità di compilazione on line introdotta dall’ordinanza 48/2020.
E’ stata altresì prorogata la scadenza per la trasmissione dei protocolli, con la finalità di agevolare il massimo rispetto dell’applicazione delle procedure anti-contagio.
Pertanto il protocollo anti-contagio, di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso alla Regione Toscana con le seguenti modalità:
– compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;
– trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione.
Non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:
– Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
– Allegato 2: Format per attività commerciali;
– Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite e-mail, all’indirizzo e-mail sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020.
Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l’applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio.
Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana
da adminCon la Delibera 11 maggio n. 594 la Regione Toscana ha introdotto importanti modifiche alla precedente disciplina regionale in materia di sicurezza nei cantieri.
In particolare, tale delibera ha disposto il superamento – ad opera delle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – delle previsioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri.
La Giunta Regionale ha dunque disposto:
– l’obbligo di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, all’interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;
– il mantenimento, ove possibile, della distanza interpersonale di un 1,8 m;
– l’obbligo di sottoporre il personale, prima dell’accesso al cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso al cantiere.
I cantieri in corso dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera.
Videoconferenza sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche
da adminIl prossimo 9 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, terrò una videoconferenza in diretta dedicata ai rapporti di lavoro nelle società pubbliche.
Il corso ha l’obiettivo di esaminare l’evoluzione normativa che ha portato all’approvazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che regolano il reclutamento del personale, la cui centralità ha ricadute e riflessi importanti sull’intera disciplina del rapporto di lavoro.
Una particolare attenzione sarà quindi dedicata alle tecniche di redazione del regolamento per il reclutamento del personale e degli avvisi per le procedure selettive.
Approfondirò le questioni attinenti ai vincoli assunzionali e retributivi nonchè ai limiti in tema di inquadramento professionale.
Fornirò inoltre chiarimenti in materia di trasferimento d’azienda, appalto, somministrazione di lavoro e ricorso ai contratti a termine.
Illustrerò altresì le conseguenze sanzionatorie previste in caso di licenziamento illegittimo.
Fornirò infine suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica.
Il corso è destinato a Direttori e dirigenti di Aziende partecipate, Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio, Università ed altri Enti territoriali e Liberi professionisti interessati alla materia.
L’evento è organizzato da Formazione Maggioli. Il partecipante riceverà una e-mail contenente il link per accedere all’aula virtuale.
Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi
da adminCon ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19.
In particolare il Presidente della Giunta Regionale, dopo aver confermato le categorie di soggetti individuati dalle ordinanze n.23/2020 e n. 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, ha ordinato di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica:
E’ stato altresì confermato quanto statuito dalle ordinanze n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia.
A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si deve procedere per l’esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.
Qualora l’esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino è invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell’esito del test molecolare entro 24 ore dall’effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività.
Il Presidente della Giunta Regionale ha inoltre ordinato di consentire l’effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l’attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall’inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico.
L’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell’accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.
Anche in questo caso, al fine dell’attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, è prevista la tracciabilità dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l’obbligo dell’utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale.
Ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti sono forniti i consigli organizzativi, di cui all’allegato A.