Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Il decreto – come annunciato con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 6 aprile 2020 – interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).
3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
- anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede, infine:
- lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Liquidità
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il testo del decreto-legge n. 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Tra le disposizioni dettate in materia di lavoro si segnala in particolare l’art. 41 che ha previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
E’ stata inoltre prorogata al 30 giugno la validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).
Si segnala altresì il differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).
Le disposizioni di cui al presente decreto sono in vigore dal 9 aprile 2020.
Ministero del Lavoro: le indicazioni per l’accesso ai trattamenti di Cigo e Cigd
da adminCon la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.
In particolare, la Circolare precisa che la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020.
Vengono inoltre individuati i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.
Le aziende che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS on-line.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda la CIG in deroga per le aziende multilocalizzate (site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale), le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
Si ricorda che l‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
La circolare precisa inoltre che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 d.l. n. 18/2020 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGS on-line con la causale “COVID – 19 Deroga”.
Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.
COVID-19 e obbligo di fornire la mascherina protettiva (e gli altri dpi) ai dipendenti
da adminCon il decreto del 1 aprile 2020 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla società di food delivery Just Eat di consegnare i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) ai propri riders.
In particolare il Tribunale, accogliendo il ricorso cautelare di un rider iscritto alla nota piattaforma, ha affermato che i rapporti di lavoro in questione, pur se qualificabili come lavoro autonomo, devono ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass. n. 1663/2020).
Richiamando l’art. 47-septies, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 ha inoltre stabilito che il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è tenuto in ogni caso al rispetto, a propria cura e spese, delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto l’impresa di delivery, al fine di prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID-19, non può limitarsi a raccomandare l’uso dei dispositivi di protezione individuale ma deve metterli a disposizione dei fattorini ed imporne l’utilizzo.
In allegato il testo del decreto.
Coronavirus Toscana: obbligo di indossare la mascherina
da adminCon ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un’ottica di rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:
1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
2. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;
4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti.
L’ordinanza ha validità per ciascun comune a decorrere dalla data in cui avrà provveduto al completamento della distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile, previa pubblicazione della decorrenza sul proprio sito istituzionale nonché diffusione alla cittadinanza tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile e comunque ha validità sull’intero territorio regionale a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di adozione dell’ordinanza stessa.
Il mancato rispetto delle misure di cui all’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020.
Coronavirus: misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese
da adminIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Il decreto – come annunciato con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 6 aprile 2020 – interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede, infine: