Con la circolare del 14 aprile 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite indicazioni in merito all’interpretazione del DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.
Il DPCM conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.
Lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.
A riguardo si ritiene che le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non debbano essere rinnovate.
Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.
La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Il prossimo 23 aprile un seminario sui licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento
da adminIl prossimo 23 aprile si terrà un Seminario dedicato al tema dei “Licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento tra ruolo della contrattazione collettiva e rimedi contro il licenziamento illegittimo”, organizzato nell’ambito del Corso di diritto del lavoro avanzato dell’Università di Roma La Sapienza.
Insieme a me interverranno la Prof.ssa Giovanna Pacchiana Parravicini (Università di Torino), il Prof. Domenico Mezzacapo (Università di Roma La Sapienza) e il Prof. Fabio Pantano (Università di Parma).
L’evento si terrà in videoconferenza e sarà introdotto e coordinato dal Prof. Ilario Alvino (Università di Roma La Sapienza).
Per iscriversi e ricevere le istruzioni è necessario preventivamente inviare un messaggio e-mail all’indirizzo: dirittodellavoroavanzato@gmail.com.
COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale
da adminCon il decreto del 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla società Deliveroo di consegnare “immediatamente” ai propri riders i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Tribunale, richiamando la recente evoluzione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e giurisprudenziale (Cass. n. 1663/2020) in tema di tutela dei riders, ha affermato che “non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.
Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Bologna ha inoltre osservato che il DPCM 11 marzo 2020, consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”, ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela non solo della salute degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio, e con essa, della collettività intera.
Nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie deve essere ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive.
Le motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richieste ricevute e la difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) addotte dalla società per giustificare il ritardo nella consegna dei DPI, seppur astrattamente plausibili – conclude il giudice – non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro.
La Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
da adminE’ stata appena pubblicata da Maggioli la Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro.
La Guida – realizzata dal mio studio – si compone di 420 slides: vengono esaminate le fonti normative adottate per affrontare l’attuale situazione di emergenza (decreti presidenziali, decreti legge e accordi fra Governo e parti sociali), illustrate le modalità di gestione del personale e le misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Una particolare attenzione è dedicata al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai nuovi dispositivi di protezione individuale, alle informazioni che devono essere rese ai lavoratori e alle misure da non adottare per salvaguardare la privacy dei dipendenti.
Vengono approfonditi i temi dello smart-working e dei congedi, dei permessi e delle ferie alla luce delle disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia, prendendo anche in considerazione le circolari interpretative emanate dall’INPS.
Vengono inoltre affrontate le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali per COVID-19 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga): ambito soggettivo di applicazione, procedure, causali di intervento, periodo di durata e modalità di erogazione del trattamento.
Vengono altresì analizzate tutte le discipline regionali della cassa integrazione in deroga.
Viene infine affrontata la questione dei licenziamenti con particolare attenzione ai licenziamenti c.d. economici.
In allegato l’indice della Guida.
I chiarimenti dell’INPS sulle modalità di fruizione del c.d. congedo COVID-19
da adminCon il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del c.d. congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del d.l. n. 18/2020 nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Il congedo COVID-19 è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il messaggio ha precisato che:
A) i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie),possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
B) durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
C) il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.
L’INPS ha inoltre chiarito che la fruizione del Congedo COVID-19 è incompatibile con:
Ministero dell’Interno: la circolare sul DPCM 10 aprile 2020
da adminCon la circolare del 14 aprile 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite indicazioni in merito all’interpretazione del DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.
Il DPCM conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.
Lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.
A riguardo si ritiene che le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non debbano essere rinnovate.
Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.
La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
da adminCon ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:
La riapertura delle attività consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure sopra citate.