Con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i lavoratori il cui rapporto è cessato involontariamente con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore (art. 46 d.l. n. 18/2020 come integrato e modificato dall’art. 80 d.l. n. 34/2020) hanno diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (NASpI), indipendentemente dalla nullità del licenziamento.
L’Istituto ha tuttavia precisato che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell’ ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore (art. 46, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020).
L’INPS ha infine chiarito che la previsione di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020 non trova applicazione per il rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riferendosi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.
La conversione in legge del decreto Liquidità
da adminE’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In materia di lavoro, il nuovo testo conferma la previsione che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).
E’ stata altresì confermata la proroga fino al 30 giugno della validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).
Viene differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).
In sede di conversione, è stato introdotto l’art. 29 bis che prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e ss.mm.ii., e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI
da adminCon il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i lavoratori il cui rapporto è cessato involontariamente con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore (art. 46 d.l. n. 18/2020 come integrato e modificato dall’art. 80 d.l. n. 34/2020) hanno diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (NASpI), indipendentemente dalla nullità del licenziamento.
L’Istituto ha tuttavia precisato che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell’ ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore (art. 46, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020).
L’INPS ha infine chiarito che la previsione di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020 non trova applicazione per il rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riferendosi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.
Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell’indennità risarcitoria
da adminCon la decisione 19 maggio 2020 n. 2503 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore conserva un rilievo prioritario e serve a determinare – entro il minimo ed il massimo fissati dalla legge – la base di partenza della stessa indennità, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema (il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti).
Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
da adminCon ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
In relazione al caso di specie la Suprema Corte ha inoltre precisato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, “il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”.
Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale
da adminCon la decisione 3 giugno 2020, n. 10540 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra giusta causa di licenziamento – ed è quindi idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro – il ripetuto utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative da parte di un dipendente rivestente una posizione apicale.
Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19
da adminI prossimi 12 e 13 giugno si terrà un seminario in videoconferenza intitolato “Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.
Gli incontri sono volti ad analizzare le ricadute dell’attuale emergenza epidemiologica sui rapporti contrattuali, i rapporti di lavoro, i rapporti personali e patrimoniali nella famiglia e sulla tutela dei diritti.
In particolare, la sessione pomeridiana del 12 giugno sarà dedicata ai temi giuslavoristici: licenziamenti, sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale, lavoro a distanza, ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito.
Insieme a me interverranno il Professor Oronzo Mazzotta, il Dott. Raffaele Galardi e il Dott. Simone D’Ascola.
L’evento si svolgerà su Teams al seguente indirizzo: http://web.jus.unipi.it/live/200612-covid.