Il decreto “Cura Italia”, al capo II, ha introdotto norme speciali in materia di congedi, permessi e assenze per malattia.
La nuova normativa ha affrontato il delicato tema delle esigenze di cura dei minori, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore. Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il limite di età di 12 anni non vale per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.
In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità di fruire dei c.d. voucher di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è aumentato a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’art. 24 del Decreto incrementa di ulteriori complessive 12 giornate (fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.
In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Occorre puntualizzare che i giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.
Infine, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle autorità sanitarie – di dipendenti con disabilità grave e di soggetti a rischio (immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, coinvolti in terapie salvavita).
Videoconferenza sul Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro.
da adminIl prossimo 26 marzo, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrò un seminario dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.
Il seminario ha l’obiettivo di esaminare le conseguenze sul piano lavoristico derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus).
Nello specifico, analizzerò le fonti normative adottate per affrontare la situazione di emergenza ed illustrerò gli strumenti giuslavoristici introdotti dal c.d. Decreto Cura Italia.
Fornirò quindi chiarimenti e suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Una particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello smart-working e dei congedi, permessi e assenze per malattia.
Approfondirò inoltre le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali e dei licenziamenti.
Il seminario è destinato a Direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili e operatori dell’Ufficio Legale.
L’evento è organizzato da TiForma e la videoconferenza si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.
Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.
Cassa integrazione in deroga: l’accordo quadro della Regione Toscana
da adminLa Regione Toscana, al fine di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sottoscritto con le Parti Sociali presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tripartita l’accordo quadro in merito all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22, d.l. n. 18/2020.
Per l’operatività della Cassa Integrazione in deroga è però necessario attendere il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale (art. 22, comma 3, d.l. n. 18/2020).
In allegato il testo dell’accordo.
Nuove sfide, oltre la paura
da adminGentili Clienti,
l’attuale situazione emergenziale ci consente di sperimentare in forma integrale lo svolgimento in remoto delle nostre attività di consulenza, assistenza e formazione.
Oltre alle conferenze telefoniche segnaliamo che è possibile fissare incontri, appuntamenti e momenti formativi in videoconferenza ed abbiamo anche in programma la promozione di webinar dedicati.
Con l’impegno e l’attenzione che ci contraddistingue Vi affiancheremo non solo per le ordinarie attività ma anche per gestire e fronteggiare le eccezionali problematiche causate da un evento senza precedenti.
Per qualsiasi necessità potete contattarci al nostro recapito telefonico e ai nostri indirizzi di posta elettronica.
Continuate a seguirci anche sul nostro sito web e sui nostri profili social.
Sono certo che insieme riusciremo a superare questo difficile momento.
Cordialità
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Il coraggio è una dote del carattere ma anche dell’intelligenza: esso consiste fra l’altro nella capacità di entrare in un rapporto razionale ed equilibrato con il pericolo e il rischio, gestendoli nei limiti in cui questo è possibile.
(Gianrico Carofiglio)
Il diritto del lavoro in trasformazione 2020
da adminLa difficile situazione in cui ci troviamo ci ha indotto ad una nuova programmazione della settima edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro.
Abbiamo individuato una nuova sequenza di date che potete trovare nella brochure qui allegata.
Con la nuova programmazione la prima lezione si terrà prossimo 17 aprile e il corso si svolgerà in videoconferenza.
Ricordo che il Corso, organizzato da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Ti Forma, è patrocinato da Confservizi Cispel Toscana, Utilitalia e Federcasa.
Il Decreto Cura Italia in pillole
da adminCongedi, permessi e assenze per malattia nel Decreto Cura Italia
da adminIl decreto “Cura Italia”, al capo II, ha introdotto norme speciali in materia di congedi, permessi e assenze per malattia.
La nuova normativa ha affrontato il delicato tema delle esigenze di cura dei minori, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore. Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il limite di età di 12 anni non vale per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.
In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità di fruire dei c.d. voucher di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è aumentato a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’art. 24 del Decreto incrementa di ulteriori complessive 12 giornate (fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.
In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Occorre puntualizzare che i giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.
Infine, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle autorità sanitarie – di dipendenti con disabilità grave e di soggetti a rischio (immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, coinvolti in terapie salvavita).