Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha chiarito che a tali bonus possono accedere:
• coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020;
• ovvero coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
E’ stata confermata l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui all’ articolo 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.
Il bonus baby-sitter
Il bonus per servizi di baby-sitter viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017: i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore.
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo l’INPS ha precisato che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Tale corrispondenza verrà verificata prima dell’emissione dell’importo dovuto. Qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.
L’Istituto ha altresì precisato che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
da adminLa Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.
Le schede redatte riguardano ora i seguenti settori di attività:
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
• ATTIVITÀ RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE LOCALI
• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, è raccomandato di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Il decreto legge sulla cassa integrazione
da adminE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il testo del decreto legge n. 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
In particolare, il decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.ii., i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (art. 1).
Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (art. 2).
Sono altresì prorogati dal 15 luglio al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (art. 3).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Webinar su salute e sicurezza al tempo dell’emergenza da Coronavirus
da adminIl prossimo 22 giugno terrò una videoconferenza in diretta sul tema della salute e sicurezza al tempo dell’emergenza da Coronavirus.
L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Le indicazioni INPS relative alle nuove procedure per la richiesta di CIGO e CIGD
da adminCon il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi alla procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, nonché alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.
La “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”
Com’è noto, a seguito degli interventi del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e del d.l. n. 55/2020 le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane.
Le sole aziende che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono invece richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate di cassa integrazione ordinaria, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal d. lgs n. 148/2015.
Con la “vecchia” procedura “Sistema Unico” invece possono essere istruite solamente le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.
Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane.
L’INPS ha comunicato che le nuove cinque settimane non dovranno più essere richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Rimane invece inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’articolo 22-quater del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
L’Istituto ha precisato che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
L’INPS ha altresì osservato che la disciplina come definita dal. d.l. n. 18/2020 è stata ulteriormente modificata dal d.l. n. 52/2020.
L’articolo 1, comma 3, del citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Le domande per i nuovi bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi
da adminCon il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha chiarito che a tali bonus possono accedere:
• coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020;
• ovvero coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
E’ stata confermata l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui all’ articolo 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.
Il bonus baby-sitter
Il bonus per servizi di baby-sitter viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017: i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore.
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo l’INPS ha precisato che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Tale corrispondenza verrà verificata prima dell’emissione dell’importo dovuto. Qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.
L’Istituto ha altresì precisato che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
La mia relazione su smart working e organizzazione agile del lavoro
da adminA questo link trovate la mia relazione in tema di smart working e organizzazione agile del lavoro tenuta questa mattina alla videoconfernza organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.