Con la circolare del 2 maggio 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite le indicazioni operative relative al DPCM 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le misure adottate con il DPCM del 26 aprile 2020 sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
In particolare, è stato chiarito che la lettera b) dell’art. 1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.
Con riguardo allo svolgimento di attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate nei codici Ateco già presenti.
Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.
Il comma 6 del citato articolo 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle prescrizioni contenute nei tre citati protocolli comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. n. 81/2008.
L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Coronavirus Toscana: importanti novità sul protocollo anti-contagio
da adminCon delibera n. 595 dell’11 maggio 2020, la Giunta Regionale Toscana ha ripristinato la modalità di trasmissione tramite indirizzo e-mail, introdotta dall’ordinanza 38/2020, oltre alla nuova modalità di compilazione on line introdotta dall’ordinanza 48/2020.
E’ stata altresì prorogata la scadenza per la trasmissione dei protocolli, con la finalità di agevolare il massimo rispetto dell’applicazione delle procedure anti-contagio.
Pertanto il protocollo anti-contagio, di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020, può essere trasmesso alla Regione Toscana con le seguenti modalità:
– compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla presente delibera;
– trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato alla presente delibera. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione.
Non sono accettati protocolli trasmessi con PEC.
Ai fini della trasmissione tramite e-mail del protocollo anti-contagio sono approvati i seguenti allegati alla presente delibera:
– Allegato 1: Format per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
– Allegato 2: Format per attività commerciali;
– Allegato 3: Format per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato o trasmesso il protocollo anti-contagio tramite e-mail, all’indirizzo e-mail sopra riportato, entro la data del 31 maggio 2020.
Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo tramite e-mail o tramite compilazione on line non devono inviarlo nuovamente, ferma restando l’applicazione delle disposizioni, di cui alla ordinanza 48/2020.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti-contagio.
Sicurezza nei cantieri: la delibera della Regione Toscana
da adminCon la Delibera 11 maggio n. 594 la Regione Toscana ha introdotto importanti modifiche alla precedente disciplina regionale in materia di sicurezza nei cantieri.
In particolare, tale delibera ha disposto il superamento – ad opera delle disposizioni contenute nell’Allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – delle previsioni dell’Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all’obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri.
La Giunta Regionale ha dunque disposto:
– l’obbligo di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, all’interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;
– il mantenimento, ove possibile, della distanza interpersonale di un 1,8 m;
– l’obbligo di sottoporre il personale, prima dell’accesso al cantiere, al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso al cantiere.
I cantieri in corso dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera.
Videoconferenza sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche
da adminIl prossimo 9 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, terrò una videoconferenza in diretta dedicata ai rapporti di lavoro nelle società pubbliche.
Il corso ha l’obiettivo di esaminare l’evoluzione normativa che ha portato all’approvazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che regolano il reclutamento del personale, la cui centralità ha ricadute e riflessi importanti sull’intera disciplina del rapporto di lavoro.
Una particolare attenzione sarà quindi dedicata alle tecniche di redazione del regolamento per il reclutamento del personale e degli avvisi per le procedure selettive.
Approfondirò le questioni attinenti ai vincoli assunzionali e retributivi nonchè ai limiti in tema di inquadramento professionale.
Fornirò inoltre chiarimenti in materia di trasferimento d’azienda, appalto, somministrazione di lavoro e ricorso ai contratti a termine.
Illustrerò altresì le conseguenze sanzionatorie previste in caso di licenziamento illegittimo.
Fornirò infine suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sulle misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica.
Il corso è destinato a Direttori e dirigenti di Aziende partecipate, Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio, Università ed altri Enti territoriali e Liberi professionisti interessati alla materia.
L’evento è organizzato da Formazione Maggioli. Il partecipante riceverà una e-mail contenente il link per accedere all’aula virtuale.
Coronavirus Toscana: le nuove disposizioni sui test sierologici rapidi
da adminCon ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19.
In particolare il Presidente della Giunta Regionale, dopo aver confermato le categorie di soggetti individuati dalle ordinanze n.23/2020 e n. 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, ha ordinato di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica:
E’ stato altresì confermato quanto statuito dalle ordinanze n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra- respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia.
A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si deve procedere per l’esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie.
Qualora l’esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino è invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell’esito del test molecolare entro 24 ore dall’effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività.
Il Presidente della Giunta Regionale ha inoltre ordinato di consentire l’effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l’attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall’inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico.
L’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell’accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.
Anche in questo caso, al fine dell’attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, è prevista la tracciabilità dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l’obbligo dell’utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale.
Ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti sono forniti i consigli organizzativi, di cui all’allegato A.
Ministero dell’Interno: la circolare sul DPCM 26 aprile 2020
da adminCon la circolare del 2 maggio 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite le indicazioni operative relative al DPCM 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le misure adottate con il DPCM del 26 aprile 2020 sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
In particolare, è stato chiarito che la lettera b) dell’art. 1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.
Con riguardo allo svolgimento di attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate nei codici Ateco già presenti.
Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.
Il comma 6 del citato articolo 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle prescrizioni contenute nei tre citati protocolli comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal d.lgs. n. 81/2008.
L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Coronavirus Toscana: le nuove misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
da adminCon ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:
Per gli esercizi commerciali e per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela è previsto:
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.
Il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020.
Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui alla presente ordinanza.
Le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo anti- contagio.
Con la presente ordinanza cessa l’efficacia di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 38 del 18 aprile 2020.
La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 19/2020.