E’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.
Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto-legge n. 34/2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
Il titolo III è dedicato alle “misure in favore dei lavoratori”.
Tra le principali novità si segnala la proroga degli ammortizzatori sociali con la modifica dell’art.19, d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 68, d.l. n. 34/2020, con il quale è stato previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale e di assegno ordinario pari a 5 settimane, da fruirsi entro il 31 agosto 2020, e purché sia già stato fruito interamente dal datore di lavoro il precedente periodo di nove settimane (già riconosciuto dal d.l. n. 18/2020). Si prevede, altresì, la possibilità di un ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter.
E’ stato inoltre modificato l’art. 20 del d.l. n. 18/2020 prevedendo l’incremento del periodo di fruizione della CIG per Covid-19 anche per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria, che da un periodo di 9 settimane passa a 14 complessive, fermo restando che alle ulteriori cinque settimane accedono solo i datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso (di 9 settimane). Anche in questo caso viene previsto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sesi dell’art. 22 ter (art. 69, d.l. n. 34/2020).
E’ stato altresì modificato l’art. 22 del d.l. n. 18/2020 prolungando la durata del trattamento di ulteriori 5 settimane, utilizzabili dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, da fruirsi sempre nel periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Si prevede anche la possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter del decreto in esame (art. 70, d.l. n. 34/2020).
Viene ampliato il periodo di fruizione dei congedi previsti dall’articolo 23 del d.l. n. 18/2020 che passa da 15 a 30 giorni che potranno essere fruiti a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020.
Viene altresì modificata l’età per il diritto all’astensione riconosciuta dal comma 6 dello stesso art. 23, prevedendo unicamente come limite i 16 anni di età del minore.
E’ stato aumentato da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Mentre passa da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art 25, d.l. n. 18/2020 (art. 72, d.l. n. 34/2020).
Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 ex l. n. 104/1992 di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020 (art. 73, d.l. n. 34/2020).
Viene esteso il periodo di divieto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, aumentandolo a cinque mesi, decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso decreto Cura Italia (17.3.2020) e, dunque, fino al 17.8.2020 (art. 80, d.l. n. 34/2020).
Viene inoltre introdotta una nuova misura straordinaria denominata “Reddito di emergenza”, riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 82, d.l. n. 34/2020 ).
Sono state confermate per il mese di aprile 2020 le indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia per liberi professionisti, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.
Viene inoltre introdotta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purché, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né titolari di pensione (art. 84, d.l. n. 34/2020).
E’ stata altresì riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 erano titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
I lavoratori domestici non devono però essere conviventi con il datore di lavoro; l’indennità inoltre non è cumulabile con altre indennità riconosciute dal decreto Cura Italia o dallo stesso decreto Rilancio (art. 85, d.l. n. 34/2020).
L’art. 90, d.l. n. 34/2020 attribuisce un diritto all’attivazione dello smart working a quei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Tale diritto è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’art. 93, d.l. n. 34/2020 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
Videoconferenza su decreto Rilancio e infortuni da Covid-19
da adminIl prossimo 26 maggio, alle ore 10.00, si terrà una videoconferenza durante la quale verranno affrontate le tematiche giuslavoristiche del decreto Rilancio ed i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio da Covid-19.
Insieme a me interverrà il Dott. Carlo Frighetto, Direttore dell’Unione Industriale Pisana.
Le aziende possono partecipare al seminario inviando l’indirizzo e-mail della persona interessata all’indirizzo di posta elettronica: d.masoni@ui.pisa.it.
Fase 2: il nuovo DPCM
da adminIl Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono dettate le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, è stabilito che:
a) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
b) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, d.l. n.33/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
c) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
d) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Le Regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
e) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
f) L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
g) Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7.
h) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
i) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
l) Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
m) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
n) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
o) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
p) Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
q) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art.1).
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 2).
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
A tali fini possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (art. 3).
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Fase 2: L’Ordinanza della Regione Toscana
da adminCon ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020, il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha ordinato ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella fase due.
Il Presidente della Regione ha dichiarato di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, riservandosi – visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza – la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni.
In particolare, è stato confermato:
E’ stato inoltre disposto:
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio devono applicare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o la ripresa.
A decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni.
L’ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
E’ confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020 con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6 maggio 2020.
Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge su riaperture e spostamenti
da adminE’ stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo del decreto-legge n. 33/2020 con il quale vengono dettate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Fase 2.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020.
Tali misure potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n.19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Allo stesso modo, dal 3 giugno 2020, anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati, anche in relazioni a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Resta altresì vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni devono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità che saranno definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 19/2020.
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 19/2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo di dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e ss.mm.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive
da adminLa Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente redatte (che potranno essere eventualmente integrate) riguardano i seguenti settori di attività:
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.