Con il decreto del 1 aprile 2020 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla società di food delivery Just Eat di consegnare i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) ai propri riders.
In particolare il Tribunale, accogliendo il ricorso cautelare di un rider iscritto alla nota piattaforma, ha affermato che i rapporti di lavoro in questione, pur se qualificabili come lavoro autonomo, devono ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass. n. 1663/2020).
Richiamando l’art. 47-septies, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 ha inoltre stabilito che il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è tenuto in ogni caso al rispetto, a propria cura e spese, delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto l’impresa di delivery, al fine di prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID-19, non può limitarsi a raccomandare l’uso dei dispositivi di protezione individuale ma deve metterli a disposizione dei fattorini ed imporne l’utilizzo.
In allegato il testo del decreto.
Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
da adminCon ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:
La riapertura delle attività consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure sopra citate.
COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Liquidità
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il testo del decreto-legge n. 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Tra le disposizioni dettate in materia di lavoro si segnala in particolare l’art. 41 che ha previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
E’ stata inoltre prorogata al 30 giugno la validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).
Si segnala altresì il differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).
Le disposizioni di cui al presente decreto sono in vigore dal 9 aprile 2020.
Ministero del Lavoro: le indicazioni per l’accesso ai trattamenti di Cigo e Cigd
da adminCon la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività.
In particolare, la Circolare precisa che la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020.
Vengono inoltre individuati i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.
Le aziende che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS on-line.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda la CIG in deroga per le aziende multilocalizzate (site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale), le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
Si ricorda che l‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
La circolare precisa inoltre che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 d.l. n. 18/2020 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGS on-line con la causale “COVID – 19 Deroga”.
Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.
COVID-19 e obbligo di fornire la mascherina protettiva (e gli altri dpi) ai dipendenti
da adminCon il decreto del 1 aprile 2020 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla società di food delivery Just Eat di consegnare i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) ai propri riders.
In particolare il Tribunale, accogliendo il ricorso cautelare di un rider iscritto alla nota piattaforma, ha affermato che i rapporti di lavoro in questione, pur se qualificabili come lavoro autonomo, devono ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass. n. 1663/2020).
Richiamando l’art. 47-septies, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 ha inoltre stabilito che il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è tenuto in ogni caso al rispetto, a propria cura e spese, delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto l’impresa di delivery, al fine di prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID-19, non può limitarsi a raccomandare l’uso dei dispositivi di protezione individuale ma deve metterli a disposizione dei fattorini ed imporne l’utilizzo.
In allegato il testo del decreto.
Coronavirus Toscana: obbligo di indossare la mascherina
da adminCon ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un’ottica di rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, l. n.833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:
1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
2. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;
4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti.
L’ordinanza ha validità per ciascun comune a decorrere dalla data in cui avrà provveduto al completamento della distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile, previa pubblicazione della decorrenza sul proprio sito istituzionale nonché diffusione alla cittadinanza tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile e comunque ha validità sull’intero territorio regionale a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di adozione dell’ordinanza stessa.
Il mancato rispetto delle misure di cui all’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020.