Con il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine al termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, alla luce delle novità apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al decreto Cura Italia.
Come è noto, il c.d. decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Dunque, l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Onde consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, è stato fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, prevedendo una decadenza dalla prestazione in caso di domanda presentata in ritardo.
Con tale messaggio l’INPS ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato d.l. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell’indennità risarcitoria
da adminCon la decisione 19 maggio 2020 n. 2503 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore conserva un rilievo prioritario e serve a determinare – entro il minimo ed il massimo fissati dalla legge – la base di partenza della stessa indennità, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema (il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti).
Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
da adminCon ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
In relazione al caso di specie la Suprema Corte ha inoltre precisato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, “il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”.
Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale
da adminCon la decisione 3 giugno 2020, n. 10540 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra giusta causa di licenziamento – ed è quindi idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro – il ripetuto utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative da parte di un dipendente rivestente una posizione apicale.
Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19
da adminI prossimi 12 e 13 giugno si terrà un seminario in videoconferenza intitolato “Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.
Gli incontri sono volti ad analizzare le ricadute dell’attuale emergenza epidemiologica sui rapporti contrattuali, i rapporti di lavoro, i rapporti personali e patrimoniali nella famiglia e sulla tutela dei diritti.
In particolare, la sessione pomeridiana del 12 giugno sarà dedicata ai temi giuslavoristici: licenziamenti, sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale, lavoro a distanza, ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito.
Insieme a me interverranno il Professor Oronzo Mazzotta, il Dott. Raffaele Galardi e il Dott. Simone D’Ascola.
L’evento si svolgerà su Teams al seguente indirizzo: http://web.jus.unipi.it/live/200612-covid.
Uber Italy commissariata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei c.d. riders
da adminCon il decreto n. 9 del 28 maggio 2020 il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria (c.d. commissariamento) di Uber Italy s.r.l. per l’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nella gestione dei c.d. riders addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.
Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe sfruttato migranti provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e persone che, in alcuni casi, dimoravano presso centri di accoglienza temporanei.
Come si legge nel provvedimento “appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi […]: il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell’account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la non corresponsione delle mance dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l’omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un’offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore”.
Termine di presentazione delle domande di CIGO e assegno ordinario: le indicazioni INPS
da adminCon il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine al termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, alla luce delle novità apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al decreto Cura Italia.
Come è noto, il c.d. decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Dunque, l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Onde consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, è stato fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, prevedendo una decadenza dalla prestazione in caso di domanda presentata in ritardo.
Con tale messaggio l’INPS ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato d.l. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.