Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha chiarito che a tali bonus possono accedere:
• coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020;
• ovvero coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
E’ stata confermata l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui all’ articolo 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.
Il bonus baby-sitter
Il bonus per servizi di baby-sitter viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017: i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore.
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo l’INPS ha precisato che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Tale corrispondenza verrà verificata prima dell’emissione dell’importo dovuto. Qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.
L’Istituto ha altresì precisato che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Webinar su salute e sicurezza al tempo dell’emergenza da Coronavirus
da adminIl prossimo 22 giugno terrò una videoconferenza in diretta sul tema della salute e sicurezza al tempo dell’emergenza da Coronavirus.
L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Le indicazioni INPS relative alle nuove procedure per la richiesta di CIGO e CIGD
da adminCon il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi alla procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, nonché alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto.
La “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”
Com’è noto, a seguito degli interventi del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e del d.l. n. 55/2020 le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane.
Le sole aziende che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono invece richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate di cassa integrazione ordinaria, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal d. lgs n. 148/2015.
Con la “vecchia” procedura “Sistema Unico” invece possono essere istruite solamente le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.
Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane.
L’INPS ha comunicato che le nuove cinque settimane non dovranno più essere richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Rimane invece inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’articolo 22-quater del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
L’Istituto ha precisato che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
L’INPS ha altresì osservato che la disciplina come definita dal. d.l. n. 18/2020 è stata ulteriormente modificata dal d.l. n. 52/2020.
L’articolo 1, comma 3, del citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Le domande per i nuovi bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi
da adminCon il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha chiarito che a tali bonus possono accedere:
• coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020;
• ovvero coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
E’ stata confermata l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui all’ articolo 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.
Il bonus baby-sitter
Il bonus per servizi di baby-sitter viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017: i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.
Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore.
Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.
A tal riguardo l’INPS ha precisato che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
Tale corrispondenza verrà verificata prima dell’emissione dell’importo dovuto. Qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.
L’Istituto ha altresì precisato che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
La mia relazione su smart working e organizzazione agile del lavoro
da adminA questo link trovate la mia relazione in tema di smart working e organizzazione agile del lavoro tenuta questa mattina alla videoconfernza organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il testo del DPCM con il quale vengono dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state disposte le seguenti misure:
a) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
b) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del d.l. n. 33/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
c) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
d) A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera.
e) L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del d.l. n. 33/2020.
f) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
g) Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
h) Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
i) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 , è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
l) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020 e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
m) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
n) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
o) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1).
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 2).
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (art. 3).
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere
da adminCon ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.
In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:
–Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.
A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione deve essere effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.
–Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
A decorrere dal 13 giugno possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per le le sagre.
E’ stata confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc. Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.
–Disposizioni per aree giochi per bambini.
Le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.
–Disposizioni per stabilimenti balneari.
In deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 2 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020.
Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.