Con la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione dei bonus baby-sitter e per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha ribadito che tali bonus sono incompatibili con il congedo specifico Covid di cui all’art. 23, comma 1, d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).
Nello specifico, la circolare afferma che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del d.l. n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).
Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, la circolare precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.
Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del d.l. n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
L’Istituto ha altresì ricordato che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
E’ stato inoltre precisato che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
La presentazione delle domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate
da adminCon il messaggio n. 2503 del 18 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che per la presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda deve provvedere a inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga.
Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.
L’Istituto ha precisato che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.
La mia relazione su salute e sicurezza ai tempi dell’emergenza da Coronavirus
da adminA questo link trovate la mia relazione in tema di salute e sicurezza ai tempi dell’emergenza da Coronavirus tenuta questa mattina alla videoconfernza organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Il lavoro agile al tempo del Coronavirus
da adminIl prossimo 2 luglio, in videoconferenza, dalle ore 10 alle ore 13, terrò un seminario intitolato “Il lavoro agile al tempo del Coronavirus”.
Il corso ha l’obiettivo di esaminare l’evoluzione normativa in tema di lavoro agile, partendo dall’analisi della disciplina delineata dalla legge n. 81/2017 per giungere all’analisi delle regole straordinarie varate dal Governo per contrastare la diffusione dell’epidemia.
Analizzeremo quindi la disciplina oraria, forma e contenuti dell’accordo, potere direttivo, potere di controllo e potere disciplinare nel lavoro agile, il diritto alla disconnessione e il recesso dall’accordo.
Metteremo in evidenza le differenze tra lavoro agile e telelavoro.
Una particolare attenzione sarà dedicata all’esame del lavoro agile nella prospettiva emergenziale: l’attivazione unilaterale del lavoro agile, il diritto allo smart working, l’informativa sulla sicurezza e gli obblighi di comunicazione.
L’evento è organizzato da Ti Forma. Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.
E’ possibile far pervenire alla segreteria organizzativa – almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento – i quesiti da sottopormi attinenti al programma.
Congedo Covid e Bonus Baby-sitter: i chiarimenti INPS
da adminCon la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione dei bonus baby-sitter e per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.
L’Istituto ha ribadito che tali bonus sono incompatibili con il congedo specifico Covid di cui all’art. 23, comma 1, d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).
Nello specifico, la circolare afferma che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del d.l. n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.
Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).
Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, la circolare precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.
Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del d.l. n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
L’Istituto ha altresì ricordato che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
E’ stato inoltre precisato che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
da adminLa Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.
Le schede redatte riguardano ora i seguenti settori di attività:
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
• ATTIVITÀ RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE LOCALI
• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, è raccomandato di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Il decreto legge sulla cassa integrazione
da adminE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il testo del decreto legge n. 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
In particolare, il decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.ii., i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (art. 1).
Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (art. 2).
Sono altresì prorogati dal 15 luglio al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (art. 3).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.