Buoni pasto e retribuzione feriale
App. Napoli, sent. 3 marzo 2025, n. 324
La Corte di Appello di Napoli offre un contributo sulla questione delle voci da includere nel computo della retribuzione feriale, decidendo sull’appello di una società, condannata in primo grado al pagamento di differenze retributive, che contestava l’inclusione anche dei buoni pasto fra quelle che incidono sul computo della retribuzione feriale.
La materia è disciplinata dal diritto europeo (direttiva 2003/88). La Corte di giustizia ha chiarito che durante le ferie il lavoratore deve godere, in via di principio, di una retribuzione coincidente con quella ordinaria, in modo da non essere dissuaso dall’esercitare il suo diritto al riposo annuale. Da questa nozione di retribuzione feriale possono essere esclusi solo gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni.
Sulla base di tali indicazioni europee e di precedenti di Cassazione, secondo la Corte di Appello i buoni pasto, a differenza dell’indennità di mensa, generalmente non fanno parte della retribuzione normale, rappresentando al contrario un benefit accessorio. Dal momento che l’inclusione fra le voci da conteggiare per la retribuzione feriale non poteva desumersi nemmeno dagli accordi aziendali, la Corte ha accolto l’appello del datore e ricalcolato le somme dovute ai dipendenti.