Assenza ingiustificata e legittimità del licenziamento
La Corte di Cassazione con sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017 ha ritenuto ingiustificata l’assenza dal posto di lavoro, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente, quando vi sia stata “omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore”. Pertanto “il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi [prescritti] costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento”.
Nel caso di specie, il lavoratore, a seguito di un periodo di malattia, non era rientrato sul posto di lavoro, omettendo di comunicare le ragioni della “nuova” assenza, protrattasi per un periodo superiore a quattro giorni.
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