APE Sociale: non è necessario aver fruito dell’indennità di disoccupazione
Cass. civ., sez. lav., sent. 17 settembre 2024, n. 24950
La Cassazione, con la sentenza in commento, prende posizione su un indirizzo dell’INPS secondo cui, per accedere al beneficio dell’APE Sociale, che consiste nella fruizione di una indennità fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, è necessario non solo trovarsi in stato di disoccupazione ma anche l’aver beneficiato di un’indennità di disoccupazione. L’INPS difendeva questa tesi sulla base del fatto che l’art. 1, co. 179, l. n. 232/2016 – che istituisce l’APE Sociale – condiziona la prestazione, fra le altre cose, al fatto che i richiedenti «abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante».
Secondo la Cassazione, che conferma le precedenti sentenze di merito, tale tesi è priva di fondamento. Un’interpretazione testuale e logica della disposizione rende evidente che il requisito della distanza temporale fra la fruizione dell’indennità e l’APE Sociale rileva solo qualora l’indennità sia stata effettivamente fruita, ma non condiziona affatto il diritto all’APE che, d’altra parte, è maggiormente necessario quando il beneficiario non ha potuto nemmeno beneficiare dell’indennità di disoccupazione.